Lexipedia

Decisione

16.2013.24

Reclamo per denegata giustizia

31 luglio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2013.24

Data decisione, Autorità:

31.07.2013, CCR

Titolo:

Reclamo per denegata giustizia

DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA

RECLAMO

art. 319 let. c CPC

Incarto n.

16.2013.24

Lugano

31 luglio 2013/sdb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire nella causa IU.2009.3 (risarcimento

danni) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 settembre

2009 da

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

giudicando

ora sul reclamo per denegata giustizia del 27 maggio 2013 presentato da RE 1

nei confronti del

CO 1;

Considerandi

premesso che

con istanza 2 settembre 2009 RE 1 ha convenuto TERZ 1 davanti al Pretore del

Distretto di Riviera chiedendo il pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al

5% dal 30 maggio 2009, a titolo di risarcimento dei danni causati al cruscotto

della propria vettura in seguito alla posa di un navigatore __________

acquistato presso la convenuta;

rammentato

che all'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta

ha proposto di respingere l'istanza;

ricordato

che, ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla

discussione finale limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte

nelle quali hanno ribadito le loro posizioni;

osservato

che in seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti così interpellate con

ordinanza 22 agosto 2011, hanno dichiarato di rinunciare il 25 agosto 2011 a un nuovo dibattimento finale;

preso

atto che con reclamo per ritardata giustizia del 27 maggio 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la sentenza instando altresì

per il gratuito patrocinio;

accertato

che con sentenza 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo gli

oneri processuali di complessivi fr. 400.– a carico dell'istante tenuta a

rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili;

considerato

che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto

privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

rilevato che

nella fattispecie il tempo impiegato (oltre 20 mesi) per emanare la sentenza

appare manifestamente eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto,

il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto;

ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare

spese processuali;

posto che

quanto alle ripetibili, nell'ambito di un

reclamo per denegata giustizia lo Stato può essere tenuto a rifondere adeguate

ripetibili al reclamante vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale

federale (sentenza 5A_154/2012 del 22 marzo 2012, consid. 3);

stabilito che, in

concreto, si giustifica così riconoscere alla reclamante un'adeguata indennità,

ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva

d'oggetto ;

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Il

reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non

si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante

fr. 300.– per ripetibili.

3. La

domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva

d'oggetto.

4. Notificazione

a:

–;

–;

–;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster