16.2013.24
Reclamo per denegata giustizia
31 luglio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2013.24
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CCR
Titolo:
Reclamo per denegata giustizia
DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA
RECLAMO
art. 319 let. c CPC
Incarto n.
16.2013.24
Lugano
31 luglio 2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire nella causa IU.2009.3 (risarcimento
danni) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 settembre
2009 da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
giudicando
ora sul reclamo per denegata giustizia del 27 maggio 2013 presentato da RE 1
nei confronti del
CO 1;
Considerandi
premesso che
con istanza 2 settembre 2009 RE 1 ha convenuto TERZ 1 davanti al Pretore del
Distretto di Riviera chiedendo il pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al
5% dal 30 maggio 2009, a titolo di risarcimento dei danni causati al cruscotto
della propria vettura in seguito alla posa di un navigatore __________
acquistato presso la convenuta;
rammentato
che all'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta
ha proposto di respingere l'istanza;
ricordato
che, ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte
nelle quali hanno ribadito le loro posizioni;
osservato
che in seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti così interpellate con
ordinanza 22 agosto 2011, hanno dichiarato di rinunciare il 25 agosto 2011 a un nuovo dibattimento finale;
preso
atto che con reclamo per ritardata giustizia del 27 maggio 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la sentenza instando altresì
per il gratuito patrocinio;
accertato
che con sentenza 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo gli
oneri processuali di complessivi fr. 400.– a carico dell'istante tenuta a
rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili;
considerato
che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto
privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
rilevato che
nella fattispecie il tempo impiegato (oltre 20 mesi) per emanare la sentenza
appare manifestamente eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto,
il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto;
ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare
spese processuali;
posto che
quanto alle ripetibili, nell'ambito di un
reclamo per denegata giustizia lo Stato può essere tenuto a rifondere adeguate
ripetibili al reclamante vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale
federale (sentenza 5A_154/2012 del 22 marzo 2012, consid. 3);
stabilito che, in
concreto, si giustifica così riconoscere alla reclamante un'adeguata indennità,
ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva
d'oggetto ;
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Il
reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non
si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante
fr. 300.– per ripetibili.
3. La
domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva
d'oggetto.
4. Notificazione
a:
–;
–;
–;
– Stato del Cantone Ticino,
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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