16.2013.25
Mandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito
11 settembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2013.25
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, CCR
Titolo:
Mandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito
PROCEDURA
art. 68 cpv. 1 CPC
art. 68 cpv. 3 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2013.25
Lugano
11 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 26 giugno 2013
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 28 maggio 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 160-C-12-PE (mandato)
promossa con petizione 21 dicembre 2012 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
15 novembre 2011 la società CO 1 è stata incaricata di elaborare uno
studio di fattibilità per l'esecuzione di una strada d'accesso a un nuovo
centro sportivo polivalente denominato “RE 1” a __________, dalla società promotrice del progetto RE 1. Per le sue prestazioni CO 1 ha emesso il 22 novembre 2011 una fattura di fr. 4117.50, importo rimasto insoluto malgrado le rassicurazioni
di __________, amministratore
unico della società committente. Visto il mancato pagamento, lo CO 1 ha fatto notificare il 14 agosto 2012 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni
di Lugano per l'incasso di fr. 4117.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012
e spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza del 5 settembre 2012 la società CO 1 si è rivolta al Giudice
di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a un
tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione,
una proposta di giudizio volta alla condanna della Swiss International RE 1 al
pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2012 e al
rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 7 novembre 2012 l'attrice ha confermato le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa.
C. Il
21 novembre 2012 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio
nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di mancato
rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta sarebbe stata
considerata accettata. Il 26 novembre 2012 la RE 1, per il tramite di __________,
ha comunicato al Giudice di pace di rifiutare “la proposta di condanna al
pagamento, perché priva di riconoscimento di debito e perché la società
incaricata della gestione del progetto di centro internazionale è la __________”.
Il Giudice di pace ha così rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire.
D. Con petizione 21 dicembre 2012 lo CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti allo stesso giudice per ottenere il pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi
al 5% dal 1° gennaio 2012, così come il rigetto in via definitiva del
menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2013 la convenuta ha
chiesto di respingere la petizione e di giudicare “che l'opposizione rimane
perché l'attore non ha prodotto il relativo riconoscimento di debito come prevede
la LEF per il rigetto dell'opposizione”.
E. Statuendo
il 28 maggio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la RE
1 a pagare fr. 4117.50 oltre interessi e spese e rigettando in via definitiva
l'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 200. sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità
di fr. 300..
F. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 26 giugno 2013 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato.
Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 28 maggio 2013.
Introdotto il 26 giugno 2013, il reclamo in questione è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 68 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel
processo (cpv. 1). Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv.
3). In presenza di un rappresentante che non ha giustificato i propri poteri,
il giudice deve assegnargli un termine adeguato per riparare il difetto producendo
la procura (Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, art.
68.
pag. 254). In concreto, il reclamo è stato
sottoscritto, con ogni verosimiglianza, da __________. Sennonché dall'estratto
del registro di commercio della RE 1 – fatto notorio (DTF 138 II 564, consid.
6.
) – risulta che dal 18 aprile 2013 __________ non è più l'amministratore
unico della società e che tale ruolo è stato assunto dal 10 luglio 2013 da __________.
La questione del potere di rappresentanza di __________ andrebbe pertanto
approfondita, ma tenuto conto che – come si vedrà in seguito – il reclamo si
rivela manifestamente infondato, essa non merita ulteriore disamina.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo
conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246
consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante
non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
4.
Il
Giudice di pace, dopo aver respinto l'eccezione processuale sollevata dalla convenuta
in merito alla mancanza di un riconoscimento di debito, ha accolto l'azione
poiché “non vi sono contestazioni sulla fatturazione ma velatamente sulla
legittimità della richiesta”. Sennonché, ha soggiunto il primo giudice, la
convocazione per la presentazione del centro sportivo indetto dal Comune di __________
riguardava la convenuta, donde la sua legittimazione passiva.
La
reclamante ribadisce che “l'istanza proposta dall'attore è
esclusivamente
ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di
debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al
pagamento”. Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al
rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Resta il fatto che
in concreto l'attrice non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto
dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 14
agosto 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata
volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa
giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E
sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al
Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la
pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo
dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante nemmeno
contesta l'esistenza del credito vantato dall'attrice, il reclamo, si rivela infondato.
5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo
non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 200. sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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