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Decisione

16.2013.25

Mandato - distinzione tra procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo e azione semplificata volta all'accertamento di un credito

11 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 5 settembre 2012 la società CO 1 si è rivolta al Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a un

tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione,

una proposta di giudizio volta alla condanna della Swiss International RE 1 al

pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2012 e al

rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 7 novembre 2012 l'attrice ha confermato le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa.

C. Il

21 novembre 2012 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio

nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di mancato

rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta sarebbe stata

considerata accettata. Il 26 novembre 2012 la RE 1, per il tramite di __________,

ha comunicato al Giudice di pace di rifiutare “la proposta di condanna al

pagamento, perché priva di riconoscimento di debito e perché la società

incaricata della gestione del progetto di centro internazionale è la __________”.

Il Giudice di pace ha così rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire.

D. Con petizione 21 dicembre 2012 lo CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti allo stesso giudice per ottenere il pagamento di fr. 4117.50 oltre interessi

al 5% dal 1° gennaio 2012, così come il rigetto in via definitiva del

menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2013 la convenuta ha

chiesto di respingere la petizione e di giudicare “che l'opposizione rimane

perché l'attore non ha prodotto il relativo riconoscimento di debito come prevede

la LEF per il rigetto dell'opposizione”.

E. Statuendo

il 28 maggio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la RE

1 a pagare fr. 4117.50 oltre interessi e spese e rigettando in via definitiva

l'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 200. sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità

di fr. 300..

F. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 26 giugno 2013 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato.

Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 28 maggio 2013.

Introdotto il 26 giugno 2013, il reclamo in questione è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 68 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel

processo (cpv. 1). Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv.

3). In presenza di un rappresentante che non ha giustificato i propri poteri,

il giudice deve assegnargli un termine adeguato per riparare il difetto producendo

la procura (Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, art.

68.

pag. 254). In concreto, il reclamo è stato

sottoscritto, con ogni verosimiglianza, da __________. Sennonché dall'estratto

del registro di commercio della RE 1 – fatto notorio (DTF 138 II 564, consid.

6.

) – risulta che dal 18 aprile 2013 __________ non è più l'amministratore

unico della società e che tale ruolo è stato assunto dal 10 luglio 2013 da __________.

La questione del potere di rappresentanza di __________ andrebbe pertanto

approfondita, ma tenuto conto che – come si vedrà in seguito – il reclamo si

rivela manifestamente infondato, essa non merita ulteriore disamina.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo

conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246

consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante

non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una

procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

4.

Il

Giudice di pace, dopo aver respinto l'eccezione processuale sollevata dalla convenuta

in merito alla mancanza di un riconoscimento di debito, ha accolto l'azione

poiché “non vi sono contestazioni sulla fatturazione ma velatamente sulla

legittimità della richiesta”. Sennonché, ha soggiunto il primo giudice, la

convocazione per la presentazione del centro sportivo indetto dal Comune di __________

riguardava la convenuta, donde la sua legittimazione passiva.

La

reclamante ribadisce che “l'istanza proposta dall'attore è

esclusivamente

ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di

debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al

pagamento”. Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al

rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Resta il fatto che

in concreto l'attrice non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto

dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 14

agosto 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata

volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa

giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E

sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione

al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al

Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la

pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo

dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante nemmeno

contesta l'esistenza del credito vantato dall'attrice, il reclamo, si rivela infondato.

5.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo

non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 200. sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

–,;

–,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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