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Decisione

16.2013.26

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori - ricevibilità del reclamo - tempestività del reclamo

16 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 CPC);

che la decisione

impugnata, spedita il 26 giugno 2013, è pervenuta

alla convenuta il 28 giugno 2013 (www.posta.ch/trackand-trace›

informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

che il

termine di reclamo è cominciato a decorrere così il 29 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì 8 luglio 2013;

che il “reclamo” del 4 luglio 2013 è stato consegnato allo sportello

postale di __________ mercoledì 10 luglio 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle circostanze descritte il “reclamo” si rivela tardivo,

senza per altro che l'interessata postuli un'eventuale restituzione del termine

di ricorso (art. 148 CPC);

che il “reclamo”

va dichiarato inammissibile e può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a

n. 2 LOG;

che, in

ogni caso, il rimedio sarebbe risultato inammissibile anche ove fosse stato

tempestivo, la reclamante non dolendosi di un accertamento manifestamente

errato dei fatti o di un'errata applicazione del diritto da parte del primo

giudice (art. 320 CPC), ma limitandosi a esporre la propria versione dei fatti

e riproporre le contestazioni sulla difettosità dell'opera che andranno, se del

caso, discusse nella causa di merito;

che di

regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

Considerandi

che non si pone invece problema di ripetibili all'istante, al quale

il “reclamo” non è stato notificato per osservazioni.

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2.

Non si

prelevano spese giudiziarie.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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