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Decisione

16.2013.27

Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali

24 giugno 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 3 agosto 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2172.40 oltre interessi al 5%

dal 1° ottobre 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale

periodo di disdetta, da ottobre a dicembre 2010, oltre tredicesima, dedotto

quanto percepito dalla Cassa disoccupazione. Nelle sue osservazioni del 5 settembre

2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25

ottobre 2011, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la propria richiesta

e la convenuta la propria opposizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle

quali hanno riaffermato le loro posizioni.

C. Statuendo l'11 giugno 2013

il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha posto le spese processuali di

complessivi fr. 248.– a carico dello Stato del Cantone Ticino e ha obbligato l'istante

a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2013

chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nella

sua risposta del 26 luglio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'istante il 12 giugno

2013, sicché il reclamo, introdotto l'11 luglio 2013 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione),

è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace ha accertato “che non è contestato quanto segue (…) che il

28.9

, al rientro da un periodo di assenza per malattia, la signora RE 1 è

stata convocata dal responsabile del marketing signor L__________ e dal gerente

del punto vendita signor S__________; che in quell'occasione le parti hanno sottoscritto

un accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la parte convenuta

non avendo, stante il precario stato di salute della signora RE 1, la

possibilità di offrirle un'occupazione adeguata; che è per contro controversa

la qualificazione di tale accordo, la parte istante ritenendolo un licenziamento

unilaterale avvenuto senza rispettare i termini contrattuali, la parte

convenuta una transazione, essendo appunto un accordo raggiunto di comune

intesa che comportava concessioni reciproche; che la parte istante sostiene la

propria tesi argomentando che, proprio per la sua particolare situazione

personale, non era in misura di intendere esattamente i termini della

questione, che il colloquio è avvenuto senza preavviso, che la CO 1 non le ha

prospettato soluzioni alternative all'interno della struttura e non le ha

lasciato il tempo necessario per meglio comprendere quanto stava firmando; che

la parte convenuta ritiene invece che la firma dell'accordo, essendo intervenuta

dopo un'ora di discussione durante la quale sono state valutate la posizione

dell'istante, le differenti ipotesi lavorative possibili per evitare il licenziamento

e le conseguenze, è avvenuta da parte della signora RE 1 in piena consapevolezza,

configurando in tal modo il carattere di scioglimento consensuale di contratto;

che tale carattere è inoltre supportato, a mente della parte convenuta, anche

dal fatto che la cessazione dell'obbligo di presenza e del rapporto di lavoro

avveniva immediatamente ma dietro versamento di un ulteriore mese di salario”.

Egli ha poi stabilito che “da

chiarire è unicamente la circostanza se la signora RE 1 fosse o meno in grado

di comprendere quanto le stava accadendo” e, ricordato il principio dell'onere

della prova sancito dall'art. 8 CC, ha soggiunto “che il fatto che la parte

convenuta sia la parte più debole al contratto, non la rende di per ciò stesso

incapace di capire la portata della firma di un accordo; che parimenti il fatto

che avesse dei problemi di salute non rende verosimile la tesi che la rende di

per ciò stesso incapace di accettare consapevolmente l'accordo sottoscritto;

che per far giungere il Giudice a questo convincimento occorreva portare

qualche elemento esterno più concreto, cosa che non è stata fatta; che questo

Giudice è bensì conscio del fatto che, in fattispeci quali quelle qui in

essere, l'onere della prova rischia di penalizzare maggiormente la parte più

debole, ma il sentimento di solidarietà non può giungere fino ad ammettere per

provate circostanze che non lo sono state”. Ciò posto, il primo giudice ha

respinto la petizione.

4.

La reclamante ribadisce

la sua versione dei fatti, sottolineando che il 28 settembre 2010 è rientrata

al lavoro dopo due settimane di vacanza e non di malattia, che nonostante la

limitazione nel sollevare dei pesi, non era inabile al lavoro, “tant'è che

quella mattina [il 28 settembre 2010] aveva esercitato la sua consueta attività

lavorativa” e “non si era rifiutata di prestare l'attività alla quale era

adibita”, ciò che “dimostra che la problematica non si era presentata con

immediatezza e pertanto era possibile coesistere con la limitazione,

sicuramente per l'eventuale periodo di preavviso regolare”. Essa rimprovera al

Giudice di pace di aver disatteso l'art. 341 CO, sostenendo che “o vi è un accordo

sulla rescissione del contratto che contemporaneamente comporta una compensazione

adeguata ai sensi dell'art. 341 del CO (in questo caso la sentenza sarebbe

corretta), oppure, se non vi è un accordo valido, siamo confrontati con una

rescissione immediata del rapporto di lavoro, unilaterale, e dunque ai sensi

dell'art. 337c CO il datore deve il pieno risarcimento del danno che

corrisponde al periodo di preavviso più un'eventuale indennità che non è stata

rivendicata”. A suo avviso, l'accordo da lei sottoscritto, siccome comportava

la rinuncia integrale al periodo di preavviso, non era una transazione adeguata

e ha così rinunciato in maniera eccessiva ai propri diritti. Soggiunge poi che

importa relativamente poco sapere se al momento della firma dell'accordo fosse

nella situazione più adatta per capire a che cosa andava incontro, nonostante

sia piuttosto palese la sua inadeguatezza in quel momento, perché l'art. 341 CO

ha proprio lo scopo di “evitare le “imboscate” dei datori di lavoratori che

sono in una condizione di forza oggettivamente migliore”.

5.

a) Giusta

l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere

disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla

possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere

di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con

tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in

particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima

norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da

disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il

rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della

rinuncia (Aubert in: Commentaire

romand, CO I, Ginevra 2003, n. 1 ad. art. 341). Il dipendente può quindi rinunciare

a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede

il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un

carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (DTF 119 II

450, consid. 2a; 118 II 61, consid. 2b; sentenza del Tribunale federale

4A_376/2010 del 30 settembre 2010, consid. 3). Il momento determinante per

stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della

conclusione dell'accordo (II CCA, sentenza inc.

12.2011.36

dell'8 febbraio 2012, consid. 5.2. con numerosi

riferimenti). Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore deve

aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato colto

alla sprovvista al momento della firma (sentenze del Tribunale federale

4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1 e 4C.51/1999 del 20 luglio 1999, consid. 3c pubblicata in: JAR 2000 pag. 108).

In

caso di transazione il giudice deve però assicurarsi che il lavoratore non

abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti risultanti da

disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze della rinuncia

delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza delle reciproche

concessioni delle parti (DTF 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; CCC, sentenza

inc.16.2004.49 del 1° dicembre 2004, consid. 6; II CCA, sentenza

inc. 12.2011.10 del 14 dicembre 2012, consid. 8.1 con riferimenti; Bohnet/ Dietschy in: Dunand/Mahon

[curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 21 ad art. 341

CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.13 ad art. 341 CO).

b) In

concreto, è indiscusso che la lavoratrice si trovava nel tredicesimo

anno di servizio (art. 333 cpv. 1 CO) e che la disdetta ordinaria avrebbe

richiesto un preavviso di tre mesi (art. 335c CO). È

pure pacifico che essa ha prodotto il 28 settembre 2010 un certificato medico,

per il quale il suo stato di salute le impediva di alzare pesi e di lavorare

più di quattro ore al mattino, di modo che durante la sua parziale incapacità

lavorativa la dipendente beneficiava della protezione dell'art. 336c cpv. 1

lett. b CO. Così come è indubbio che i problemi di salute della

lavoratrice non avrebbero potuto essere una giusta causa di licenziamento in

tronco (art.

337c cpv. 1 CO). In tali circostanze, l'esistenza di concessioni

reciproche e di un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di

lavoro dev'essere ammessa

con ritegno (sentenza

del Tribunale federale 4C.185/2002 del 27 settembre 2002, consid. 4.1).

c) Ora,

la lavoratrice, già con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv.

1.

CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (tre

mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai

diritti previsti dalla continuazione della relazione contrattuale (art. 336c

cpv. 2 CO). Da parte sua, la convenuta ha solamente rinunciato “alla sua

qualità di datrice di lavoro” (osservazioni pag. 3 in fine) ovvero ai servizi dell'istante, che di per sé nemmeno dovrebbe essere considerata in

quanto corrispondente alla volontà della stessa di cessare il rapporto di

lavoro. Ciò premesso appare evidente che le concessioni del datore di lavoro

sono nettamente inferiori a quelle fatte dalla lavoratrice tanto più se si

pensa che essa nemmeno aveva in vista un nuovo impiego e ha dovuto richiedere

le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (sentenza Tribunale federale 4C.250/2001 del 21 novembre 2001, consid. 1b). Per di più, la lavoratrice nemmeno ha potuto beneficiare di un tempo di riflessione (deposizione di V__________

del 7 febbraio 2012, verbali pag. 2). Ne segue che il primo

giudice non poteva ritenere valido l'accordo del 28 settembre 2010 poiché non

poteva ritenersi una transazione. Frutto di un'errata applicazione del diritto,

il giudizio impugnato dev'essere annullato.

6.

a) Accogliendo

il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa

Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, in merito alle conseguenze

giuridiche di un accordo di rescissione privo di efficacia, la giurisprudenza e

la dottrina considerano che occorre fare astrazione dal citato accordo e

applicare le disposizioni del regime legale ordinario, ossia le regole del

Codice delle obbligazioni o di una convenzione collettiva di lavoro riguardanti

la fine del rapporto di lavoro. In altre parole è necessario ricollocare la

parte nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero concluso

alcun accordo di rescissione del contratto non valido (sentenza del

Tribunale federale 4A_495/2007 del 12

gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con numerosi riferimenti).

Quando

la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta tramite un accordo inefficace

prima della scadenza del termine di disdetta, occorre chiedersi se il datore di

lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso alcun accordo di

risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avrebbe rescisso il contratto

osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato. A seconda

della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare il diritto al pagamento del

salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, eventualmente

prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o chiedere i danni e un'

indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO. Spetta al lavoratore

che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe deciso di licenziarlo

con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.).

b) In

concreto, nemmeno la reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe licenziata

in tronco tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata della

regolare disdetta. Ciò posto, la decisione impugnata dev'essere riformata nel

senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr. 2172.40, importo

di per sé non contestato dalla convenuta. Quanto agli interessi, essi decorrono

dal 1° ottobre 2010, il credito della lavoratrice essendo esigibile con la fine

del rapporto di lavoro, ovvero in concreto il 30 settembre 2010 (art. 339 cpv.

1.

CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza

inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).

7.

La procedura per le azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla reclamante, rappresentata

da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 68 cpv. 2

lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b

CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione anche delle

indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è accolta. Di conseguenza, CO 1 è condannato a pagare a RE 1 fr.

2172.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2010.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 48.– sono poste a carico dello

Stato. La convenuta rifonderà all'istante fr. 300.– di indennità.

II. Non si prelevano spese

processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.

III. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.