16.2013.27
Contratto di lavoro - nullità di un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per mancanza di reciproche concessioni - nullità della rinuncia a pretese salariali
24 giugno 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.27
Lugano
24 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2013 presentato da
RE
1
(rappresentata
da RA 1)
contro
la decisione emessa l'11 giugno 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa n. 358-10/2011 (contratto di lavoro) promossa con petizione
6 agosto 2011 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
9 luglio 1999 RE 1 è stata assunta dalla __________ come “venditrice rep. non
food” all'ipermercato di __________. In seguito all'acquisto dei punti vendita in
Svizzera della __________ da parte del CO 1, il 27 aprile 2008 la lavoratrice è
passata alle dipendenze di CO 1 con la medesima mansione. Il contratto di
lavoro, completato da un contratto collettivo e da tre regolamenti aziendali, è
stato concluso a tempo indeterminato, indicava un grado di occupazione del 50%,
specificato in 20.50 ore settimanali e prevedeva un salario di fr. 1805.–, poi
aumentato a fr. 1875.–. Il 28 settembre 2010 la dipendente ha presentato alla
datrice di lavoro un certificato medico attestante che “per motivi di salute” poteva
“lavorare 4 ore al giorno (solo mattino) con l'assoluta inabilità al
sollevamento pesi”. Il pomeriggio dello stesso giorno S__________, gerente
del punto vendita, e L__________, responsabile della
gestione delle risorse umane, hanno convocato RE
1 per un colloquio, al termine del quale le hanno proposto e fatto sottoscrivere
il seguente accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro:
“Non
avendo un'occupazione adeguata alle sue limitazioni fisiche chiudiamo di comune
accordo il rapporto di lavoro. CO 1 s'impegna a versare una mensilità,
dispensandola dal venire al lavoro. Chiusura con 30.9.2010.”
Il
30 settembre 2010 la datrice di lavoro, riferendosi al citato colloquio e in
base alla menzionata attestazione medica, ha confermato alla dipendente “la
chiusura del rapporto di lavoro di comune accordo” per il 30 settembre 2010 e l'ha
informata “che eccezionalmente le viene pagata, come inteso, una mensilità (senza
13ma)”. La lavoratrice ha contestato telefonicamente, tramite e-mail e con
scritti 19 ottobre 2010 e 2 dicembre 2010 che la rescissione del rapporto di
lavoro fosse stata decisa di comune accordo e, considerando come la stessa potesse
avvenire soltanto con regolare preavviso di tre mesi, ha chiesto il pagamento
del salario fino al 31 dicembre 2010, senza esito. Nel frattempo RE 1 si è
rivolta alla Cassa disoccupazione RA 1, la quale le ha versato per i mesi da
ottobre e dicembre 2010 fr. 4568.90 lordi (fr. 4205.25 netti).
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 3 agosto 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2172.40 oltre interessi al 5%
dal 1° ottobre 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale
periodo di disdetta, da ottobre a dicembre 2010, oltre tredicesima, dedotto
quanto percepito dalla Cassa disoccupazione. Nelle sue osservazioni del 5 settembre
2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25
ottobre 2011, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la propria richiesta
e la convenuta la propria opposizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle
quali hanno riaffermato le loro posizioni.
C. Statuendo l'11 giugno 2013
il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha posto le spese processuali di
complessivi fr. 248.– a carico dello Stato del Cantone Ticino e ha obbligato l'istante
a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2013
chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nella
sua risposta del 26 luglio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'istante il 12 giugno
2013, sicché il reclamo, introdotto l'11 luglio 2013 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione),
è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace ha accertato “che non è contestato quanto segue (…) che il
28.9
, al rientro da un periodo di assenza per malattia, la signora RE 1 è
stata convocata dal responsabile del marketing signor L__________ e dal gerente
del punto vendita signor S__________; che in quell'occasione le parti hanno sottoscritto
un accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la parte convenuta
non avendo, stante il precario stato di salute della signora RE 1, la
possibilità di offrirle un'occupazione adeguata; che è per contro controversa
la qualificazione di tale accordo, la parte istante ritenendolo un licenziamento
unilaterale avvenuto senza rispettare i termini contrattuali, la parte
convenuta una transazione, essendo appunto un accordo raggiunto di comune
intesa che comportava concessioni reciproche; che la parte istante sostiene la
propria tesi argomentando che, proprio per la sua particolare situazione
personale, non era in misura di intendere esattamente i termini della
questione, che il colloquio è avvenuto senza preavviso, che la CO 1 non le ha
prospettato soluzioni alternative all'interno della struttura e non le ha
lasciato il tempo necessario per meglio comprendere quanto stava firmando; che
la parte convenuta ritiene invece che la firma dell'accordo, essendo intervenuta
dopo un'ora di discussione durante la quale sono state valutate la posizione
dell'istante, le differenti ipotesi lavorative possibili per evitare il licenziamento
e le conseguenze, è avvenuta da parte della signora RE 1 in piena consapevolezza,
configurando in tal modo il carattere di scioglimento consensuale di contratto;
che tale carattere è inoltre supportato, a mente della parte convenuta, anche
dal fatto che la cessazione dell'obbligo di presenza e del rapporto di lavoro
avveniva immediatamente ma dietro versamento di un ulteriore mese di salario”.
Egli ha poi stabilito che “da
chiarire è unicamente la circostanza se la signora RE 1 fosse o meno in grado
di comprendere quanto le stava accadendo” e, ricordato il principio dell'onere
della prova sancito dall'art. 8 CC, ha soggiunto “che il fatto che la parte
convenuta sia la parte più debole al contratto, non la rende di per ciò stesso
incapace di capire la portata della firma di un accordo; che parimenti il fatto
che avesse dei problemi di salute non rende verosimile la tesi che la rende di
per ciò stesso incapace di accettare consapevolmente l'accordo sottoscritto;
che per far giungere il Giudice a questo convincimento occorreva portare
qualche elemento esterno più concreto, cosa che non è stata fatta; che questo
Giudice è bensì conscio del fatto che, in fattispeci quali quelle qui in
essere, l'onere della prova rischia di penalizzare maggiormente la parte più
debole, ma il sentimento di solidarietà non può giungere fino ad ammettere per
provate circostanze che non lo sono state”. Ciò posto, il primo giudice ha
respinto la petizione.
4.
La reclamante ribadisce
la sua versione dei fatti, sottolineando che il 28 settembre 2010 è rientrata
al lavoro dopo due settimane di vacanza e non di malattia, che nonostante la
limitazione nel sollevare dei pesi, non era inabile al lavoro, “tant'è che
quella mattina [il 28 settembre 2010] aveva esercitato la sua consueta attività
lavorativa” e “non si era rifiutata di prestare l'attività alla quale era
adibita”, ciò che “dimostra che la problematica non si era presentata con
immediatezza e pertanto era possibile coesistere con la limitazione,
sicuramente per l'eventuale periodo di preavviso regolare”. Essa rimprovera al
Giudice di pace di aver disatteso l'art. 341 CO, sostenendo che “o vi è un accordo
sulla rescissione del contratto che contemporaneamente comporta una compensazione
adeguata ai sensi dell'art. 341 del CO (in questo caso la sentenza sarebbe
corretta), oppure, se non vi è un accordo valido, siamo confrontati con una
rescissione immediata del rapporto di lavoro, unilaterale, e dunque ai sensi
dell'art. 337c CO il datore deve il pieno risarcimento del danno che
corrisponde al periodo di preavviso più un'eventuale indennità che non è stata
rivendicata”. A suo avviso, l'accordo da lei sottoscritto, siccome comportava
la rinuncia integrale al periodo di preavviso, non era una transazione adeguata
e ha così rinunciato in maniera eccessiva ai propri diritti. Soggiunge poi che
importa relativamente poco sapere se al momento della firma dell'accordo fosse
nella situazione più adatta per capire a che cosa andava incontro, nonostante
sia piuttosto palese la sua inadeguatezza in quel momento, perché l'art. 341 CO
ha proprio lo scopo di “evitare le “imboscate” dei datori di lavoratori che
sono in una condizione di forza oggettivamente migliore”.
5.
a) Giusta
l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla
possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere
di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in
particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima
norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il
rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della
rinuncia (Aubert in: Commentaire
romand, CO I, Ginevra 2003, n. 1 ad. art. 341). Il dipendente può quindi rinunciare
a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede
il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un
carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (DTF 119 II
450, consid. 2a; 118 II 61, consid. 2b; sentenza del Tribunale federale
4A_376/2010 del 30 settembre 2010, consid. 3). Il momento determinante per
stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della
conclusione dell'accordo (II CCA, sentenza inc.
12.2011.36
dell'8 febbraio 2012, consid. 5.2. con numerosi
riferimenti). Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore deve
aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato colto
alla sprovvista al momento della firma (sentenze del Tribunale federale
4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1 e 4C.51/1999 del 20 luglio 1999, consid. 3c pubblicata in: JAR 2000 pag. 108).
In
caso di transazione il giudice deve però assicurarsi che il lavoratore non
abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti risultanti da
disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze della rinuncia
delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza delle reciproche
concessioni delle parti (DTF 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; CCC, sentenza
inc.16.2004.49 del 1° dicembre 2004, consid. 6; II CCA, sentenza
inc. 12.2011.10 del 14 dicembre 2012, consid. 8.1 con riferimenti; Bohnet/ Dietschy in: Dunand/Mahon
[curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 21 ad art. 341
CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.13 ad art. 341 CO).
b) In
concreto, è indiscusso che la lavoratrice si trovava nel tredicesimo
anno di servizio (art. 333 cpv. 1 CO) e che la disdetta ordinaria avrebbe
richiesto un preavviso di tre mesi (art. 335c CO). È
pure pacifico che essa ha prodotto il 28 settembre 2010 un certificato medico,
per il quale il suo stato di salute le impediva di alzare pesi e di lavorare
più di quattro ore al mattino, di modo che durante la sua parziale incapacità
lavorativa la dipendente beneficiava della protezione dell'art. 336c cpv. 1
lett. b CO. Così come è indubbio che i problemi di salute della
lavoratrice non avrebbero potuto essere una giusta causa di licenziamento in
tronco (art.
337c cpv. 1 CO). In tali circostanze, l'esistenza di concessioni
reciproche e di un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di
lavoro dev'essere ammessa
con ritegno (sentenza
del Tribunale federale 4C.185/2002 del 27 settembre 2002, consid. 4.1).
c) Ora,
la lavoratrice, già con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv.
1.
CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (tre
mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai
diritti previsti dalla continuazione della relazione contrattuale (art. 336c
cpv. 2 CO). Da parte sua, la convenuta ha solamente rinunciato “alla sua
qualità di datrice di lavoro” (osservazioni pag. 3 in fine) ovvero ai servizi dell'istante, che di per sé nemmeno dovrebbe essere considerata in
quanto corrispondente alla volontà della stessa di cessare il rapporto di
lavoro. Ciò premesso appare evidente che le concessioni del datore di lavoro
sono nettamente inferiori a quelle fatte dalla lavoratrice tanto più se si
pensa che essa nemmeno aveva in vista un nuovo impiego e ha dovuto richiedere
le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (sentenza Tribunale federale 4C.250/2001 del 21 novembre 2001, consid. 1b). Per di più, la lavoratrice nemmeno ha potuto beneficiare di un tempo di riflessione (deposizione di V__________
del 7 febbraio 2012, verbali pag. 2). Ne segue che il primo
giudice non poteva ritenere valido l'accordo del 28 settembre 2010 poiché non
poteva ritenersi una transazione. Frutto di un'errata applicazione del diritto,
il giudizio impugnato dev'essere annullato.
6.
a) Accogliendo
il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, in merito alle conseguenze
giuridiche di un accordo di rescissione privo di efficacia, la giurisprudenza e
la dottrina considerano che occorre fare astrazione dal citato accordo e
applicare le disposizioni del regime legale ordinario, ossia le regole del
Codice delle obbligazioni o di una convenzione collettiva di lavoro riguardanti
la fine del rapporto di lavoro. In altre parole è necessario ricollocare la
parte nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero concluso
alcun accordo di rescissione del contratto non valido (sentenza del
Tribunale federale 4A_495/2007 del 12
gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con numerosi riferimenti).
Quando
la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta tramite un accordo inefficace
prima della scadenza del termine di disdetta, occorre chiedersi se il datore di
lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso alcun accordo di
risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avrebbe rescisso il contratto
osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato. A seconda
della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare il diritto al pagamento del
salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, eventualmente
prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o chiedere i danni e un'
indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO. Spetta al lavoratore
che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe deciso di licenziarlo
con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.).
b) In
concreto, nemmeno la reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe licenziata
in tronco tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata della
regolare disdetta. Ciò posto, la decisione impugnata dev'essere riformata nel
senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr. 2172.40, importo
di per sé non contestato dalla convenuta. Quanto agli interessi, essi decorrono
dal 1° ottobre 2010, il credito della lavoratrice essendo esigibile con la fine
del rapporto di lavoro, ovvero in concreto il 30 settembre 2010 (art. 339 cpv.
1.
CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza
inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).
7.
La procedura per le azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla reclamante, rappresentata
da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 68 cpv. 2
lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b
CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione anche delle
indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è accolta. Di conseguenza, CO 1 è condannato a pagare a RE 1 fr.
2172.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2010.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 48.– sono poste a carico dello
Stato. La convenuta rifonderà all'istante fr. 300.– di indennità.
II. Non si prelevano spese
processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.
III. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.