16.2013.28
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale
25 novembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.28
Lugano
25 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 luglio 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa l'8 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano ovest nella causa 8/C/13/MA (tutela giurisdizionale nei casi manifesti)
promossa con istanza 15 gennaio 2013
dalla
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 15 gennaio 2013 la CO
1, che gestisce in particolare una scuola elementare e media all'istituto __________
a __________, ha presentato un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti al Giudice di pace del Circolo di Lugano ovest per ottenere che RE 1
e D__________ fossero tenuti al pagamento di fr. 2135.– oltre interessi al 5%
dal 25 novembre 2009, corrispondenti ai costi dei pasti consumanti dai loro
figli B__________ e J__________ alla mensa della scuola da lei gestita. Nella sue
osservazioni 15 marzo 2013 RE 1 ha contestato di essere debitore dell'importo
richiesto, perché l'iscrizione alla mensa scolastica dei figli era stata effettuata,
a sua insaputa, da sua moglie, dalla quale vive separato dal mese di dicembre
2002. Nelle sue osservazioni 8 aprile 2013 D__________ ha invece sostenuto che spetterebbe
al marito pagare il servizio di mensa usufruito dai figli. Replicando il 13
maggio 2013 l'istante ha ribadito la propria posizione.
Fatti
B. Statuendo l'8 luglio 2013 il
Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a pagare in solido
all'istante fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei
convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17
luglio 2013 chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle
sue osservazioni 18 settembre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. Con replica spontanea del 23 settembre 2013 il reclamante ha riaffermato
il suo punto di vista.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una
controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di
procedura sommaria, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC). Esperito contro una decisione non concernente una causa proposta a
norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, il cui valore
litigioso, di fr. 2135.–, è inferiore a fr. 10 000.–, competente è questa
Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 e lett. e n. 1 LOG).
L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia comportato nessun
pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 17 luglio 2013, è
senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene
impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
La documentazione prodotta
con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.
1.
CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di
reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326). Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al
reclamo, mai presentato al primo giudice, è irricevibile e deve quindi essere
estromesso dagli atti.
4.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace, accertato che l'istante ha eseguito quanto le era stato richiesto
dai genitori dei ragazzi, ha stabilito che i convenuti erano debitori solidali
nei confronti dell'istituto scolastico ed erano pertanto tenuti a pagarle in
solido la retta della mensa usufruita dai figli. A suo parere, i rapporti
interni tra i due debitori non influenzano il loro obbligo di pagamento verso l'istante.
Donde l'accoglimento della petizione. Il reclamante ribadisce che sua moglie ha
modificato, a sua insaputa, il formulario di iscrizione alla scuola,
cancellando il visto da lui apposto sulla casella “scuola senza mensa” e
sostituendolo con una crocetta nel quadratino corrispondente alla richiesta
“scuola + mensa”. Egli rimprovera al primo giudice di non avere considerato che
quanto da lui asserito non è stato contestato dall'istante, la quale nella sua
replica si era limitata a osservare che le domande di iscrizione sono state
firmate da ambedue i convenuti, che le loro problematiche di separazione non le
interessano e che le fatture sono sempre state onorate, sottintendendo, a suo
dire, che visto come in passato la mensa era stata da lui pagata, allora
sarebbe tenuto a pagarla in futuro anche quando avesse dato disposizioni
contrarie.
5.
Secondo
l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e
se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo la giurisprudenza un fatto
è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza
dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa.
L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui
fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi
di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza
necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano
essere subito confutate (DTF 138 III 623, consid. 5.1.1).
6.
In concreto, il reclamante
non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la sottoscrizione da parte
di entrambi i genitori delle domande iscrizione di B__________ e J__________ all'Istituto
scolastico per l'anno 2009/10 (doc. B e C allegati all'istanza) porta alla nascita
di un debito solidale (art. 143 segg. CO). E in tal caso il creditore può a sua
scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi il debito o una
parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), mentre il debitore solidale può opporre al
creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il
medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art.
145.
cpv. 1 CO). Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione
contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la
posizione degli altri.
Quanto alla modifica delle
domande d'iscrizione, è vero che l'opzione “scuola senza mensa” vistata in un
primo tempo risulta poi essere barrata mentre quella “scuola + mensa” è
crociata (doc. B e C allegati all'istanza). Sennonché, contrariamente a quanto
pretende il reclamante, questa sola circostanza non rende verosimile che egli avesse
impartito all'Istituto l'ordine di voler sospendere il servizio mensa in favore
dei figli. Né essa consente di ritenere, a un esame di verosimiglianza, che sia
stata la moglie a modificare i formulari a sua insaputa già per il fatto che questi
appaiono essere stati redatti dalla moglie stessa “io sottoscritta madre di __________
B__________ e J__________” e la firma del marito è indubbiamente sovrapposta a
quella della moglie. Per di più, il reclamante non indica perché l'Istituto avrebbe
dovuto rilevare un disaccordo tra genitori e non avrebbe potuto, in buona fede,
escludere che tale cancellatura fosse riconducibile a un'errata compilazione del
formulario tanto più che fin dall'anno scolastico 2006/07 B__________ e J__________
avevano frequentato la mensa della scuola (doc. A1-A8 allegati alle
osservazioni della convenuta).
Certo, l'istante non ha
espressamente contestato l'allegazione del convenuto secondo cui “l'istituto
modificò o permise alla mia ex moglie di modificare l'iscrizione cancellando le
mie indicazioni” ma ciò non la rende verosimile, a maggior ragione se si pensa
che è smentita dagli atti. Nulla muta il fatto che l'Istituto fosse a
conoscenza dell'“aspra vertenza di divorzio in essere dal 2003”, le domande di
iscrizione alla scuola con la frequentazione alla mensa essendo state firmate indistintamente
dall'uno o dall'altro genitore. Il reclamante neppure accenna al motivo per cui
l'istante avrebbe dovuto tenere conto della sua sola volontà né perché l'opzione
della mensa sia stata poi da lui confermata sulla domanda di iscrizione per
l'anno 2010/2011 di J__________ (doc. A11 allegati alle osservazioni della
convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento
dell'importo di fr. 167.– rivendicato per il servizio usufruito dalla ragazza
nel mese di gennaio 2011. In definitiva, perché nel ritenere che l'istante non
dovesse conoscere i rapporti interni tra genitori, il primo giudice sia incorso
in errore, il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato
nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione
del diritto, deve essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare
indennità all'opponente, le cui osservazioni, che riprendono testualmente il
contenuto di quelle del 13 maggio 2013, non hanno con ogni verosimiglianza causato
spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione a:
– D;
– Giudicatura di pace del circolo
di Lugano ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.