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Decisione

16.2013.28

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale

25 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo l'8 luglio 2013 il

Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a pagare in solido

all'istante fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei

convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17

luglio 2013 chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle

sue osservazioni 18 settembre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Con replica spontanea del 23 settembre 2013 il reclamante ha riaffermato

il suo punto di vista.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una

controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di

procedura sommaria, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 2 CPC). Esperito contro una decisione non concernente una causa proposta a

norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, il cui valore

litigioso, di fr. 2135.–, è inferiore a fr. 10 000.–, competente è questa

Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 e lett. e n. 1 LOG).

L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia comportato nessun

pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 17 luglio 2013, è

senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene

impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando

l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

La documentazione prodotta

con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di

reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326). Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al

reclamo, mai presentato al primo giudice, è irricevibile e deve quindi essere

estromesso dagli atti.

4.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace, accertato che l'istante ha eseguito quanto le era stato richiesto

dai genitori dei ragazzi, ha stabilito che i convenuti erano debitori solidali

nei confronti dell'istituto scolastico ed erano pertanto tenuti a pagarle in

solido la retta della mensa usufruita dai figli. A suo parere, i rapporti

interni tra i due debitori non influenzano il loro obbligo di pagamento verso l'istante.

Donde l'accoglimento della petizione. Il reclamante ribadisce che sua moglie ha

modificato, a sua insaputa, il formulario di iscrizione alla scuola,

cancellando il visto da lui apposto sulla casella “scuola senza mensa” e

sostituendolo con una crocetta nel quadratino corrispondente alla richiesta

“scuola + mensa”. Egli rimprovera al primo giudice di non avere considerato che

quanto da lui asserito non è stato contestato dall'istante, la quale nella sua

replica si era limitata a osservare che le domande di iscrizione sono state

firmate da ambedue i convenuti, che le loro problematiche di separazione non le

interessano e che le fatture sono sempre state onorate, sottintendendo, a suo

dire, che visto come in passato la mensa era stata da lui pagata, allora

sarebbe tenuto a pagarla in futuro anche quando avesse dato disposizioni

contrarie.

5.

Secondo

l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e

se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo la giurisprudenza un fatto

è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza

dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa.

L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui

fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi

di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza

necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano

essere subito confutate (DTF 138 III 623, consid. 5.1.1).

6.

In concreto, il reclamante

non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la sottoscrizione da parte

di entrambi i genitori delle domande iscrizione di B__________ e J__________ all'Istituto

scolastico per l'anno 2009/10 (doc. B e C allegati all'istanza) porta alla nascita

di un debito solidale (art. 143 segg. CO). E in tal caso il creditore può a sua

scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi il debito o una

parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), mentre il debitore solidale può opporre al

creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il

medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art.

145.

cpv. 1 CO). Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione

contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la

posizione degli altri.

Quanto alla modifica delle

domande d'iscrizione, è vero che l'opzione “scuola senza mensa” vistata in un

primo tempo risulta poi essere barrata mentre quella “scuola + mensa” è

crociata (doc. B e C allegati all'istanza). Sennonché, contrariamente a quanto

pretende il reclamante, questa sola circostanza non rende verosimile che egli avesse

impartito all'Istituto l'ordine di voler sospendere il servizio mensa in favore

dei figli. Né essa consente di ritenere, a un esame di verosimiglianza, che sia

stata la moglie a modificare i formulari a sua insaputa già per il fatto che questi

appaiono essere stati redatti dalla moglie stessa “io sottoscritta madre di __________

B__________ e J__________” e la firma del marito è indubbiamente sovrapposta a

quella della moglie. Per di più, il reclamante non indica perché l'Istituto avrebbe

dovuto rilevare un disaccordo tra genitori e non avrebbe potuto, in buona fede,

escludere che tale cancellatura fosse riconducibile a un'errata compilazione del

formulario tanto più che fin dall'anno scolastico 2006/07 B__________ e J__________

avevano frequentato la mensa della scuola (doc. A1-A8 allegati alle

osservazioni della convenuta).

Certo, l'istante non ha

espressamente contestato l'allegazione del convenuto secondo cui “l'istituto

modificò o permise alla mia ex moglie di modificare l'iscrizione cancellando le

mie indicazioni” ma ciò non la rende verosimile, a maggior ragione se si pensa

che è smentita dagli atti. Nulla muta il fatto che l'Istituto fosse a

conoscenza dell'“aspra vertenza di divorzio in essere dal 2003”, le domande di

iscrizione alla scuola con la frequentazione alla mensa essendo state firmate indistintamente

dall'uno o dall'altro genitore. Il reclamante neppure accenna al motivo per cui

l'istante avrebbe dovuto tenere conto della sua sola volontà né perché l'opzione

della mensa sia stata poi da lui confermata sulla domanda di iscrizione per

l'anno 2010/2011 di J__________ (doc. A11 allegati alle osservazioni della

convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento

dell'importo di fr. 167.– rivendicato per il servizio usufruito dalla ragazza

nel mese di gennaio 2011. In definitiva, perché nel ritenere che l'istante non

dovesse conoscere i rapporti interni tra genitori, il primo giudice sia incorso

in errore, il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato

nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione

del diritto, deve essere respinto.

7.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare

indennità all'opponente, le cui osservazioni, che riprendono testualmente il

contenuto di quelle del 13 maggio 2013, non hanno con ogni verosimiglianza causato

spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione a:

– D;

– Giudicatura di pace del circolo

di Lugano ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.