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Decisione

16.2013.29

Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari

7 gennaio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i loro fruitori (Wermelinger, op.

cit., n. 78 seg. ad art. 712h CC). Ciò contrasta con l'art. 712h cpv.

3 CC. Resta il fatto che nella fattispecie, come accertato dal primo giudice,

l'onere di

fr.

397.60 addebitato all'attore riguarda per finire unicamente “i costi di pulizia

delle parti comuni, interni ed esterni, amministrazione, assicurazione stabile,

interessi e spese bancarie sul conto gestione, fr. 2.– annui per il consumo di

elettricità del box, quota fondo rinnovamento”. E siccome le autorimesse non partecipano ai costi di riscaldamento, acqua potabile, fognatura e

manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio, la delibera non può

dirsi ledere il precetto imperativo dell'art. 712h

cpv. 3 CC. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

c) Il

reclamante sostiene che per rispettare i parametri previsti dall'art. 712h

cpv. 3 CC non basti escludere i costi di riscaldamento, acqua potabile,

fognatura e manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio, ma

occorre che “l'amministratore intervenga su ogni singola voce limitando quelle

che sono le spese da imputargli al minimo indispensabile”. Se non che, per

tacere del fatto che già il Pretore ha rimproverato all'interessato di non

avere specificato né dimostrato quali spese poste a suo carico sono contrarie

all'art. 712h cpv. 3 CC, nemmeno in questa sede egli precisa alcunché.

Per altro, non costituisce una censura conforme alle esigenze di motivazione

dell'art. 321 cpv. 1 CPC rilevare che “basta esaminare i conteggi di consuntivo

e di preventivo per capire che gli vengono richieste anche delle partecipazioni

che non sarebbero in correlazione con il box”, senza spiegare perché l'accertamento

dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato. Né configura un'ammissibile

censura l'apodittica affermazione che “il fatto stesso di suddividere, seppure

con qualche ovvia eccezione, il costo annuale in base alle quote di

partecipazione millesimali è già di per sé la prova che non si terrebbe

minimamente conto che egli beneficia solo in bassissima parte di quelli che

Considerandi

sono i costi del condominio”, l'art. 712h cpv. 3 CC non essendo destinato

a stabilire una equità assoluta in tema di ripartizione delle spese comuni (Wermelinger, op. cit., n. 101 ad art.

712h CC).

d) Il

reclamante ribadisce che occorrerebbe creare un fondo di rinnovamento specifico

per le autorimesse, senza tuttavia spiegare per quale motivo queste proprietà

per piani non dovrebbero partecipare alla creazione del fondo destinato a finanziare

lavori di rinnovamento e manutenzione delle parti comuni dell'immobile, quali il

tetto o le facciate. Per il resto il reclamante si limita ad asserire che i

posteggi non dovrebbero partecipare ai costi di pulizia delle parti comuni

interni ed esterni e che sarebbe scorretto ripartire secondo i millesimi i

costi di amministrazione. Tali allegazioni, addotte per la prima volta in

questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuove e come tali

inammissibili in secondo grado, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di

reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326).

6.

Per quanto riguarda la richiesta

di modifica delle quote di valore e quindi di una nuova suddivisione della proprietà

per piani “che possa meglio ottemperare ai requisiti dell'art. 712h cpv.

3.

CC”, il reclamante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la

questione e imporre all'amministrazione di rivedere la suddivisione delle spese

condominiali e adeguare il regolamento condominiale. Se non che, per

tacere del fatto che al riguardo la contestazione della risoluzione assembleare

è tardiva (sopra consid. 4), così argomentando egli, una volta di più, non si

confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC),

con l'argomentazione del primo giudice secondo cui la sua richiesta di rettificazione

delle quote è contraria all'art. 712e cpv. 2 CC e assolutamente generica,

tanto da non potersi comprendere quali ne siano le ragioni soggiacenti. Ciò

vale altresì per le sue ulteriori richieste di un nuovo piano di assegnazione

delle parti comuni e di un nuovo regolamento condominiale, il reclamante non

avendo minimamente spiegato in che modo vorrebbe che gli stessi fossero in

concreto modificati. Come l'assemblea dei comproprietari avrebbe potuto

deliberare con cognizione resta così un mistero. Ne discende, in ultima

analisi, che il reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un rappresentante, ha diritto a un'adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla

controparte un'indennità di

fr. 200.–.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.