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Decisione

16.2013.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10

aprile 2013 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo

di convocare la Comunione dei comproprietari del “__________” a un'udienza di

conciliazione per ottenere l'annullamento della

risoluzione appena citata. All'udienza del 23 maggio

2013 le parti non hanno raggiunto

un'intesa. Il 29 maggio 2013 il Giudice di pace supplente ha stralciato

la causa dai ruoli, osservando “che la rettifica di verbale richiesta dall'attore

può essere proposta nella più opportuna sede della prossima assemblea

condominiale, così come prescritto dalle specifiche disposizioni al riguardo”.

C. Il

18 luglio 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo (“ricorso”) davanti a questa Camera

"avverso il verbale di assembla del __________ … a seguito di mancata

conciliazione”. Così invitato dal presidente di questa Camera, RE 1 ha poi precisato che il reclamo è diretto contro la decisione di stralcio del 29 maggio 2013 della

quale chiede l'annullamento. Nelle sue osservazioni 20 agosto 2013 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 26 agosto 2013 il Giudice di pace si è invece rimesso al

giudizio della Camera, precisando che nel frattempo, il 5 agosto 2013, RE 1 gli

ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad agire.

Considerandi

in

diritto: 1. a) La CO 1

eccepisce innanzitutto la tardività del reclamo. Per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere presentato all'autorità

giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata motivata. Ora, dagli atti risulta che la

decisione impugnata è pervenuta

a RE 1 il 5 giugno 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a

decorrere l'indomani ed è scaduto venerdì 5 luglio 2013. Introdotto il 18

luglio 2013 il reclamo si rivelerebbe pertanto tardivo.

b) Sennonché,

nella fattispecie, la decisione impugnata non contiene, contrariamente a quanto

previsto dall'art. 238 lett. f CPC, l'indicazione dei mezzi di impugnazione. L'omissione di tale

indicazione non rende però inefficace la decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 28 ad art.

238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alle parti (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). Resta il fatto

che ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso

“usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine

d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile”. Inoltre il Tribunale federale

ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi

giuridici sia non solo mancante o incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi

fuorviante), non può invocare la buona fede chi avrebbe potuto scoprire

l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina

o giurisprudenza (loc. cit.).

c) In

concreto, dagli atti risulta che il 4 luglio 2013,

quindi entro il termine di reclamo, il reclamante ha impugnato la decisione in

questione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale ha però

dichiarato inammissibile il rimedio precisando che “nella misura in cui RE 1

intende ricorrere contro una decisione o l'operato di quest'ultima autorità [giudicatura

di pace], la Pretura non è competente al riguardo” (decisione 5 luglio 2013,

inc. CM.2013 400). Ci si può chiedere se l'atto non andasse poi trasmesso

all'autorità competente. Resta il fatto che dopo avere ricevuto tale decisione RE

1.

ha poi introdotto il suo “ricorso” davanti a questa Camera. Tenuto conto che

l'interessato è sprovvisto di cognizione giuridiche e che egli ha reagito tutto

sommato in tempi brevi dando così prova di diligenza, il reclamo da lui

presentato può ritenersi ricevibile e può essere esaminato nel merito.

2.

Nel

merito, il reclamante censura in estrema sintesi il mancato rilascio dell'autorizzazione

ad agire. Per l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di

conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad

agire. L'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un

presupposto di ricevibilità dell'azione e va allegata alla petizione (Bohnet in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 209; Egli

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n.

4.

ad art. 209; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 28 ad art. 238, n. 1 ad art. 209).

Nella

fattispecie, il Giudice di pace supplente anziché rilasciare all'istante la

citata autorizzazione, ha stralciato la causa dai ruoli. Nelle sue osservazioni

26.

agosto 2013 il nuovo Giudice di pace ha invero spiegato che la mancata

consegna all'istante dell'autorizzazione ad agire è dovuta ad un errore. E in

effetti, procedendo allo stralcio della procedura, anziché rilasciare all'istante

l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha effettivamente applicato il

diritto procedurale in maniera erronea (analogamente CCR sentenza inc.

16.2012.21

del 4 maggio 2012).

3.

L'opponente rileva invero che il reclamante ha impugnato, sempre

davanti al Giudice di Pace del circolo di Paradiso, anche il verbale dell'assemblea

dei comproprietari tenutasi il 21 aprile 2013, nel corso della quale è stato deciso

di confermare l'autorizzazione a stare in lite nei suoi confronti. Il che sarà

anche vero ma non rende senza oggetto il mancato rilascio dell'autorizzazione

ad agire, la quale deve essere rilasciata indilatamente o entro breve termine (Trezzini, Commentario al codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 937). Che poi l'azione di merito

possa diventare senza oggetto è un quesito che andrà risolto dal Giudice di

pace ove fosse validamente adito da RE 1. Ne discende che in accoglimento del

reclamo, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al giudice

di pace, affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire.

4.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente

che ha concluso per la reiezione del reclamo. Quanto all'indennità d'inconvenienza

in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che

nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura del reclamo non ha

verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e il decreto di stralcio impugnato è annullato. La causa è

ritornata al Giudice di pace del circolo di Paradiso, affinché proceda nel

senso dei considerandi.

2. Le spese processuali

di fr. 150. sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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