16.2013.30
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4 settembre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2013.30
Data decisione, Autorità:
04.09.2013, CCR
Titolo:
Proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare da parte di un comproprietario - decisione di stralcio della causa dai ruoli dell'autorità di conciliazione, anziché rilascio di autorizzazione ad agire - mancata indicazione dei rimedi di diritto - tempestività del reclamo
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
STRALCIO
TEMPESTIVITÀ
art. 209 cpv. 1 CPC
art. 238 let. f CPC
Incarto n.
16.2013.30
Lugano
4 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) 18 luglio
2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 29 maggio 2013 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Paradiso nella causa n. E13-022 (proprietà
per piani: contestazione di risoluzione assembleare) promossa con istanza 10
aprile 2013 nei confronti della
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD di __________ sorge una proprietà
per piani “__________”, della quale RE 1 è titolare dell'unità n. 252 (129/1000 del fondo base), con
diritto esclusivo sull'appartamento n. 23, così come della n. 240 pari a 5/1000 con
diritto esclusivo sull'autorimessa n. 11. All'assemblea generale del 15 gennaio 2013 i comproprietari hanno deciso, tra l'altro, di autorizzare
l'avvio di una causa civile contro RE 1 “per il conguaglio del consuntivo
1.07.2011-30.06.2012 e acconto pro rata per il preventivo 1.07.2012-30.06.2013,
non pagati”.
Fatti
B. Il 10
aprile 2013 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo
di convocare la Comunione dei comproprietari del “__________” a un'udienza di
conciliazione per ottenere l'annullamento della
risoluzione appena citata. All'udienza del 23 maggio
2013 le parti non hanno raggiunto
un'intesa. Il 29 maggio 2013 il Giudice di pace supplente ha stralciato
la causa dai ruoli, osservando “che la rettifica di verbale richiesta dall'attore
può essere proposta nella più opportuna sede della prossima assemblea
condominiale, così come prescritto dalle specifiche disposizioni al riguardo”.
C. Il
18 luglio 2013 RE 1 ha introdotto un reclamo (“ricorso”) davanti a questa Camera
"avverso il verbale di assembla del __________ … a seguito di mancata
conciliazione”. Così invitato dal presidente di questa Camera, RE 1 ha poi precisato che il reclamo è diretto contro la decisione di stralcio del 29 maggio 2013 della
quale chiede l'annullamento. Nelle sue osservazioni 20 agosto 2013 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 26 agosto 2013 il Giudice di pace si è invece rimesso al
giudizio della Camera, precisando che nel frattempo, il 5 agosto 2013, RE 1 gli
ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad agire.
Considerandi
in
diritto: 1. a) La CO 1
eccepisce innanzitutto la tardività del reclamo. Per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere presentato all'autorità
giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata motivata. Ora, dagli atti risulta che la
decisione impugnata è pervenuta
a RE 1 il 5 giugno 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a
decorrere l'indomani ed è scaduto venerdì 5 luglio 2013. Introdotto il 18
luglio 2013 il reclamo si rivelerebbe pertanto tardivo.
b) Sennonché,
nella fattispecie, la decisione impugnata non contiene, contrariamente a quanto
previsto dall'art. 238 lett. f CPC, l'indicazione dei mezzi di impugnazione. L'omissione di tale
indicazione non rende però inefficace la decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 28 ad art.
238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alle parti (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). Resta il fatto
che ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso
“usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine
d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile”. Inoltre il Tribunale federale
ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi
giuridici sia non solo mancante o incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi
fuorviante), non può invocare la buona fede chi avrebbe potuto scoprire
l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina
o giurisprudenza (loc. cit.).
c) In
concreto, dagli atti risulta che il 4 luglio 2013,
quindi entro il termine di reclamo, il reclamante ha impugnato la decisione in
questione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale ha però
dichiarato inammissibile il rimedio precisando che “nella misura in cui RE 1
intende ricorrere contro una decisione o l'operato di quest'ultima autorità [giudicatura
di pace], la Pretura non è competente al riguardo” (decisione 5 luglio 2013,
inc. CM.2013 400). Ci si può chiedere se l'atto non andasse poi trasmesso
all'autorità competente. Resta il fatto che dopo avere ricevuto tale decisione RE
1.
ha poi introdotto il suo “ricorso” davanti a questa Camera. Tenuto conto che
l'interessato è sprovvisto di cognizione giuridiche e che egli ha reagito tutto
sommato in tempi brevi dando così prova di diligenza, il reclamo da lui
presentato può ritenersi ricevibile e può essere esaminato nel merito.
2.
Nel
merito, il reclamante censura in estrema sintesi il mancato rilascio dell'autorizzazione
ad agire. Per l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di
conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad
agire. L'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un
presupposto di ricevibilità dell'azione e va allegata alla petizione (Bohnet in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 209; Egli
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n.
4.
ad art. 209; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, op. cit., n. 28 ad art. 238, n. 1 ad art. 209).
Nella
fattispecie, il Giudice di pace supplente anziché rilasciare all'istante la
citata autorizzazione, ha stralciato la causa dai ruoli. Nelle sue osservazioni
26.
agosto 2013 il nuovo Giudice di pace ha invero spiegato che la mancata
consegna all'istante dell'autorizzazione ad agire è dovuta ad un errore. E in
effetti, procedendo allo stralcio della procedura, anziché rilasciare all'istante
l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha effettivamente applicato il
diritto procedurale in maniera erronea (analogamente CCR sentenza inc.
16.2012.21
del 4 maggio 2012).
3.
L'opponente rileva invero che il reclamante ha impugnato, sempre
davanti al Giudice di Pace del circolo di Paradiso, anche il verbale dell'assemblea
dei comproprietari tenutasi il 21 aprile 2013, nel corso della quale è stato deciso
di confermare l'autorizzazione a stare in lite nei suoi confronti. Il che sarà
anche vero ma non rende senza oggetto il mancato rilascio dell'autorizzazione
ad agire, la quale deve essere rilasciata indilatamente o entro breve termine (Trezzini, Commentario al codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 937). Che poi l'azione di merito
possa diventare senza oggetto è un quesito che andrà risolto dal Giudice di
pace ove fosse validamente adito da RE 1. Ne discende che in accoglimento del
reclamo, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al giudice
di pace, affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire.
4.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente
che ha concluso per la reiezione del reclamo. Quanto all'indennità d'inconvenienza
in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che
nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura del reclamo non ha
verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e il decreto di stralcio impugnato è annullato. La causa è
ritornata al Giudice di pace del circolo di Paradiso, affinché proceda nel
senso dei considerandi.
2. Le spese processuali
di fr. 150. sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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