16.2013.31
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora
4 settembre 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2013.31
Data decisione, Autorità:
04.09.2013, CCR
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora
ESPULSIONE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257d CO
art. 272a cpv. 1 let. a CO
art. 142 cpv. 3 CPC
art. 198 let. a CPC
art. 257 CPC
Incarto n.
16.2013.31
Lugano
4 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Pellegrini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2013
presentato da
RE 1, e
RE 2,
(patrocinati
dall'avv. PA 1, )
contro la decisione 10 luglio 2013 del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.511 (espulsione del conduttore)
promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da
CO 1,
(rappresentato dalla PA 2, );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
13 maggio 2005 RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo ad __________.
La pigione pattuita ammontava a fr. 2100.– mensili, indicizzati a partire dal
secondo anno di locazione, oltre a fr. 100.– mensili di forfait per le spese
accessorie. La locazione è iniziata il 1° aprile 2005 e poteva essere disdetta
con preavviso di tre mesi, con effetto al 31 marzo, la prima volta il 31 marzo
2012.
Il 13 marzo 2013 il locatore ha inviato ai conduttori una diffida di
pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 12 aprile
2013 la pigione del mese di marzo e le spese per complessivi fr. 2625.–. Non avendo i
conduttori provveduto ad alcun versamento, il 18 aprile 2013 CO 1 ha notificato separatamente a RE 1 e RE 2 su modulo ufficiale la disdetta del contratto di
locazione per il 31 maggio 2013. Il 5 giugno 2013 egli ha
assegnato ai conduttori un ultimo termine al 7 giugno 2013 per versare tutti
gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati, ingiungendo
la riconsegna dell'ente locato lo stesso giorno in caso di mancato pagamento. I conduttori non hanno provveduto al saldo dell'importo scoperto,
né alla riconsegna dell'ente locato entro la scadenza indicata.
Fatti
B. Con istanza 11 giugno 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare a RE 1 e a RE 2 la riconsegna immediata dell'ente
locato. Nelle loro osservazioni 8 luglio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza, chiedendo, in via principale, di annullare la procedura per vizio di
forma e di convocare le parti per un tentativo di conciliazione e, in via
subordinata, di “accordare il tempo necessario ai convenuti affinché possano
trovare un'altra soluzione abitativa adeguata”. Statuendo il 10 luglio 2013 il
Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di mettere a
disposizione dell'istante l'appartamento entro il 29 luglio 2013. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a
rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.
C. Con reclamo 18 luglio 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone, previa
concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento per
mancato tentativo di conciliazione e in via subordinata la sospensione. Con decreto
del 22 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il
Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura
sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha
indicato il valore litigioso in fr. 5220.– donde la competenza di questa
Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore dei convenuti l'11 luglio 2013, di modo che il
termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto
domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3
CPC). Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).
Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Secondo il Pretore l'istante
aveva introdotto una procedura sommaria per la tutela giurisdizionale dei casi
manifesti (art. 257 CPC) nella quale è escluso il tentativo di conciliazione.
Egli ha poi stabilito che in mancanza di contestazioni da
parte dei convenuti sulla mora, sulla fondatezza della disdetta
straordinaria giusta l'art. 257d CO e sulla mancata riconsegna dell'ente
alla scadenza impartita, si era in presenza di fatti incontestati e di una
situazione giuridica chiara, donde la possibilità di ordinare l'espulsione dei
conduttori dall'ente locato con la procedura prevista dall'art. 257 CPC. Il
primo giudice ha infine ritenuto che ove si volesse considerare la presa di
posizione dei convenuti come una richiesta di protrazione della locazione, essa
sarebbe manifestamente tardiva e comunque priva di fondamento nel merito.
4.
I
reclamanti lamentano nuovamente il fatto che la procedura di espulsione non sia
stata preceduta da un tentativo di conciliazione. A torto. In concreto, i
convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base
dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente all'espulsione di un conduttore
dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o
straordinaria, promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove
un tentativo di conciliazione previo va esperito, nella procedura a tutela dei
casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett. a CPC; sentenza del
Tribunale federale 4A_585/2011 del 7 novembre 2011, consid. 3a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.74
del 9 giugno 2011, consid. 4). Il Pretore non è dunque incorso in un'errata applicazione
del diritto.
5.
I reclamanti
chiedono, poi, di prorogare il termine di uscita dall'abitazione fino al 28
febbraio 2014 e di ordinare ai servizi sociali preposti di assisterli nella
ricerca di una nuova soluzione abitativa adeguata per la loro famiglia. Intesa
come protrazione della locazione, la richiesta non può essere accolta poiché esclusa
nel caso in cui la disdetta sia stata notificata, come in concreto, per mora
dei conduttori (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Quanto all'intervento dei
servizi sociali, a prescindere dal fatto che la questione esula dalle
competenze di questa Camera, l'assistenza di tali enti può essere direttamente chiesta
dagli interessati.
6.
Le ulteriori
obiezioni sollevate dai reclamanti – le difficoltà di trovare in breve tempo una
nuova e analoga soluzione abitativa ad __________, i problemi di frequentazione
scolastica della figlia dovuti a un eventuale cambiamento di domicilio, l'inopportunità
dello sfratto considerata la situazione economica, psicologica ed emotiva dei
reclamanti – non ostano, con ogni evidenza, al legittimo diritto conferito al
locatore di chiedere l'espulsione di un conduttore in mora. Per di più, in
concreto alla diffida di pagamento del 13 marzo 2013, con la quale il locatore
ha assegnato ai conduttori un termine fino al 12 aprile 2013
per saldare la pigione arretrata del mese di marzo e le spese, è seguita il 18 aprile 2013 la disdetta notificata su
modulo ufficiale per il 31 maggio 2013 e la fissazione
di un ulteriore termine al 7 giugno 2013 per versare
tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati o
riconsegnare l'appartamento. I conduttori, che non contestano la validità della
disdetta né l'esistenza di pigioni arretrate, hanno così già beneficiato
di un lasso di tempo per ricercare una nuova sistemazione e non possono
pretende di rimanere in un' abitazione senza causa impedendo così al locatore
di mettere a frutto la sua proprietà. Ciò posto il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
7.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato
oggetto di notifica all'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione
a:
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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