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Decisione

16.2013.31

Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora

4 settembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 11 giugno 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare a RE 1 e a RE 2 la riconsegna immediata dell'ente

locato. Nelle loro osservazioni 8 luglio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere

l'istanza, chiedendo, in via principale, di annullare la procedura per vizio di

forma e di convocare le parti per un tentativo di conciliazione e, in via

subordinata, di “accordare il tempo necessario ai convenuti affinché possano

trovare un'altra soluzione abitativa adeguata”. Statuendo il 10 luglio 2013 il

Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di mettere a

disposizione dell'istante l'appartamento entro il 29 luglio 2013. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a

rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

C. Con reclamo 18 luglio 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone, previa

concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento per

mancato tentativo di conciliazione e in via subordinata la sospensione. Con decreto

del 22 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo

effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il

Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura

sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha

indicato il valore litigioso in fr. 5220.– donde la competenza di questa

Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore dei convenuti l'11 luglio 2013, di modo che il

termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto

domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3

CPC). Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).

Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può

limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Secondo il Pretore l'istante

aveva introdotto una procedura sommaria per la tutela giurisdizionale dei casi

manifesti (art. 257 CPC) nella quale è escluso il tentativo di conciliazione.

Egli ha poi stabilito che in mancanza di contestazioni da

parte dei convenuti sulla mora, sulla fondatezza della disdetta

straordinaria giusta l'art. 257d CO e sulla mancata riconsegna dell'ente

alla scadenza impartita, si era in presenza di fatti incontestati e di una

situazione giuridica chiara, donde la possibilità di ordinare l'espulsione dei

conduttori dall'ente locato con la procedura prevista dall'art. 257 CPC. Il

primo giudice ha infine ritenuto che ove si volesse considerare la presa di

posizione dei convenuti come una richiesta di protrazione della locazione, essa

sarebbe manifestamente tardiva e comunque priva di fondamento nel merito.

4.

I

reclamanti lamentano nuovamente il fatto che la procedura di espulsione non sia

stata preceduta da un tentativo di conciliazione. A torto. In concreto, i

convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base

dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente all'espulsione di un conduttore

dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o

straordinaria, promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove

un tentativo di conciliazione previo va esperito, nella procedura a tutela dei

casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett. a CPC; sentenza del

Tribunale federale 4A_585/2011 del 7 novembre 2011, consid. 3a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.74

del 9 giugno 2011, consid. 4). Il Pretore non è dunque incorso in un'errata applicazione

del diritto.

5.

I reclamanti

chiedono, poi, di prorogare il termine di uscita dall'abitazione fino al 28

febbraio 2014 e di ordinare ai servizi sociali preposti di assisterli nella

ricerca di una nuova soluzione abitativa adeguata per la loro famiglia. Intesa

come protrazione della locazione, la richiesta non può essere accolta poiché esclusa

nel caso in cui la disdetta sia stata notificata, come in concreto, per mora

dei conduttori (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Quanto all'intervento dei

servizi sociali, a prescindere dal fatto che la questione esula dalle

competenze di questa Camera, l'assistenza di tali enti può essere direttamente chiesta

dagli interessati.

6.

Le ulteriori

obiezioni sollevate dai reclamanti – le difficoltà di trovare in breve tempo una

nuova e analoga soluzione abitativa ad __________, i problemi di frequentazione

scolastica della figlia dovuti a un eventuale cambiamento di domicilio, l'inopportunità

dello sfratto considerata la situazione economica, psicologica ed emotiva dei

reclamanti – non ostano, con ogni evidenza, al legittimo diritto conferito al

locatore di chiedere l'espulsione di un conduttore in mora. Per di più, in

concreto alla diffida di pagamento del 13 marzo 2013, con la quale il locatore

ha assegnato ai conduttori un termine fino al 12 aprile 2013

per saldare la pigione arretrata del mese di marzo e le spese, è seguita il 18 aprile 2013 la disdetta notificata su

modulo ufficiale per il 31 maggio 2013 e la fissazione

di un ulteriore termine al 7 giugno 2013 per versare

tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati o

riconsegnare l'appartamento. I conduttori, che non contestano la validità della

disdetta né l'esistenza di pigioni arretrate, hanno così già beneficiato

di un lasso di tempo per ricercare una nuova sistemazione e non possono

pretende di rimanere in un' abitazione senza causa impedendo così al locatore

di mettere a frutto la sua proprietà. Ciò posto il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione

del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

7.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato

oggetto di notifica all'istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione

a:

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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