16.2013.32
Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione
21 agosto 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.32
Lugano
21 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 luglio 2013 presentato da
RE
1
(patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2
)
contro
la decisione emessa il 4 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 1/2013 (contratto di lavoro) promossa con petizione
del 22 novembre 2012 da
CO
1 (Como)
(rappresentata
dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 18 maggio 2010 CO 1 è
stata assunta come venditrice in un negozio di abbigliamento gestito a __________
dalla società RE 1. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva
uno stipendio lordo orario di fr. 15.40. Il 23 aprile 2012 la datrice di lavoro
ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 luglio a causa della
cessazione dell'attività. Il pomeriggio del 6 giugno 2012 CO 1 ha lasciato il posto
lavoro producendo in seguito un certificato medico del medesimo giorno in cui
il dott. G__________, specialista in patologia della riproduzione umana, ha
attestato un'inabilità al lavoro per malattia dal 6 giugno al 30 giugno 2012. L'11 giugno 2012 RE 1 ha rimproverato alla dipendente di avere abbandonato il 6 giugno 2012 l'impiego in seguito a una discussione, le ha comunicato di prendere atto della sua decisione di
concludere con effetto immediato il rapporto di lavoro e di ritenere conclusi i
sui obblighi nei suoi confronti. La lavoratrice ha contestato, il 18 giugno
2012 di avere abbandonato il posto di lavoro, inviando poi il 1° luglio 2012 un
secondo certificato in cui il medico curante attestava la persistente inabilità
al lavoro fino al 25 luglio 2012. In esito a una visita medica organizzata
dalla __________, il 27 luglio 2012 il dott. L__________ ha attestato l'inabilità
lavorativa di CO 1 dal 6 giugno al 31 luglio 2012. La dipendente, ritenendo
la fine del contratto posticipata di un mese in applicazione dell'art. 336c CO,
ha chiesto il pagamento del salario fino al 31 agosto 2012, senza esito.
Fatti
B. Ottenuta dal Giudice di pace
del circolo di Balerna l'autorizzazione ad agire, il 22 novembre 2012 CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr.
2086.35 lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 quale stipendio del
mese di agosto 2012. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. Le parti, ottenuto dal Giudice di pace il
consenso di poter replicare e duplicare per iscritto, di comune accordo hanno
rinunciato al dibattimento, limitandosi a presentare conclusioni scritte.
Statuendo il 4 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione,
condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2086.35 oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2012 e un'indennità di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr.
100.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014
chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di respingere
la petizione e, a titolo sussidiario, di condannare l'istante a versarle un'indennità
di fr. 560.– oltre interessi dal 1° agosto 2012 sulla base dell'art. 337d cpv.
1 CO. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'8 luglio
2013.
Introdotto il 30 luglio 2013, il reclamo è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace ha considerato sulla base dei certificati medici del dott. G__________,
confermati dal medico di fiducia dell'assicurazione __________, che l'attrice
aveva provato la propria inabilità lavorativa e ha rimproverato alla convenuta di
non avere fornito elementi sufficienti per mettere in dubbio tali referti. Egli
ha poi rilevato che in un primo tempo la datrice di lavoro aveva accettato l'assenza
per malattia della dipendente tanto da avvisare la propria assicurazione. Il
primo giudice ha pertanto ritenuto “integralmente applicabili le norme
dell'art. 336 del CO" ritenendo così che il rapporto di lavoro “sia da
considerarsi rescisso per il 31 agosto 2012”, donde l'accoglimento dell'azione.
4.
Per la reclamante, la
conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il
31.
agosto 2012 è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata
applicazione del diritto. A suo dire se il primo giudice non si fosse arbitrariamente
limitato all'esame dei certificati medici prodotti dalla lavoratrice, avrebbe
accertato che il 6 giugno 2012 essa aveva abbandonato ingiustamente il posto di
lavoro. Ritiene pertanto che a partire da questa data la lavoratrice non può
pretendere nulla. La reclamante contesta inoltre l'adeguatezza dei certificati
medici presentati dall'attrice a dimostrare la malattia e ritiene ininfluente
il fatto che il medico di fiducia della propria assicurazione ne abbia confermato
l'incapacità lavorativa fino al 31 luglio 2012, in quanto la visita di controllo è stata effettuata solo il 27 luglio 2012 e “può anche essere
che l'attrice si sia ammalata, ma non di certo il 6 giugno 2012”.
5.
a) L'onere
della prova di un'incapacità lavorativa spetta al lavoratore, il quale ricorrerà
il più sovente a un certificato medico. Questo non deve indicare la diagnosi –
coperta dal segreto medico – ma attestare l'incapacità al lavoro precisandone
il tasso e la durata e informare se si tratta di un incidente, di malattia o di
gravidanza (Wyler, Droit du
travail, 2a edizione, pag. 224). Un certificato medico non è
tuttavia un mezzo di prova incontrovertibile e il datore di lavoro può
contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo – e
dimostrando – circostanze suscettibili di inficiarne la validità (sentenze del
Tribunale federale 4A_289/2010 del 27 luglio 2010, consid. 3.2;4A_427/2009 del
28.
luglio 2009, consid. 3.1.3). Il comportamento del salariato e le circostanze
in seguito delle quali l'incapacità al lavoro è stata asserita possono in
particolare inficiare un'attestazione medica. Tuttavia, anche se la portata
probatoria di un certificato medico non è assoluta, la contestazione della sua
veridicità presuppone dei seri motivi (sentenza del Tribunale federale
1C_64/2008 del 14 aprile 2008, consid. 3.4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 224).
b) Nel
caso concreto, l'attrice ha prodotto due certificati redatti dal dott. G__________:
il primo del 6 giugno 2012 attestante la sua inabilità al lavoro per malattia
dal 6 giugno al 30 giugno 2012; il secondo, del 29 giugno 2012, comprovante la
continuazione della malattia fino al 25 luglio 2012. Il dott. L__________,
medico di fiducia dell'assicurazione collettiva perdita di guadagno della
datrice di lavoro, ha sottoposto l'attrice a una visita di controllo il 27
luglio 2012 e ha confermato l'incapacità lavorativa per malattia fino al 31
luglio 2012. Tali documenti devono ritenersi formalmente validi e attestano, fino
a prova del contrario, che la dipendente è stata malata dal 6 giugno al 31
luglio 2012. Ciò premesso l'attrice ha fatto fronte al proprio onere della
prova e incombeva quindi alla convenuta confutare l'inabilità lavorativa.
c) Ora,
è vero che i certificati non menzionavano la malattia di cui la lavoratrice soffriva
né a quali indagini mediche questa era stata sottoposta. Tuttavia, come si è
detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra
consid. 5a), pena la violazione del segreto medico e una lesione della
personalità del lavoratore contraria al disposto dell'art. 328 CO, salvo in
caso in cui il medico fosse stato svincolato (sentenza II CCA inc. 12.2012.212
del 10 marzo 2014, consid. 3.3 con riferimenti). La lavoratrice ha inoltre accettato
di sottoporsi il 27 luglio 2012 a un esame medico organizzato dall’assicurazione
di cui la reclamante è affiliata, di modo che, non avendo opposto alcun rifiuto
a passare una visita medica di controllo, non si può ritenere che vi sia stata
l'ammissione del carattere poco serio del certificato prodotto (Wyler, op. cit., pag. 225). Il fatto che
tale verifica sia avvenuta quasi due mesi dopo dall'insorgere della malattia
non può essere rimproverato alla dipendente, la convenuta “che nutriva dubbiosità”
non avendo chiesto immediatamente né domandato prima d'allora un secondo parere
medico (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 4 con
riferimenti; Wyler, op. cit., pag.
226).
d) Relativamente
alle dichiarazioni scritte di M__________ (doc. 3) e di E__________ (doc. 4), esse
non possono essere considerate già per il fatto che una dichiarazione
testimoniale scritta, tranne casi estranei alla fattispecie, non ha valore
probatorio (Trezzini in:
Commentario dal Codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, art. 157
pag. 723). Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere assunto le
testimonianze delle autrici delle dichiarazioni e di M__________ M__________, per
il fatto che la convenuta stessa ha comunicato al Giudice di pace, il 6 maggio
2013, di rinunciare all'udienza di discussione del 24 maggio 2013 “ritenendo
che quanto già presentato con i memoriali sia sufficiente per dirimere la
vertenza” e ha chiesto di fissare nel contempo alle parti un termine per
presentare eventuali conclusioni scritte. Ciò che il primo giudice, sentita
l'attrice, ha fatto. La convenuta ha pertanto rinunciato all'assunzione delle
prove da lei offerte e non può pertanto dolersi ora della mancata assunzione di
tali prove, poiché contrario al principio che impone alle parti un
comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini, op. cit., art. 52 pag. 100).
e) È
vero che la procura rilasciata dall'attrice al Sindacato il 6 giugno 2012 (doc.
E nell'inc. di conciliazione) può destare qualche perplessità. Sennonché, per
tacere del fatto che come ha spiegato il rappresentante dell'attrice vige “l'abitudine
di mettere [sulla procura] la data in cui si è verificato un determinato
evento” (replica 11 marzo 2013, pag. 2), questo solo elemento non basta per dimostrare
che il 6 giugno 2012 la lavoratrice non fosse malata e che il certificato
medico di quello stesso giorno fosse compiacente. Ne discende che l'accertamento
del Giudice di pace, secondo cui l'attrice aveva provato di essere stata
inabile al lavoro dal 6 giugno al 31 luglio 2012, escludendo in tal modo che
l'attrice avesse lasciato il proprio impiego senza alcuna valida
giustificazione non può ritenersi errato. E ciò tanto più se si pensa che la reclamante
nemmeno si è confrontata con l'argomentazione del primo giudice secondo cui
“almeno in un primo momento, aveva accettato che la signora CO 1 fosse assente
per malattia in effetti aveva comunicato il caso alla propria assicurazione il
18.
giugno 2012 e con lettera raccomandata 5 luglio comunicava che il pagamento
della malattia era sospeso in attesa della ricezione del conteggio dell'assicurazione”.
6.
La reclamante rimprovera infine
al primo giudice di non avere considerato che qualora la lavoratrice fosse
stata effettivamente ammalata e i termini della disdetta fossero stati sospesi fino
al 31 luglio 2012, il salario non le sarebbe dovuto fino alla fine del mese di
agosto 2012, ma soltanto fino al 31 luglio 2012 poiché la dipendente, terminata
la malattia, non ha ripreso il lavoro, ciò che costituisce un abbandono ingiustificato
del posto di lavoro. Tale argomentazione non può essere seguita per il fatto
che la lavoratrice non avrebbe potuto offrire le sue prestazioni, la reclamante
avendo ritenuto concluso il rapporto di lavoro (doc. B e doc. P).
7.
Visto quanto precede, è
accertato che lavoratrice non ha ingiustificatamente abbandonato il posto di
lavoro, la sua assenza per malattia essendo stata comprovata. L'attrice aveva
diritto al salario fino al termine del periodo di disdetta, fermo restando che
la disdetta ordinaria era già stata notificata per il 31 luglio 2012.
a) Secondo
l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può
disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare,
in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua
colpa, per in particolare 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto
compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale
periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto
a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto
dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la
cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese,
che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è
protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv.
3.
CO). Secondo la giurisprudenza il periodo in cui vi è protezione è quello
durante il termine di disdetta propriamente detto, che dev'essere calcolato a
ritroso a partire dal termine finale per la disdetta (DTF 134 III 354, consid.
2.
e 3; Tercier/ Favre/Eggimann,
Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).
b) Nel
caso in esame, essendo la lavoratrice nel secondo anno di servizio, il termine
di preavviso contrattuale era di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). La
disdetta ordinaria è stata notificata il 23 aprile 2012 per la fine del mese di
luglio successivo. Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il
periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012. Il termine di disdetta è però
rimasto sospeso dal 7 giugno al 31 luglio 2012 a causa della malattia della lavoratrice e ha ripreso a decorrere il 1° agosto per 55 giorni,
corrispondenti al periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2011. Il termine così prolungato
sarebbe giunto a scadenza il 24 settembre 2012 e, in virtù dell'art. 336c
cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro si sarebbe pertanto posticipata
al 30 settembre 2012 (Tercier/Favre/Eggimann,
op. cit., pag. 548, n. 3686). La reclamante non può pertanto dolersi del
riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012. Ciò posto il
reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
La procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata
indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
3. Notificazione a:
– avvocati e
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.