Lexipedia

Decisione

16.2013.32

Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione

21 agosto 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta dal Giudice di pace

del circolo di Balerna l'autorizzazione ad agire, il 22 novembre 2012 CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr.

2086.35 lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 quale stipendio del

mese di agosto 2012. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione. Le parti, ottenuto dal Giudice di pace il

consenso di poter replicare e duplicare per iscritto, di comune accordo hanno

rinunciato al dibattimento, limitandosi a presentare conclusioni scritte.

Statuendo il 4 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione,

condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2086.35 oltre interessi al 5%

dal 1° settembre 2012 e un'indennità di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr.

100.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014

chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di respingere

la petizione e, a titolo sussidiario, di condannare l'istante a versarle un'indennità

di fr. 560.– oltre interessi dal 1° agosto 2012 sulla base dell'art. 337d cpv.

1 CO. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'8 luglio

2013.

Introdotto il 30 luglio 2013, il reclamo è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace ha considerato sulla base dei certificati medici del dott. G__________,

confermati dal medico di fiducia dell'assicurazione __________, che l'attrice

aveva provato la propria inabilità lavorativa e ha rimproverato alla convenuta di

non avere fornito elementi sufficienti per mettere in dubbio tali referti. Egli

ha poi rilevato che in un primo tempo la datrice di lavoro aveva accettato l'assenza

per malattia della dipendente tanto da avvisare la propria assicurazione. Il

primo giudice ha pertanto ritenuto “integralmente applicabili le norme

dell'art. 336 del CO" ritenendo così che il rapporto di lavoro “sia da

considerarsi rescisso per il 31 agosto 2012”, donde l'accoglimento dell'azione.

4.

Per la reclamante, la

conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il

31.

agosto 2012 è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata

applicazione del diritto. A suo dire se il primo giudice non si fosse arbitrariamente

limitato all'esame dei certificati medici prodotti dalla lavoratrice, avrebbe

accertato che il 6 giugno 2012 essa aveva abbandonato ingiustamente il posto di

lavoro. Ritiene pertanto che a partire da questa data la lavoratrice non può

pretendere nulla. La reclamante contesta inoltre l'adeguatezza dei certificati

medici presentati dall'attrice a dimostrare la malattia e ritiene ininfluente

il fatto che il medico di fiducia della propria assicurazione ne abbia confermato

l'incapacità lavorativa fino al 31 luglio 2012, in quanto la visita di controllo è stata effettuata solo il 27 luglio 2012 e “può anche essere

che l'attrice si sia ammalata, ma non di certo il 6 giugno 2012”.

5.

a) L'onere

della prova di un'incapacità lavorativa spetta al lavoratore, il quale ricorrerà

il più sovente a un certificato medico. Questo non deve indicare la diagnosi –

coperta dal segreto medico – ma attestare l'incapacità al lavoro precisandone

il tasso e la durata e informare se si tratta di un incidente, di malattia o di

gravidanza (Wyler, Droit du

travail, 2a edizione, pag. 224). Un certificato medico non è

tuttavia un mezzo di prova incontrovertibile e il datore di lavoro può

contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo – e

dimostrando – circostanze suscettibili di inficiarne la validità (sentenze del

Tribunale federale 4A_289/2010 del 27 luglio 2010, consid. 3.2;4A_427/2009 del

28.

luglio 2009, consid. 3.1.3). Il comportamento del salariato e le circostanze

in seguito delle quali l'incapacità al lavoro è stata asserita possono in

particolare inficiare un'attestazione medica. Tuttavia, anche se la portata

probatoria di un certificato medico non è assoluta, la contestazione della sua

veridicità presuppone dei seri motivi (sentenza del Tribunale federale

1C_64/2008 del 14 aprile 2008, consid. 3.4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 224).

b) Nel

caso concreto, l'attrice ha prodotto due certificati redatti dal dott. G__________:

il primo del 6 giugno 2012 attestante la sua inabilità al lavoro per malattia

dal 6 giugno al 30 giugno 2012; il secondo, del 29 giugno 2012, comprovante la

continuazione della malattia fino al 25 luglio 2012. Il dott. L__________,

medico di fiducia dell'assicurazione collettiva perdita di guadagno della

datrice di lavoro, ha sottoposto l'attrice a una visita di controllo il 27

luglio 2012 e ha confermato l'incapacità lavorativa per malattia fino al 31

luglio 2012. Tali documenti devono ritenersi formalmente validi e attestano, fino

a prova del contrario, che la dipendente è stata malata dal 6 giugno al 31

luglio 2012. Ciò premesso l'attrice ha fatto fronte al proprio onere della

prova e incombeva quindi alla convenuta confutare l'inabilità lavorativa.

c) Ora,

è vero che i certificati non menzionavano la malattia di cui la lavoratrice soffriva

né a quali indagini mediche questa era stata sottoposta. Tuttavia, come si è

detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra

consid. 5a), pena la violazione del segreto medico e una lesione della

personalità del lavoratore contraria al disposto dell'art. 328 CO, salvo in

caso in cui il medico fosse stato svincolato (sentenza II CCA inc. 12.2012.212

del 10 marzo 2014, consid. 3.3 con riferimenti). La lavoratrice ha inoltre accettato

di sottoporsi il 27 luglio 2012 a un esame medico organizzato dall’assicurazione

di cui la reclamante è affiliata, di modo che, non avendo opposto alcun rifiuto

a passare una visita medica di controllo, non si può ritenere che vi sia stata

l'ammissione del carattere poco serio del certificato prodotto (Wyler, op. cit., pag. 225). Il fatto che

tale verifica sia avvenuta quasi due mesi dopo dall'insorgere della malattia

non può essere rimproverato alla dipendente, la convenuta “che nutriva dubbiosità”

non avendo chiesto immediatamente né domandato prima d'allora un secondo parere

medico (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 4 con

riferimenti; Wyler, op. cit., pag.

226).

d) Relativamente

alle dichiarazioni scritte di M__________ (doc. 3) e di E__________ (doc. 4), esse

non possono essere considerate già per il fatto che una dichiarazione

testimoniale scritta, tranne casi estranei alla fattispecie, non ha valore

probatorio (Trezzini in:

Commentario dal Codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, art. 157

pag. 723). Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere assunto le

testimonianze delle autrici delle dichiarazioni e di M__________ M__________, per

il fatto che la convenuta stessa ha comunicato al Giudice di pace, il 6 maggio

2013, di rinunciare all'udienza di discussione del 24 maggio 2013 “ritenendo

che quanto già presentato con i memoriali sia sufficiente per dirimere la

vertenza” e ha chiesto di fissare nel contempo alle parti un termine per

presentare eventuali conclusioni scritte. Ciò che il primo giudice, sentita

l'attrice, ha fatto. La convenuta ha pertanto rinunciato all'assunzione delle

prove da lei offerte e non può pertanto dolersi ora della mancata assunzione di

tali prove, poiché contrario al principio che impone alle parti un

comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini, op. cit., art. 52 pag. 100).

e) È

vero che la procura rilasciata dall'attrice al Sindacato il 6 giugno 2012 (doc.

E nell'inc. di conciliazione) può destare qualche perplessità. Sennonché, per

tacere del fatto che come ha spiegato il rappresentante dell'attrice vige “l'abitudine

di mettere [sulla procura] la data in cui si è verificato un determinato

evento” (replica 11 marzo 2013, pag. 2), questo solo elemento non basta per dimostrare

che il 6 giugno 2012 la lavoratrice non fosse malata e che il certificato

medico di quello stesso giorno fosse compiacente. Ne discende che l'accertamento

del Giudice di pace, secondo cui l'attrice aveva provato di essere stata

inabile al lavoro dal 6 giugno al 31 luglio 2012, escludendo in tal modo che

l'attrice avesse lasciato il proprio impiego senza alcuna valida

giustificazione non può ritenersi errato. E ciò tanto più se si pensa che la reclamante

nemmeno si è confrontata con l'argomentazione del primo giudice secondo cui

“almeno in un primo momento, aveva accettato che la signora CO 1 fosse assente

per malattia in effetti aveva comunicato il caso alla propria assicurazione il

18.

giugno 2012 e con lettera raccomandata 5 luglio comunicava che il pagamento

della malattia era sospeso in attesa della ricezione del conteggio dell'assicurazione”.

6.

La reclamante rimprovera infine

al primo giudice di non avere considerato che qualora la lavoratrice fosse

stata effettivamente ammalata e i termini della disdetta fossero stati sospesi fino

al 31 luglio 2012, il salario non le sarebbe dovuto fino alla fine del mese di

agosto 2012, ma soltanto fino al 31 luglio 2012 poiché la dipendente, terminata

la malattia, non ha ripreso il lavoro, ciò che costituisce un abbandono ingiustificato

del posto di lavoro. Tale argomentazione non può essere seguita per il fatto

che la lavoratrice non avrebbe potuto offrire le sue prestazioni, la reclamante

avendo ritenuto concluso il rapporto di lavoro (doc. B e doc. P).

7.

Visto quanto precede, è

accertato che lavoratrice non ha ingiustificatamente abbandonato il posto di

lavoro, la sua assenza per malattia essendo stata comprovata. L'attrice aveva

diritto al salario fino al termine del periodo di disdetta, fermo restando che

la disdetta ordinaria era già stata notificata per il 31 luglio 2012.

a) Secondo

l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può

disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare,

in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua

colpa, per in particolare 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto

compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale

periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto

a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto

dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la

cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese,

che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è

protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv.

3.

CO). Secondo la giurisprudenza il periodo in cui vi è protezione è quello

durante il termine di disdetta propriamente detto, che dev'essere calcolato a

ritroso a partire dal termine finale per la disdetta (DTF 134 III 354, consid.

2.

e 3; Tercier/ Favre/Eggimann,

Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).

b) Nel

caso in esame, essendo la lavoratrice nel secondo anno di servizio, il termine

di preavviso contrattuale era di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). La

disdetta ordinaria è stata notificata il 23 aprile 2012 per la fine del mese di

luglio successivo. Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il

periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012. Il termine di disdetta è però

rimasto sospeso dal 7 giugno al 31 luglio 2012 a causa della malattia della lavoratrice e ha ripreso a decorrere il 1° agosto per 55 giorni,

corrispondenti al periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2011. Il termine così prolungato

sarebbe giunto a scadenza il 24 settembre 2012 e, in virtù dell'art. 336c

cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro si sarebbe pertanto posticipata

al 30 settembre 2012 (Tercier/Favre/Eggimann,

op. cit., pag. 548, n. 3686). La reclamante non può pertanto dolersi del

riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012. Ciò posto il

reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata

indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

3. Notificazione a:

– avvocati e

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.