16.2013.33
Indebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere se
16 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.33
Lugano
16 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 agosto 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 15 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa E13-036 (indebito arricchimento) promossa con istanza del
27 maggio 2013 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 15 novembre 2011 CO 1
ha consegnato a RE 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di un'automobile
__________. La compravendita del veicolo non si è però perfezionata sicché CO 1
ha chiesto a RE 1 la restituzione dell'acconto, senza esito.
Fatti
B. Con istanza del 27 maggio
2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di
convocare le parti a un tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento di
fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. All'udienza di conciliazione
del 5 luglio 2013 l'istante ha confermato le sue domande e chiesto l'emanazione
di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, mentre il convenuto non è comparso.
Statuendo il medesimo giorno, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato
RE 1 a pagare a CO 1
fr. 2000.– oltre interessi
al 5% dal 30 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di
indennità.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2013 chiedendone
l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni
dell'11 settembre 2013 l'istante ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento
a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto il 23 luglio 2013, durante le ferie
giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 5 agosto 2013 (cfr. attestazione
postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Il reclamante si duole
della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare
all'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013, il plico raccomandato
contenente la relativa citazione non essendogli mai pervenuto. Asserisce che il
1° giugno 2013 si è trasferito da __________ a __________ e che la Posta ha
iniziato a recapitargli la corrispondenza al nuovo indirizzo solo dal 21 giugno
2013.
a) Per
l’art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera
avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La
notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale
raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una
notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Secondo l'art. 141 CPC la
notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o
nel foglio ufficiale svizzero di commercio in particolare se il luogo di dimora
del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite,
ragionevoli ricerche (lett. a).
b) In
concreto, dagli atti del Giudice di pace si evince che la busta contenente la
citazione del 18 giugno 2013 per l'udienza del 5 luglio 2013 è stata spedita
mediante invio raccomandato n. __________ all'indirizzo indicato nell'istanza
27.
maggio 2013 da CO 1 quale domicilio di RE 1, ovvero “__________, __________”.
Se non che, il recapito è risultato infruttuoso e il plico è stato ritornato
alla Giudicatura di pace con la dicitura “il destinatario è irreperibile all'indirizzo
indicato”. In tali circostanze, per tacere del fatto che a RE 1 non incombeva
l'obbligo di annunciare al Giudice di pace un cambiamento di domicilio, nessun
procedimento giudiziario essendo in corso (DTF 134 V 51 consid. 4), la finzione
di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non poteva essere opposta al convenuto
giacché la fattispecie non può essere assimilabile al caso in cui una
raccomandata non viene ritirata dopo il deposito del relativo invito (cfr. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Vol I; Berna 2012 n. 8 ad art. 141; Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, pag. 451 n. 917).
Ciò
premesso, il primo giudice avrebbe quindi dovuto nuovamente notificare la
citazione al corretto domicilio o luogo di dimora del convenuto o chiedendo all'istante
di fornirgli il nuovo recapito o partecipando egli stesso alle ricerche per
individuarlo, interpellando l'Ufficio controllo abitanti dell'ultimo domicilio del
convenuto o altri servizi (Frei, loc.
cit). Ove le ricerche fossero risultate infruttuose egli avrebbe dovuto procedere
per via edittale (art. 141 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597). Ne discende che la
notificazione della citazione al precedente domicilio del convenuto ha impedito
a quest'ultimo di partecipare all'udienza e di difendersi nella procedura, ciò
che configura una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Ciò
posto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al
Giudice di pace, affinché riconvochi le parti a una nuova udienza di conciliazione
mediante notifica regolare delle citazione (art. 138 e segg. CPC).
4.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dei
motivi di annullamento del giudizio impugnato si giustifica di rinunciare alla
riscossione di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente
comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.