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Decisione

16.2013.33

Indebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere se

16 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 27 maggio

2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di

convocare le parti a un tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento di

fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. All'udienza di conciliazione

del 5 luglio 2013 l'istante ha confermato le sue domande e chiesto l'emanazione

di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, mentre il convenuto non è comparso.

Statuendo il medesimo giorno, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato

RE 1 a pagare a CO 1

fr. 2000.– oltre interessi

al 5% dal 30 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a

carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di

indennità.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2013 chiedendone

l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni

dell'11 settembre 2013 l'istante ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al convenuto il 23 luglio 2013, durante le ferie

giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 5 agosto 2013 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando

l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Il reclamante si duole

della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare

all'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013, il plico raccomandato

contenente la relativa citazione non essendogli mai pervenuto. Asserisce che il

1° giugno 2013 si è trasferito da __________ a __________ e che la Posta ha

iniziato a recapitargli la corrispondenza al nuovo indirizzo solo dal 21 giugno

2013.

a) Per

l’art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera

avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La

notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale

raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una

notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Secondo l'art. 141 CPC la

notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o

nel foglio ufficiale svizzero di commercio in particolare se il luogo di dimora

del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite,

ragionevoli ricerche (lett. a).

b) In

concreto, dagli atti del Giudice di pace si evince che la busta contenente la

citazione del 18 giugno 2013 per l'udienza del 5 luglio 2013 è stata spedita

mediante invio raccomandato n. __________ all'indirizzo indicato nell'istanza

27.

maggio 2013 da CO 1 quale domicilio di RE 1, ovvero “__________, __________”.

Se non che, il recapito è risultato infruttuoso e il plico è stato ritornato

alla Giudicatura di pace con la dicitura “il destinatario è irreperibile all'indirizzo

indicato”. In tali circostanze, per tacere del fatto che a RE 1 non incombeva

l'obbligo di annunciare al Giudice di pace un cambiamento di domicilio, nessun

procedimento giudiziario essendo in corso (DTF 134 V 51 consid. 4), la finzione

di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non poteva essere opposta al convenuto

giacché la fattispecie non può essere assimilabile al caso in cui una

raccomandata non viene ritirata dopo il deposito del relativo invito (cfr. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Vol I; Berna 2012 n. 8 ad art. 141; Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 2002, pag. 451 n. 917).

Ciò

premesso, il primo giudice avrebbe quindi dovuto nuovamente notificare la

citazione al corretto domicilio o luogo di dimora del convenuto o chiedendo all'istante

di fornirgli il nuovo recapito o partecipando egli stesso alle ricerche per

individuarlo, interpellando l'Ufficio controllo abitanti dell'ultimo domicilio del

convenuto o altri servizi (Frei, loc.

cit). Ove le ricerche fossero risultate infruttuose egli avrebbe dovuto procedere

per via edittale (art. 141 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597). Ne discende che la

notificazione della citazione al precedente domicilio del convenuto ha impedito

a quest'ultimo di partecipare all'udienza e di difendersi nella procedura, ciò

che configura una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Ciò

posto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al

Giudice di pace, affinché riconvochi le parti a una nuova udienza di conciliazione

mediante notifica regolare delle citazione (art. 138 e segg. CPC).

4.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dei

motivi di annullamento del giudizio impugnato si giustifica di rinunciare alla

riscossione di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente

comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,

affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.