16.2013.34
Contratto di noleggio - ricevibilità del reclamo
14 ottobre 2013Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2013.34
Data decisione, Autorità:
14.10.2013, CCR
Titolo:
Contratto di noleggio - ricevibilità del reclamo
MOTIVAZIONE DEL MEZZO DI RICORSO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 107 cpv. 1 let. f CPC
art. 145 cpv. 1 let. b CPC
art. 212 cpv. 1 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 48b let. a LOG
Incarto n.
16.2013.34
Lugano
14 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 16 agosto 2013
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 15 luglio 2013 del
Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E13-035 (contratto di
noleggio) promossa con istanza 22 maggio 2013 dal
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che tra il 10 luglio e il 13 luglio 2012 e
dal 9 agosto al 13 agosto 2012 RE 1 ha usufruito di una vettura di cortesia del
CO 1;
che non
avendo dato seguito alle richieste di pagamento per tale servizio, il CO 1 ha
fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano, per l'incasso di fr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26
settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 22
maggio 2013 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso,
chiedendo la conciliazione per il pagamento del citato importo e delle spese
esecutive, così come il rigetto definitivo dell'opposizione;
che
all'udienza del 5 luglio 2013, la convenuta si è rifiutata di riconoscere la
pretesa avversaria, mentre l'attore ha chiesto l'emanazione di una decisione;
che con decisione 15
luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la
convenuta a pagare all'istante
fr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26
settembre 2012, fr. 33.– di spese esecutive e fr. 40.– di indennità, rigettando
per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo
a carico della convenuta fr. 70.– di tassa di giustizia;
che il 16 agosto 2013 RE
1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice
Fatti
di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione,
n. 10 ad art. 212);
che nella
fattispecie, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2013
(art. 145 cpv. 1 let. b CPC), il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 16
agosto 2013 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata
contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità
(DTF 135 V 4, consid.
1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che il
Considerandi
Giudice di pace ha accertato che “le condizioni di garanzia __________ non
contemplavano i costi per la vettura sostitutiva”, sicché “l'attore era
legittimato a fatturare al convenuto i costi per la messa a disposizione del
veicolo sostitutivo”;
che nel suo scritto del 16 agosto 2013 la reclamante, invece di
indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace, si
limita a esporre la propria versione dei fatti;
che,
per di più, la reclamante non formula una sola critica nei confronti della
decisione del giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe
accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo
errato il diritto;
che
di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e
art. 311 pag. 1367; Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che,
in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48
lett. a n. 2 LOG;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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