16.2013.35
Responsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto
2 novembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.35
Lugano
2 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 agosto 2013 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa il 28 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Riviera
nella causa IU.2009.3 (responsabilità
per danno da prodotti) da lei promossa
con istanza del 31 agosto 2009 nei confronti di
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. A fine maggio 2009 PA 1,
per trascorrere con degli amici alcuni giorni di vacanza in Costa Azzurra, ha utilizzato
l'automobile della madre RE 1, sulla quale ha installato un navigatore stradale
__________, acquistato l'8 maggio 2009 da __________ presso la CO 1. La
sera del 29 maggio 2009 PA 1 ha parcheggiato l'automobile all'esterno, ha
rimosso il navigatore, ma ha mantenuto il supporto e il ricevitore traffico
applicati al parabrezza della vettura mediante le apposite ventose. Il giorno
successivo, verso mezzogiorno, il conducente si è accorto che sulla parte
sinistra del cruscotto si era formato un solco di alcuni centimetri.
Fatti
B. Il 5 giugno 2009 PA 1, a
titolo personale e in rappresentanza di __________ e RE 1, ha segnalato alla CO
1 il danno alla vettura, chiedendone il risarcimento, stimato in “qualche migliaio
di franchi” e di comunicare, nel caso il navigatore stradale non fosse stato
importato da lei, il nome dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita.
Il 19 giugno 2009 essi hanno reiterato la richiesta. La venditrice non ha
reagito.
C. Il 31 agosto 2009 RE 1 ha
convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo il
pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2009 (fr. 2638.35
per la sostituzione della parte superiore del cruscotto del suo veicolo e fr.
185.– per le spese legali preprocessuali). L'istante ha fondato la sua
pretesa sulla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18
giugno 1993 e sugli art. 41 e 55 CO e 55 CC. Il 1° ottobre 2009 la CO 1 ha indicato
a RE 1 il nome dell'importatore svizzero dell'apparecchio (la __________). All'udienza
del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, eccependo in particolare la mancanza di legittimazione
passiva e contestando che il danno subìto dalla controparte fosse stato causato
dall'apparecchio de lei venduto. Ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre il 6
maggio 2011 conclusioni scritte, nelle quali hanno riconfermato le loro
posizioni. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti, così interpellate,
hanno dichiarato di rinunciare a un nuovo dibattimento finale.
D. Statuendo il 28 giugno 2013
il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva della
convenuta (dispositivo n. 1), ponendo le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 150.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
fr. 1400.– per ripetibili (dispositivo n. 2).
E. Contro il dispositivo n. 1 della
sentenza appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30
agosto 2013, in cui chiede, previo
conferimento del gratuito patrocinio, in via
principale, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore,
affinché emani una nuova decisione o, in via subordinata, di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni
del 4 ottobre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'istante il 2 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha
cominciato a decorrere il 3 luglio 2013, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15
agosto 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16
agosto 2013 e sarebbe scaduto il 2 settembre 2013. Il reclamo, introdotto il 30
agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato"
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Pretore, richiamati gli art.
2.
cpv. 2 e 3 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del
18.
giugno 1993 (LRDP; RS 221.112.944), ha accertato che la convenuta aveva
indicato il nome dell'importatrice del prodotto solo il 1° ottobre 2009, ovvero
a quasi 4 mesi dalla prima richiesta avvenuta il 5 giugno 2009 e dopo quasi un
mese dall'inizio della causa. Per il primo giudice, tale lasso di tempo
appariva ancora ragionevole ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRDP, perché “la
pretesa dell'istante era ben lungi sia dal prescriversi sia dal perimersi, la
causa era solo agli inizi e non vi erano particolari problematiche probatorie”.
Egli ha così ritenuto che la convenuta difettava della legittimazione passiva,
donde la reiezione dell'azione fondata sulla LRDP.
Il Pretore poi, ha escluso
che alla convenuta si potesse ascrivere una responsabilità per atto illecito
secondo l'art. 41 CO, già solo per il fatto che “è pacifico che non può essere
attribuita nessuna colpa, nemmeno nella forma della negligenza, alla convenuta
nella realizzazione del danno, dovuto al preteso difetto di un prodotto realizzato
da altri e sul quale non aveva nessun potere decisionale o di controllo”. Egli
ha altresì negato una responsabilità della convenuta come padrone di azienda,
perché l'importatore o il produttore non possono essere considerati dei
“lavoratori” o “altre persone ausiliarie” ai sensi dell'art. 55 CO. E, infine,
il primo giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 55 CC, rilevando che
l'istante non aveva neppure precisato in che modo si potesse applicare la
responsabilità della persona giuridica per il fatto dei suoi organi, né aveva
allegato alcun fatto che implicasse una simile responsabilità della convenuta.
4.
La reclamante lamenta un'errata
applicazione dell'art. 2 LRDP, rimproverando
al Pretore di avere ammesso che la convenuta aveva indicato
il nome dell'importatrice del navigatore stradale in un tempo ragionevole. Essa si duole del fatto che il primo giudice si è scostato, senza che
vi fossero particolari circostanze che lo giustificassero, dai termini per indicare
il nome dell'importatore stabiliti
dal diritto tedesco e da quello italiano, di rispettivamente un mese e tre
mesi. A suo dire, la convenuta non l'ha
mai invitata a pazientare né ha mai asserito di avere delle difficoltà nel rintracciare
l'importatore svizzero.
a) Per
l'art. 2 cpv. 1 LRDP è considerato
produttore la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una
parte componente (lett. a), come pure chiunque si presenti come produttore
apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (lett.
b) o chiunque importi un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del
leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le
disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali. Secondo l'art. 2 cpv. 2 LRDP quando non può essere
individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il
prodotto, a meno che quest'ultima
comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dalla
richiesta, l'identità del produttore
o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tale disposto vale anche per
prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del
produttore (art. 2 cpv. 3 LRDP).
b) Relativamente
alla nozione di termine ragionevole determinante per la responsabilità del
fornitore, il Pretore ha già compiutamente riassunto la posizione del
legislatore svizzero e della giurisprudenza europea. Al riguardo basti rammentare
che la durata del termine per indicare al danneggiato il nome del produttore o,
nel caso di prodotti importati, quello dell'importatore, deve essere determinata
in ogni singolo caso, secondo le circostanze concrete. Per
fissarla, devono essere presi in considerazione, da una parte l'interesse della vittima a liquidare rapidamente
il suo sinistro e il rischio di perenzione delle sue pretese quando la messa in
circolazione del prodotto è ormai datata, dall'altra parte l'interesse del fornitore a procedere a ulteriori indagini
o verifiche del prodotto (Hess,
Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2a edizione, pag.
212.
seg. n. 128-130; Fellmann/Kottmann,
Schweizerisches Haftpflichtrecht – Band I, Berna 2012, pag. 366 n. 1103; Rey, Ausservertragliches Hapflichrecht,
4a edizione, pag. 275 e seg. n. 1204; Werro, La responsabilité civile,
2a edizione, pag. 167 n. 564).
c) In
concreto, il Pretore ha accertato che il 5 giugno 2009 __________ e RE 1 si
sono rivolti alla CO 1, chiedendole di comunicare il nome e l'indirizzo
dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita (doc. F). Il 19 giugno
2009.
essi hanno reiterato la richiesta (doc. H). La CO 1 ha reagito alla
richiesta solo il 1° ottobre 2009 (doc. 6). Premesso ciò, la comunicazione del
nominativo dell'importatore svizzero del noto apparecchio è avvenuta quasi
quattro mesi dopo la richiesta. Considerato che la convenuta è la principale
società di __________ in Svizzera e che essa nemmeno ha preteso di avere dovuto
compiere, prima di rispondere alla richiesta del cliente, indagini o verifiche
del prodotto, un tale lasso di tempo non appare giustificabile. D'altro canto
non va dimenticato che la reclamante ha introdotto l'azione meno di tre mesi dalla
sua prima richiesta e che a quel momento il termine di prescrizione era ben
lungi dall'essere a rischio. La questione di sapere se l'istante abbia agito
con troppa premura o se la convenuta abbia eccessivamente tardato a rispondere
alla legittima richiesta della controparte può in definitiva rimanere indecisa,
giacché, foss'anche ammessa la legittimazione passiva della convenuta, l'azione
andrebbe comunque respinta come si vedrà in appresso.
5.
L'art. 1 cpv. 1 lett. b LRDP dispone che la
responsabilità del produttore è realizzata quando un prodotto difettoso cagiona
un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente
destinata all'uso o consumo privato e
che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Oltre
all'esistenza di un prodotto
difettoso, la responsabilità del produttore presuppone che le condizioni
generali della responsabilità siano realizzate: occorre pertanto un danno e un
nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il difetto del prodotto e il
danno. L'esistenza di questo legame di causalità si determina secondo le regole
abituali (Werro, op. cit., pag.
167.
n. 564).
Ora, l'esistenza del danno subìto
dalla reclamante può essere ammesso già per il fatto che “sul cruscotto lato
conducente vi è un solco rettilineo per 6.5 cm che procede a zig zag per ulteriori
2.5
cm. Il solco è più marcato al centro. Intorno al solco vi sono delle
macchie di plastica solidificata, materiale di cui è fatto il cruscotto” (cfr. ispezione oculare del 14 gennaio 2010).
Quanto alla quantificazione del danno, non contestata dalla convenuta,
l'interessata ha presentato un preventivo allestito dal Garage __________ dal
quale risulta un costo di riparazione di fr. 2638.85 (doc. I). Controverso è
invece l'esistenza di un difetto di
progettazione del __________ ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRDP, consistente nella capacità delle sue ventose
esposte al sole di creare un effetto lente in grado di fondere la plastica, così
come la prova del nesso causale naturale e adeguato tra questo difetto e il
danno.
6.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRDP un prodotto è difettoso quando non offre
la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze, tra cui la presentazione (lett. a), l'uso al quale esso può essere
ragionevolmente destinato (lett. b) e il momento della sua messa in
circolazione (lett. c). Questa definizione è stata ripresa dall'art. 6 cpv. 1 della Direttiva 85/374/CE. Come i
considerandi introduttivi di questa direttiva precisano, la responsabilità per
danno da prodotti difettosi tende a proteggere il “consumatore contro i danni
causati alla salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” (considerando 1).
Di conseguenza, il difetto si determina “non già in base alla carenza del
prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza
che il grande pubblico può legittimamente attendersi (considerando 6); si
tratta in effetti di creare “una giusta ripartizione dei rischi tra il
danneggiato e il produttore” (considerando 7). Vista l'analogia tra la direttiva europea e la legge svizzera, queste
considerazioni sono ugualmente valide per determinare lo scopo della LRDP. La
sicurezza a cui ci si può legittimamente attendere è una nozione giuridica
indeterminata. Appartiene al giudice di fissare in ogni caso concreto il grado
di sicurezza che un prodotto deve offrire, in funzione di tutte le circostanze.
Determinanti sono le aspettative di sicurezza del consumatore medio e non
quelle del danneggiato o di un gruppo determinato di utilizzatori
particolarmente qualificati o, al contrario, inesperti. La sicurezza attesa in
un caso concreto si valuta così in maniera oggettiva (DTF 137 III 226 consid.
3.
).
Spetta
all'istante provare il difetto, ciò che implica in particolare la dimostrazione
delle circostanze del sinistro. Quando un incidente avviene in concomitanza con
l'utilizzazione di un prodotto, la prova del concatenamento dei fatti che hanno
condotto al verificarsi del danno è apprezzata, di principio, sotto il profilo
della verosimiglianza preponderante, che suppone che da un punto di vista
oggettivo concorrano importanti motivi a favore dell'esattezza di un'asserzione
e che altre possibilità non rivestano particolare importanza o entrino
ragionevolmente in considerazione (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2).
7.
Nella fattispecie,
PA 1 ha riferito di avere visto, il 30 maggio 2009 poco dopo mezzogiorno, che “sulla
parte anteriore sinistra del cruscotto si era formato un solco di parecchi centimetri”
e che “il punto prossimo al volante di tale fessura stava ancora fondendo e si
notavano chiaramente gocce di plastica colata che ribollivano”. Egli ha
rilevato altresì che “il punto centrale di una delle ventose del ricevitore
traffico RDS-TMC (che erano rimaste applicate sul vetro interno durante la
mattina) stava proiettando sul cruscotto un fascio concentrato di raggi solari,
che andavano ad intaccare il punto in cui la plastica ribolliva. Rimosse le
ventose, le gocce di plastica fusa si sono infatti subito solidificate.” A suo
dire, a causare il danno al cruscotto è stata “una delle ventose del ricevitore
traffico RDS-TMC [che] ha sviluppato un vero e proprio "effetto lente", tale da
concentrare i raggi solari su di un unico punto all'interno dell'abitacolo (e,
dato il lento movimento della Terra rispetto al Sole nel corso della giornata,
ben si spiega l'apparizione di un
solco rettilineo)” (istanza, pag. 3). Egli ha soggiunto inoltre che, il difetto
di concezione del menzionato apparecchio risiede nel fatto che le sue ventose
sono atte a ingenerare “un pericoloso effetto lente” e il nesso di causalità
naturale e adeguato tra il pregiudizio e questo difetto è evidente, giacché è
notorio come l'effetto lente sia in
grado di generare, a partire dalla radiazione solare, la combustione e la
fusione di molteplici materiali, tra cui la plastica (istanza, pag. 8).
8.
A sostegno
della propria pretesa l'istante ha offerto l'audizione di A__________ e di T__________,
compagni di viaggio del figlio.
a) A__________
ha riferito che “verso le ore 13:00
ca. ci siamo recati tutti all'auto di PA 1. Io ero l'ultima con L__________ e
dovevamo sederci sui sedili posteriori. Quando sono salita ho sentito PA 1, che
già era seduto esclamare una frase del tipo: “guarda cosa è successo” e poi T__________
dire “guarda ha fuso il cruscotto, ha fatto come da lente”. […] Non sono scesa
dall'auto e dalla mia postazione
(sedile posteriore dietro il conducente) ho notato che vi erano come dei filamenti
di plastica sul cruscotto davanti al conducente. Non ricordo che vi fosse la
sensazione che qualcosa bolliva. Ricordo che PA 1 era parecchio scocciato e lui
e T__________ hanno commentato a lungo la cosa. […] Non ricordo a parte la
frase del T__________ che diceva che qualcosa aveva fatto da lente, quale
potesse essere la causa del problema al cruscotto. Ricordo PA 1 e T__________
che trafficavano il __________ rispettivamente che discutevano tra loro che la
causa del danno fosse imputabile all'apparecchiatura
del __________, e da lì ho dedotto che la causa del danno venisse da lì. Io
personalmente non ho ravvisato alcuna causa” (deposizione del 14 gennaio 2010,
verbali pag. 3).
b) Dal
canto suo T__________ ha in un primo tempo ricordato che “ci siamo avvicinati
all'auto di PA 1 che ci avrebbe
portato in spiaggia. Già dall'esterno
ho visto che vi era una delle ventose che tenevano il filo del __________ o del
rilevatore, che faceva effetto lente sul cruscotto era proprio come quando si
cercava di accendere il fuoco presso gli scout. […] Una volta entrati in auto
ho ravvisato che sul cruscotto vi era un piccolo solco attorno al quale vi
erano delle bollicine di plastica colata. Era evidentemente la ventosa (ne sono
sicurissimo) che aveva provocato questo effetto. […] Subito PA 1 ha tolto ventosa
e apparecchiatura dal vetro. Dopo un po' il cruscotto ha smesso di “bollire” (deposizione del 14 gennaio 2010,
verbali pag. 1 e 2).
Sentito
in un secondo tempo egli ha confermato di avere scattato una fotografia a PA 1 “mentre
stava tirando via le ventose dal vetro della macchina. Ricordo che PA 1 aveva
una faccia spiritata e mi sembrava inverso e così ho ritenuto di scattare la
fotografia. […] Quello immortalato da me è sicuramente il momento in cui PA 1
ha scoperto il danno provocato dalla ventosa. Preciso che il motivo per cui
avevo scattato questa foto era l'espressione
di PA 1. Poi come detto mi ero dimenticato e solo quando ho ritrovato questa fotografia
mi è tornato anche in mente il motivo per cui l'ho fatta che non era il danno (poi rilevatosi poi solo dopo aver
scattato la fotografia, quando siamo entrati in macchina) ma appunto la faccia
di PA 1” (deposizione del 24 novembre 2010, verbali pag. 1 e 2).
c) Agli
atti vi è la fotografia menzionata da quest'ultimo teste in cui è ritratto PA 1
intento a rimuovere il ricevitore RDS-TMC applicato al parabrezza e su cui è
stata apposta una freccia rossa indicante un puntino bianco sul cruscotto (doc.
P).
d) Alla
luce delle risultanze istruttorie si può ammettere il danno all'autovettura e lo
svolgimento dei fatti come allegato dall'istante, ma ciò non permette di accertare
con una verosimiglianza preponderante l'esistenza di un difetto del prodotto né
tanto meno l'esistenza di un nesso di causalità tra il difetto del prodotto e
il danno. Che l'uso di una lente per concentrare i raggi solari in modo da accendere un fuoco sia notorio è vero. Che
il flusso di raggi solari attraverso una ventosa di plastica come quella agli
atti affissa al parabrezza di un'automobile causi un solco in un cruscotto di
plastica non è evidente, ma è una deduzione di T__________ senza però alcun riscontro
oggettivo. Una semplice verosimiglianza non è però sufficiente ad escludere
ogni altra possibilità, tanto più che oltre alla ventosa di plastica, il
fenomeno ha interessato anche un parabrezza di vetro e un cruscotto di plastica.
La valutazione di un tale risultato imponeva necessariamente di far capo a
conoscenze specialistiche, giacché le impressioni di soggetti sprovvisti di
conoscenze specifiche non bastano per dimostrare un fenomeno fisico come quello
descritto dall'istante, contestato dalla convenuta. Né tanto meno che il risultato
sia stato causato dall'apparecchio fornito dalla convenuta. In circostanze del genere l'istante non ha dimostrato i presupposti per
una responsabilità della convenuta. Ne segue che il reclamo deve essere
respinto.
9.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere
accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di parvenza di buon diritto
(art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica della reclamante si tiene
conto riducendo, per quanto possibile, l'ammontare delle spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 150.–
sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.