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Decisione

16.2013.37

Mandato - retribuzione di avvocato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo - un semplice rinvio ad atti di procedura prodotti in prima istanza non è sufficiente a motivare un

17 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti sono insorti a questa Camera contro il giudizio appena citato;

che l'atto non è

stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie, il reclamo

consegnato alla Posta svizzera il 9 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione)

è tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.

1411);

che il Giudice di pace, pur non

potendo “escludere che vi siano legali ai quali se si chiede di occuparsi di

una certa questione e che poi, in seguito all'esame della documentazione,

rinunciano al mandato e non emettono alcuna fattura o simbolicamente chiedono

una cifra forfettaria di fr. 300.–”, ha accolto la petizione dell' attore, ritenendo

fondata la sua richiesta di ottenere il saldo della propria nota d'onorario;

che nel loro scritto del 9

settembre 2013 i reclamanti ribadiscono la propria versione dei fatti,

Considerandi

chiedendo che “vengano debitamente considerate nel contesto del presente

reclamo le osservazioni già inoltrate dai sottoscritti nel corso della

vertenza” e contestano “il concetto che si possa fatturare al cliente l'analisi

di un mandato atto ad una preliminare valutazione di accettazione o di rifiuto

di un mandato quando tale mandato viene unilateralmente revocato da parte dello

studio di avvocatura senza un'entrata in materia, cioè senza prestazioni di consulenza

in quanto tale”;

che a prescindere dal fatto che

il rinvio ad atti di procedura anteriori, in concreto alle osservazioni al

Giudice di pace, non è sufficiente a motivare un reclamo, i reclamanti non

formulano una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace,

in particolare non pretendono che questi avrebbe accertato in modo

manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

che di conseguenza questa Camera

è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale

annullamento della decisione impugnata (Trezzini,

op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321),

donde l'irricevibilità del reclamo;

che altri avvocati rinuncino a

fatturare il primo colloquio con il cliente nel caso in cui il mandato poi non

si concretizzi è possibile, ma i reclamanti non indicano alcuna norma che

avrebbe imposto all'istante una simile condotta;

che, per di più, dalla

documentazione agli atti non si può ritenere che il legale si sia limitato a

valutare l'accettazione o meno del mandato, avendo egli proceduto a una

disamina giuridica, ancorché sommaria, del caso senza che dalla e-mail del 14 novembre

2011.

si evinca una rinuncia dell'incarico, tale scelta incombendo ai clienti

(doc. G);

che, in circostanze del genere,

il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti

essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione a:

–e;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.