16.2013.38
Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'
1 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.38
Lugano
1 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 settembre 2013 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 30 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa n. 80-2011 (mandato) promossa con petizione del 22 novembre 2011 nei
confronti di
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2009 CO 1
si è iscritto a un seminario organizzato dalla società RE 1, specializzata
nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality system
manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente
di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato
poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail
del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua
intenzione di ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr.
4974.–), così come previsto dalle condizioni generali del contratto. Il 5
luglio 2010 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9950.– oltre interessi
al 5% dal 3 febbraio 2010, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace
del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento da CO 1 di fr. 4974.– oltre
interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace
l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per
presentare le proprie osservazioni. Nel suo memoriale del 13 dicembre 2011 CO 1
ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di
pace ha respinto la petizione. Un reclamo presentato dall'attrice il 5 aprile
2012 contro tale decisione è stato accolto da questa Camera, che con decisione
del 15 giugno 2012 ha accertato la violazione del diritto di essere sentita della
reclamante e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio nel
rispetto del diritto di replica, ovvero previa notifica delle osservazioni del
convenuto all'attrice e convocazione delle parti al dibattimento (inc. 16.2012.20).
C. Ritornati gli atti al primo
giudice, questi ha trasmesso le osservazioni all'attrice, la quale replicando
il 16 novembre 2012 ha confermato le sue domande. Duplicando il 20 dicembre
2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. L'istruttoria è terminata il
30 aprile 2013 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 2 maggio e del 27 maggio
2013 esse hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice
di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente
giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono
la soccombenza”.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 13 settembre 2013, nel
quale chiede, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare il giudizio
impugnato con rinvio degli atti al Giudice di pace affinché emani una nuova
decisione e, in via subordinata, di riformare lo stesso nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2013 CO 1 si è rimesso al
giudizio della Camera per quanto concerne gli aspetti procedurali del rimedio,
mentre nel merito ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 5 agosto 2013 (cfr. tracciamento
degli invii, numero dell'invio __________), durante le ferie giudiziarie (dal
15.
luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine
di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a
lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13
settembre 2013, è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid.
7.
). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).
3.
La reclamante rimprovera al
Giudice di pace la violazione del diritto di essere sentita, per la mancata
assunzione del teste L__________ da lei richiesto (diritto alla prova) e per
non averle trasmesso l'allegato conclusivo del convenuto (diritto alla replica).
Si duole inoltre che il primo giudice non abbia adeguatamente motivato la sua
decisione concernente la tassa e le spese di giustizia e che non abbia neppure
quantificato tali oneri (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali
censure devono essere esaminate in primo luogo. Il diritto di essere sentito è
infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito
altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).
4.
a) Il
diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente
il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne
l'assunzione (DTF 140 I 102 consid. 3.4). Il diritto di far amministrare delle
prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo
di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda
sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. anche art.
152.
cpv. 1 CPC). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere
ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle,
se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (DTF 136 I
236.
consid. 5.4 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2013.204 del 16 maggio
2014, consid. 3.1 con riferimenti).
b) In
concreto il 16 novembre 2012 l'attrice, dopo avere comunicato al Giudice di
pace di rinunciare a presentare una replica, ha proposto l'audizione di F__________
e “se del caso” di __________ P__________. Il 24 gennaio 2013 il Giudice di
pace ha ammesso l'audizione di F__________ ma ha rifiutato quella di __________
P__________ poiché “superflua anche alla luce del fatto che lo stesso appare
parte interessata all'esito del litigio”. La reclamante si duole della mancata
assunzione del teste, ma non si confronta con la motivazione del primo giudice,
limitandosi a riaffermare la rilevanza (“ha partecipato a diverse discussioni
con il convenuto”) ma nulla adduce sul perché lo stesso, organo della società,
non avrebbe un interesse nella lite. Sotto questo profilo, la decisione del
Giudice di pace sfugge alla critica.
5.
a) Le
parti hanno diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al
tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica),
indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si
presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta, infatti, alle parti, e
non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli
atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il
tribunale, prima di emanare la sua decisione, deve pertanto notificare alle
parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere
se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del
Tribunale federale 5A_685/2013 del 6 novembre 2013, consid. 2.2; DTF 138 I 485
consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1).
La
giurisprudenza riconosce che se una parte riceve un documento senza che le
venga assegnato un termine per determinarsi in merito, ha comunque diritto di
replicare, purché la sua replica spontanea intervenga con sollecitudine; se non
si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, essa è considerata avere
rinunciato al suo diritto di replica (sentenza del Tribunale federale 4A_680/2012
del 7 marzo 2013, consid. 2.2 con rinvio) e l'autorità può statuire (sentenza
del Tribunale federale 4A_63/2014 del 28 maggio 2014, consid. 3 con rinvii).
b) In
concreto, terminata il 30 aprile 2013 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale sicché il Giudice di pace ha assegnato loro un termine
fino al 31 maggio 2013 per presentare le loro conclusioni. Il convenuto ha
presentato il proprio memoriale il 2 maggio 2013, mentre
l'attrice l'ha introdotto il 27 maggio 2013. Dagli atti risulta però che tali memoriali non sono stati
notificati alle parti, tant'è che sull'esemplare di tali memoriali nel
fascicolo della Giudicatura di pace non figura alcun timbro di notificazione né
vi è una lettera di trasmissione atti alla controparte. E come per qualsiasi
altra presa di posizione, anche i memoriali conclusivi vanno notificati alla
controparte (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna
2012, n. 12 ad art. 232; Leuenberger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9a ad art. 232; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 33
ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in
concreto, nuove allegazioni o prove.
c) Considerato
che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata
nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone
dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione
(DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per
violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al
Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive
conclusioni.
6.
La fattispecie merita
un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di
pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e
ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla
quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della
Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al
giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di
disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e
dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la
quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il
giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio
motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva
esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella
precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva
quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata
annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe
dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali.
7.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a
qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non
si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, rimessosi al
giudizio di questa Camera sulla questione della violazione del diritto di essere
sentito, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone
Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili
(art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per
una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.