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Decisione

16.2013.38

Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'

1 febbraio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace

del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento da CO 1 di fr. 4974.– oltre

interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace

l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per

presentare le proprie osservazioni. Nel suo memoriale del 13 dicembre 2011 CO 1

ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di

pace ha respinto la petizione. Un reclamo presentato dall'attrice il 5 aprile

2012 contro tale decisione è stato accolto da questa Camera, che con decisione

del 15 giugno 2012 ha accertato la violazione del diritto di essere sentita della

reclamante e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio nel

rispetto del diritto di replica, ovvero previa notifica delle osservazioni del

convenuto all'attrice e convocazione delle parti al dibattimento (inc. 16.2012.20).

C. Ritornati gli atti al primo

giudice, questi ha trasmesso le osservazioni all'attrice, la quale replicando

il 16 novembre 2012 ha confermato le sue domande. Duplicando il 20 dicembre

2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. L'istruttoria è terminata il

30 aprile 2013 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 2 maggio e del 27 maggio

2013 esse hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice

di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente

giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono

la soccombenza”.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 13 settembre 2013, nel

quale chiede, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare il giudizio

impugnato con rinvio degli atti al Giudice di pace affinché emani una nuova

decisione e, in via subordinata, di riformare lo stesso nel senso di accogliere

la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2013 CO 1 si è rimesso al

giudizio della Camera per quanto concerne gli aspetti procedurali del rimedio,

mentre nel merito ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 5 agosto 2013 (cfr. tracciamento

degli invii, numero dell'invio __________), durante le ferie giudiziarie (dal

15.

luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine

di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a

lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13

settembre 2013, è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid.

7.

). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).

3.

La reclamante rimprovera al

Giudice di pace la violazione del diritto di essere sentita, per la mancata

assunzione del teste L__________ da lei richiesto (diritto alla prova) e per

non averle trasmesso l'allegato conclusivo del convenuto (diritto alla replica).

Si duole inoltre che il primo giudice non abbia adeguatamente motivato la sua

decisione concernente la tassa e le spese di giustizia e che non abbia neppure

quantificato tali oneri (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali

censure devono essere esaminate in primo luogo. Il diritto di essere sentito è

infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito

altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).

4.

a) Il

diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente

il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne

l'assunzione (DTF 140 I 102 consid. 3.4). Il diritto di far amministrare delle

prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo

di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda

sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. anche art.

152.

cpv. 1 CPC). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere

ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle,

se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (DTF 136 I

236.

consid. 5.4 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2013.204 del 16 maggio

2014, consid. 3.1 con riferimenti).

b) In

concreto il 16 novembre 2012 l'attrice, dopo avere comunicato al Giudice di

pace di rinunciare a presentare una replica, ha proposto l'audizione di F__________

e “se del caso” di __________ P__________. Il 24 gennaio 2013 il Giudice di

pace ha ammesso l'audizione di F__________ ma ha rifiutato quella di __________

P__________ poiché “superflua anche alla luce del fatto che lo stesso appare

parte interessata all'esito del litigio”. La reclamante si duole della mancata

assunzione del teste, ma non si confronta con la motivazione del primo giudice,

limitandosi a riaffermare la rilevanza (“ha partecipato a diverse discussioni

con il convenuto”) ma nulla adduce sul perché lo stesso, organo della società,

non avrebbe un interesse nella lite. Sotto questo profilo, la decisione del

Giudice di pace sfugge alla critica.

5.

a) Le

parti hanno diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al

tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica),

indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si

presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta, infatti, alle parti, e

non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli

atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il

tribunale, prima di emanare la sua decisione, deve pertanto notificare alle

parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere

se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del

Tribunale federale 5A_685/2013 del 6 novembre 2013, consid. 2.2; DTF 138 I 485

consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1).

La

giurisprudenza riconosce che se una parte riceve un documento senza che le

venga assegnato un termine per determinarsi in merito, ha comunque diritto di

replicare, purché la sua replica spontanea intervenga con sollecitudine; se non

si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, essa è considerata avere

rinunciato al suo diritto di replica (sentenza del Tribunale federale 4A_680/2012

del 7 marzo 2013, consid. 2.2 con rinvio) e l'autorità può statuire (sentenza

del Tribunale federale 4A_63/2014 del 28 maggio 2014, consid. 3 con rinvii).

b) In

concreto, terminata il 30 aprile 2013 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato

al dibattimento finale sicché il Giudice di pace ha assegnato loro un termine

fino al 31 maggio 2013 per presentare le loro conclusioni. Il convenuto ha

presentato il proprio memoriale il 2 maggio 2013, mentre

l'attrice l'ha introdotto il 27 maggio 2013. Dagli atti risulta però che tali memoriali non sono stati

notificati alle parti, tant'è che sull'esemplare di tali memoriali nel

fascicolo della Giudicatura di pace non figura alcun timbro di notificazione né

vi è una lettera di trasmissione atti alla controparte. E come per qualsiasi

altra presa di posizione, anche i memoriali conclusivi vanno notificati alla

controparte (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna

2012, n. 12 ad art. 232; Leuenberger

in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/ Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9a ad art. 232; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 33

ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in

concreto, nuove allegazioni o prove.

c) Considerato

che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata

nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone

dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione

(DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per

violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al

Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive

conclusioni.

6.

La fattispecie merita

un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di

pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e

ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla

quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della

Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al

giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di

disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e

dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la

quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il

giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio

motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva

esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella

precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva

quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata

annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe

dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali.

7.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a

qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non

si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, rimessosi al

giudizio di questa Camera sulla questione della violazione del diritto di essere

sentito, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone

Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili

(art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per

una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.