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Decisione

16.2013.39

Contratto di trasporto - valore probatorio di una dichiarazione testimoniale scritta - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

10 febbraio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, il 21 marzo 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice

di pace del circolo di Acquarossa per ottenere il pagamento di fr. 650.

oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2011, così come il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del

21 maggio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza

del 25 giugno 2013, indetta per discussione, le parti hanno ribadito le loro

posizioni.

C. Statuendo il 25 luglio 2013

il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a pagare fr.

650.– più interessi del 5 % dal 16 febbraio 2011, oltre a fr. 58.– a titolo di

spese per il precetto esecutivo e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta

al menzionato PE. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.– della

procedura di conciliazione sono state poste a carico della convenuta.

D. Con reclamo 13 settembre

2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone in via principale l'annullamento

e il rigetto della petizione e in via subordinata l'annullamento con il rinvio

della causa al Giudice di pace per un nuovo giudizio previa assunzione di una testimonianza

del veterinario. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 31 luglio 2013, di modo

che il termine d'impugnazione, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio

al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha iniziato a decorrere il 16

agosto 2013 e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a

lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla Posta svizzera

il 13 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto

del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei

fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la

decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso

gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella

del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non

basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione

impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

3.

Il Pretore ha accertato che “il credito dedotto

in esecuzione non è stato contestato, in quanto tale. In modo specifico, la

parte convenuta nulla ha obbiettato in merito ad esempio alla durata del

trasporto, al rimborso richiesto per spese vive al km., ovvero che la prestazione

non sarebbe stata eseguita” e che “le pretese avanzate dall'istante rientrano,

nell'ammontare richiesto, nella media usuale, appaiono ragionevoli e non

prestano il fianco a critiche di sorta”. Egli ha poi stabilito che le

contestazioni sollevate dalla convenuta riguardanti “presunti accordi che

sarebbero intervenuti tra le parti in ordine all'obbligo di verifica del fieno

da parte del trasportatore, in ordine al fatto che il trasporto sarebbe dovuto avvenire

solo nel caso di un rientro in Ticino “a vuoto”, ovvero infine che il

versamento dell'importo di fr. 350.–, sarebbe intervenuto a saldo e non quale

acconto”, “sono clamorosamente, rimaste allo stadio di mera enunciazione di

parte senza qualsivoglia prova a supporto delle stesse”. Donde in definitiva l'accoglimento

della petizione.

4.

La reclamante sostiene che il

trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp. bollettino di

consegna” del 16 giugno 2011 da lui prodotto a sostegno della sua pretesa (doc.

C), perché l’ordinazione e la consegna del fieno sono state fatte prima di tale

data. Ora, a prescindere dall'irricevibilità di tale contestazione, sollevata per

la prima volta in questa sede in urto all'art. 326 cpv. 1 CPC, il citato bollettino

non è stato prodotto dall'attore come prova di quando la merce è stata

comandata o consegnata, ma per dimostrare il versamento dell'acconto e l'importo

residuo da pagare. Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura

trasporto fieno” è di fr. 1000.–, che è stato “ricevuto acconto” fr. 350.– e

che “resta” da pagare fr. 650.–. Inoltre, nonostante esso riporti nell'intestazione

le scritte prestampate “bollettino di comanda / bollettino di consegna”, nella

petizione CO 1 lo ha definito un “bollettino acconto”. La censura è pertanto priva

di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina.

5.

Per quanto concerne la

censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la

dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è

vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata.

Sennonché, a prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza una

dichiarazione testimoniale scritta, salvo in casi del tutto particolari che qui

non ricorrono, non ha valore probatorio (Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, art. 157 pag. 723), __________ non si esprime sugli accordi intercorsi tra

le parti riguardante il prezzo del trasporto, limitandosi in pratica a dichiarare

quanto riferitogli dalla reclamante in occasione di due telefonate e a rilevare

che, secondo lui, una fattura di fr. 1300.– non si giustificherebbe economicamente

anche se il fieno fosse stato commestibile per gli animali. Anche sotto questo

profilo il reclamo si rivela infondato.

6.

Per il resto la

reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo

giudice senza spiegare perché l'interpretazione del contratto da lui operata sarebbe

insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto.

Al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.

7.

Quanto

alla richiesta formulata in via subordinata di ritornare gli atti al primo

giudice affinché assuma la testimonianza del veterinario Dott. __________, essa

è inammissibile già per il fatto che tale prova non è mai stata chiesta davanti

al primo giudice. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore

manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale

da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

Le spese giudiziarie seguono

il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

indennità a CO 1, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Acquarossa.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.