16.2013.39
Contratto di trasporto - valore probatorio di una dichiarazione testimoniale scritta - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
10 febbraio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.39
Lugano
10 febbraio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 settembre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 25 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Acquarossa nella causa n. 01 SE/13 (contratto di trasporto) promossa con petizione
del 21 marzo 2013 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 febbraio 2011 CO 1, così incaricato
da RE 1, ha effettuato un trasporto di fieno da __________ a __________, per il
quale ha emesso una fattura di fr. 1000.–. Preso atto di un acconto di fr.
350.– versato dalla cliente, l'8 agosto 2011 il trasportatore le ha chiesto il
pagamento di fr. 650.–. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE
1, il 6 marzo 2012, il precetto esecutivo n. 1__________7 dell'Ufficio
esecuzioni di Blenio, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 21 marzo 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice
di pace del circolo di Acquarossa per ottenere il pagamento di fr. 650.
oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2011, così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del
21 maggio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 25 giugno 2013, indetta per discussione, le parti hanno ribadito le loro
posizioni.
C. Statuendo il 25 luglio 2013
il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a pagare fr.
650.– più interessi del 5 % dal 16 febbraio 2011, oltre a fr. 58.– a titolo di
spese per il precetto esecutivo e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta
al menzionato PE. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.– della
procedura di conciliazione sono state poste a carico della convenuta.
D. Con reclamo 13 settembre
2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone in via principale l'annullamento
e il rigetto della petizione e in via subordinata l'annullamento con il rinvio
della causa al Giudice di pace per un nuovo giudizio previa assunzione di una testimonianza
del veterinario. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 31 luglio 2013, di modo
che il termine d'impugnazione, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio
al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha iniziato a decorrere il 16
agosto 2013 e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a
lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla Posta svizzera
il 13 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3.
Il Pretore ha accertato che “il credito dedotto
in esecuzione non è stato contestato, in quanto tale. In modo specifico, la
parte convenuta nulla ha obbiettato in merito ad esempio alla durata del
trasporto, al rimborso richiesto per spese vive al km., ovvero che la prestazione
non sarebbe stata eseguita” e che “le pretese avanzate dall'istante rientrano,
nell'ammontare richiesto, nella media usuale, appaiono ragionevoli e non
prestano il fianco a critiche di sorta”. Egli ha poi stabilito che le
contestazioni sollevate dalla convenuta riguardanti “presunti accordi che
sarebbero intervenuti tra le parti in ordine all'obbligo di verifica del fieno
da parte del trasportatore, in ordine al fatto che il trasporto sarebbe dovuto avvenire
solo nel caso di un rientro in Ticino “a vuoto”, ovvero infine che il
versamento dell'importo di fr. 350.–, sarebbe intervenuto a saldo e non quale
acconto”, “sono clamorosamente, rimaste allo stadio di mera enunciazione di
parte senza qualsivoglia prova a supporto delle stesse”. Donde in definitiva l'accoglimento
della petizione.
4.
La reclamante sostiene che il
trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp. bollettino di
consegna” del 16 giugno 2011 da lui prodotto a sostegno della sua pretesa (doc.
C), perché l’ordinazione e la consegna del fieno sono state fatte prima di tale
data. Ora, a prescindere dall'irricevibilità di tale contestazione, sollevata per
la prima volta in questa sede in urto all'art. 326 cpv. 1 CPC, il citato bollettino
non è stato prodotto dall'attore come prova di quando la merce è stata
comandata o consegnata, ma per dimostrare il versamento dell'acconto e l'importo
residuo da pagare. Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura
trasporto fieno” è di fr. 1000.–, che è stato “ricevuto acconto” fr. 350.– e
che “resta” da pagare fr. 650.–. Inoltre, nonostante esso riporti nell'intestazione
le scritte prestampate “bollettino di comanda / bollettino di consegna”, nella
petizione CO 1 lo ha definito un “bollettino acconto”. La censura è pertanto priva
di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina.
5.
Per quanto concerne la
censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la
dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è
vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata.
Sennonché, a prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza una
dichiarazione testimoniale scritta, salvo in casi del tutto particolari che qui
non ricorrono, non ha valore probatorio (Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, art. 157 pag. 723), __________ non si esprime sugli accordi intercorsi tra
le parti riguardante il prezzo del trasporto, limitandosi in pratica a dichiarare
quanto riferitogli dalla reclamante in occasione di due telefonate e a rilevare
che, secondo lui, una fattura di fr. 1300.– non si giustificherebbe economicamente
anche se il fieno fosse stato commestibile per gli animali. Anche sotto questo
profilo il reclamo si rivela infondato.
6.
Per il resto la
reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo
giudice senza spiegare perché l'interpretazione del contratto da lui operata sarebbe
insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto.
Al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.
7.
Quanto
alla richiesta formulata in via subordinata di ritornare gli atti al primo
giudice affinché assuma la testimonianza del veterinario Dott. __________, essa
è inammissibile già per il fatto che tale prova non è mai stata chiesta davanti
al primo giudice. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore
manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale
da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Le spese giudiziarie seguono
il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
indennità a CO 1, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Acquarossa.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.