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Decisione

16.2013.4

Contratto di lavoro - indennizzo per vacanze non godute - onere della prova - massima inquisitoria sociale

19 febbraio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare

le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di

fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la

raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti

ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto

della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono

tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali

applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i

mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della

completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche

convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti

(sentenza del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2010.22 del 7

marzo 2011, consid. 3).

b) In concreto, il lavoratore ha

sostenuto che durante il rapporto di lavoro, durato 19 mesi, non ha usufruito

di 41.48 giorni di vacanza che devono essergli pagati. A sostegno della sua

pretesa ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto con la RE 1 dal quale

risulta il suo diritto a 5 settimane di vacanze all'anno (doc. C) e un conteggio

da lui allestito (istanza pag. 2). Dal canto suo la datrice di lavoro, non

presentando osservazioni alla petizione e omettendo di comparire all'udienza,

ha rinunciato alla possibilità di spiegare la sua posizione e soprattutto non

ha dimostrato quanti giorni di vacanza il dipendente avrebbe a suo dire

Considerandi

effettivamente effettuato. In tali circostanze, al Pretore non può essere

rimproverata alcuna errata applicazione del diritto attenendosi a quanto asserito

dal lavoratore. In effetti, incombe al lavoratore la prova per il diritto a

giorni di vacanza e di riposo, mentre la prova dell'effettuazione o meno di

questi giorni è invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro

può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie

di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc.

12.2010.195

del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail,

Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO).

c) Visto

il totale disinteresse dimostrato dalla convenuta per la procedura innanzi al

Pretore, un aggiramento della massima inquisitoria sociale non entra

manifestamente in linea di conto. Quest'ultima non esonera infatti le parti dal

loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante

(DTF 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la

causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza 4A_484/2011

del 2 novembre 2011 consid. 2.2). La reclamante nemmeno pretende che vi fossero

delle ragioni per le quali il Pretore avrebbero dovuto dubitare della

completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova offerti dal

dipendente. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore

manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte

del primo giudice, deve essere respinto.

4.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

, .

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.