16.2013.40
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace
10 ottobre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2013.40
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace
COMPETENZA PER MATERIA
GIUDICE DI PACE
LOCAZIONE
art. 59 cpv. 2 let. b CPC
art. 60 CPC
art. 31 cpv. 2 let. b LOG
Incarto n.
16.2013.40
Lugano
10 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013
presentato da
RE 1
e
RE 2
contro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 28/2013 (locazione)
promossa con istanza 5 aprile 2013 da
CO 1
(PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 27 maggio 2000 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto
di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a __________;
che la
locazione ha avuto inizio il 29 giugno 2000 e si è conclusa il 29 febbraio 2012;
che la
locatrice CO 1 ha chiesto ai conduttori il pagamento di fr. 1300.– a titolo di
risarcimento dei danni arrecati al citato appartamento durante la locazione,
senza esito;
che il 5
aprile 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est,
chiedendo la convocazione di un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE
1 e RE 2 il pagamento di fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012;
che all'udienza
del 22 maggio 2013 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua posizione e
ha chiesto l'emanazione di una decisione;
che statuendo
il 20 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i
convenuti a versare fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, un'indennità
di fr. 200.– e ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 100.–;
che con reclamo del 19 settembre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro
il predetto giudizio, postulandone l'annullamento, facendo valere una
violazione del loro diritto di essere sentiti e l'incompetenza per materia del
Giudice di pace;
che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2013 CO 1 dichiara di aderire
alla richiesta di annullamento della decisione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai
sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che il
reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio),
è tempestivo;
che secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per l'art.
Fatti
60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i
presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.
2 lett. b CPC; Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);
che il
presupposto della competenza per materia del giudice deve essere verificato
sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 11 ad art.
60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad
art. 60 CPC);
che la
competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione
giudiziaria (Bohnet, op. cit., n.
29 ad art. 59 CPC; Gehri, op.
cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher,
op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);
che l'art.
31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause
riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e
commerciali e di affitto;
che per
Considerandi
tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c
pag. 604; cfr. Lachat in: Commentaire
Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si intendono tutte le
vertenze attinenti alla “locazione” (v. Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);
che in
concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa ad ottenere il risarcimento
dei danni arrecati all'appartamento durante la locazione, sicché la pretesa
vantata in causa concerne l'uso della cosa locata;
che dunque
la vertenza, diretta verso i convenuti in qualità di conduttori, va qualificata
come lite in materia di locazione o affitto;
che in
tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,
ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op.
cit., n. 19 e 20 ad art. 202);
che la
sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale,
deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale
violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti;
che
ai fini delle spese giudiziarie l'acquiescenza configura una soccombenza, ma
visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi
per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali
agendo da soli non sono incorsi in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili;
che
l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di
prima sede che sono posti a carico dell'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è irricevibile per
carenza di competenza del giudice adito.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall'istante, rimane a suo cari co.
II. Non si
prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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