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Decisione

16.2013.41

Azione di disconoscimento di debito - cure dentistiche

17 novembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza

20 gennaio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Agno

per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE.

Con decisione 2 aprile 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza,

rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2002.80, oltre a

fr. 73.– di spese esecutive e a

fr. 11.25 di tassa d'incasso

e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 150.– e

l'indennità di fr. 50.– da rifondere

alla controparte (inc. n. 36/2013).

C. Il 19 aprile 2013 RE 1 ha convenuto

CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il parziale disconoscimento del menzionato

debito, sostenendo che l'importo residuo da pagare per estinguerlo, dedotti gli

acconti di fr. 8700.50 da lei versati e il pagamento di fr. 258.15 da lei

effettuato dopo la notifica del PE, ammonta a fr. 200.–. Nelle sue osservazione

10 maggio 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 10 luglio 2013, indetta per

discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 23 agosto 2013 il Giudice di pace ha respinto

la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al

citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell'attrice.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2013

postulandone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1

è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è stata notificata all'attrice al più presto il 24

agosto 2013, sicché il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (cfr.

attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando

l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata,

il Giudice di pace, accertato che la data 30 maggio 2011 indicata nella

richiesta di pagamento di

fr. 2000.– a saldo della

nota d'onorario F444 di fr. 8900.50 era errata, prima di tale data l'attrice avendo

pagato acconti per un totale di fr. 4800.– e che soltanto il 14 settembre 2011 essa

aveva versato un ulteriore acconto di fr. 2100.50, ha stabilito che dell'importo

di fr. 8900.50 esposto nella citata parcella rimane uno scoperto di fr. 2000.–.

Egli ha inoltre appurato che sulla nota d'onorario F829 di fr. 2058.15 è rimasto

uno scoperto di fr. 2.80. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione

e pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al citato PE.

4.

Relativamente alla nota d'onorario

F444 di fr. 8900.50, RE 1 si duole della confusione creata dalle due richieste

30.

maggio 2011 di pagamento del suo saldo che “riportano la stessa data, due

indirizzi diversi, prestazioni identiche e totale nota onorario identica”. Per

il resto, essa ribadisce di avere versato acconti per fr. 8700.50, come attestato

dai cedolini postali di versamento da lei prodotti, sicché lo scoperto ammonta

a soli fr. 200.–. Per quanto attiene la nota d'onorario F829, la reclamante si chiede

perché il primo giudice l'abbia considerata benché essa l'abbia saldata dopo la

notifica del PE.

a) In

concreto è vero che le richieste di versamento del saldo residuo della nota d'onorario

F444 di fr. 4100.50 (allegato B) e di fr. 2000.– (allegato A) sono ambedue datate

30.

maggio 2011, ciò che potrebbe effettivamente destare confusione. Sennonché,

per tacere del fatto che senza essere smentito il convenuto ha indicato che le

due domande di pagamento, pur riportando entrambe “la data della fattura”, sono

state inviate all'attrice in date diverse, quella di versare il saldo di

fr.

4100.50

(allegato B) il 30 novembre 2011 e quella di versare fr. 2000.– (allegato

A) il 24 maggio 2012 (cfr. osservazioni 10 maggio 2013), la reclamante medesima

non trae alcuna conseguenza dalla doglianza. Al riguardo non occorre dilungarsi

tanto più che la stessa per finire non contesta che l'onorario del dentista

ammontava a complessivi

fr. 10 958.65.

b) Per

il resto, l'onorario chiesto dal dentista per i trattamenti effettuati alla

paziente dal 2 giugno 2009 al 28 gennaio 2011 è di fr. 8900.50 (nota d'onorario

F444, allegato A e B) e quello per le prestazioni eseguite dal 19 settembre

2011.

al 28 ottobre 2011 ammonta a fr. 2058.15 (nota d'onorario F829, allegato

C), onde complessivi fr. 10 958.65. Dagli atti si evince che dei fr. 8700.50

versati dalla paziente a titolo di acconto, fr. 6900.50 sono stati dedotti

dalla prima fattura (F444) portandone il saldo residuo a fr. 2000.– e i

restanti fr. 1800.– sono stati detratti dalla seconda (F829) riducendone lo scoperto

a fr. 258.15 (cfr. allegato B e C e scritto 26 ottobre 2012 annesso alle

osservazioni 10 maggio 2013).

Per

quanto riguarda l'ulteriore versamento effettuato dall'attrice dopo l'8

novembre 2012, il Giudice di pace ha accertato nella decisione del 2 aprile

2013.

che esso ammonta a fr. 255.35. Al riguardo la reclamante nulla ha eccepito

e nemmeno in questa procedura ha presentato una ricevuta di pagamento, donde

uno scoperto sulla parcella F829 di fr. 2.80 (fr. 258.15 – fr. 255.35). In definitiva

il debito nei confronti del convenuto ammonta a complessivi fr. 2002.80. Visto

quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo

accertato i fatti in maniera arbitraria, né erroneamente applicato il diritto.

In circostanze del genere, il reclamo, che non pone questioni di principio, può

essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di

indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

dott. med. dent..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Agno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.