16.2013.41
Azione di disconoscimento di debito - cure dentistiche
17 novembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.41
Lugano
17 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 23 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa n. 17/2013 (azione di disconoscimento del debito) promossa con petizione
19 aprile 2013 nei confronti del
dott.
med. dent. CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'8 novembre 2012 il
dentista CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione del Distretto di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– dovuti quale
“saldo fattura F444 del 30 maggio 2011 per cure dentistiche” e di fr. 258.15
quale “saldo fattura F829 del 24 maggio 2012 per cure dentistiche”, al quale
l'escussa ha interposto opposizione. Il 6 dicembre 2012 l'escutente ha ricevuto
dall'Ufficio esecuzione fr. 255.35 versati dall'escussa.
Fatti
B. Con istanza
20 gennaio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Agno
per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE.
Con decisione 2 aprile 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza,
rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2002.80, oltre a
fr. 73.– di spese esecutive e a
fr. 11.25 di tassa d'incasso
e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 150.– e
l'indennità di fr. 50.– da rifondere
alla controparte (inc. n. 36/2013).
C. Il 19 aprile 2013 RE 1 ha convenuto
CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il parziale disconoscimento del menzionato
debito, sostenendo che l'importo residuo da pagare per estinguerlo, dedotti gli
acconti di fr. 8700.50 da lei versati e il pagamento di fr. 258.15 da lei
effettuato dopo la notifica del PE, ammonta a fr. 200.–. Nelle sue osservazione
10 maggio 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 10 luglio 2013, indetta per
discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 23 agosto 2013 il Giudice di pace ha respinto
la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al
citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell'attrice.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2013
postulandone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1
è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è stata notificata all'attrice al più presto il 24
agosto 2013, sicché il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (cfr.
attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nella decisione impugnata,
il Giudice di pace, accertato che la data 30 maggio 2011 indicata nella
richiesta di pagamento di
fr. 2000.– a saldo della
nota d'onorario F444 di fr. 8900.50 era errata, prima di tale data l'attrice avendo
pagato acconti per un totale di fr. 4800.– e che soltanto il 14 settembre 2011 essa
aveva versato un ulteriore acconto di fr. 2100.50, ha stabilito che dell'importo
di fr. 8900.50 esposto nella citata parcella rimane uno scoperto di fr. 2000.–.
Egli ha inoltre appurato che sulla nota d'onorario F829 di fr. 2058.15 è rimasto
uno scoperto di fr. 2.80. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione
e pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al citato PE.
4.
Relativamente alla nota d'onorario
F444 di fr. 8900.50, RE 1 si duole della confusione creata dalle due richieste
30.
maggio 2011 di pagamento del suo saldo che “riportano la stessa data, due
indirizzi diversi, prestazioni identiche e totale nota onorario identica”. Per
il resto, essa ribadisce di avere versato acconti per fr. 8700.50, come attestato
dai cedolini postali di versamento da lei prodotti, sicché lo scoperto ammonta
a soli fr. 200.–. Per quanto attiene la nota d'onorario F829, la reclamante si chiede
perché il primo giudice l'abbia considerata benché essa l'abbia saldata dopo la
notifica del PE.
a) In
concreto è vero che le richieste di versamento del saldo residuo della nota d'onorario
F444 di fr. 4100.50 (allegato B) e di fr. 2000.– (allegato A) sono ambedue datate
30.
maggio 2011, ciò che potrebbe effettivamente destare confusione. Sennonché,
per tacere del fatto che senza essere smentito il convenuto ha indicato che le
due domande di pagamento, pur riportando entrambe “la data della fattura”, sono
state inviate all'attrice in date diverse, quella di versare il saldo di
fr.
4100.50
(allegato B) il 30 novembre 2011 e quella di versare fr. 2000.– (allegato
A) il 24 maggio 2012 (cfr. osservazioni 10 maggio 2013), la reclamante medesima
non trae alcuna conseguenza dalla doglianza. Al riguardo non occorre dilungarsi
tanto più che la stessa per finire non contesta che l'onorario del dentista
ammontava a complessivi
fr. 10 958.65.
b) Per
il resto, l'onorario chiesto dal dentista per i trattamenti effettuati alla
paziente dal 2 giugno 2009 al 28 gennaio 2011 è di fr. 8900.50 (nota d'onorario
F444, allegato A e B) e quello per le prestazioni eseguite dal 19 settembre
2011.
al 28 ottobre 2011 ammonta a fr. 2058.15 (nota d'onorario F829, allegato
C), onde complessivi fr. 10 958.65. Dagli atti si evince che dei fr. 8700.50
versati dalla paziente a titolo di acconto, fr. 6900.50 sono stati dedotti
dalla prima fattura (F444) portandone il saldo residuo a fr. 2000.– e i
restanti fr. 1800.– sono stati detratti dalla seconda (F829) riducendone lo scoperto
a fr. 258.15 (cfr. allegato B e C e scritto 26 ottobre 2012 annesso alle
osservazioni 10 maggio 2013).
Per
quanto riguarda l'ulteriore versamento effettuato dall'attrice dopo l'8
novembre 2012, il Giudice di pace ha accertato nella decisione del 2 aprile
2013.
che esso ammonta a fr. 255.35. Al riguardo la reclamante nulla ha eccepito
e nemmeno in questa procedura ha presentato una ricevuta di pagamento, donde
uno scoperto sulla parcella F829 di fr. 2.80 (fr. 258.15 – fr. 255.35). In definitiva
il debito nei confronti del convenuto ammonta a complessivi fr. 2002.80. Visto
quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo
accertato i fatti in maniera arbitraria, né erroneamente applicato il diritto.
In circostanze del genere, il reclamo, che non pone questioni di principio, può
essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di
indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
dott. med. dent..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.