Lexipedia

Decisione

16.2013.42

Reclamo per denegata giustizia

8 ottobre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2013.42

Data decisione, Autorità:

08.10.2013, CCR

Titolo:

Reclamo per denegata giustizia

DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA

art. 95 cpv. 3 let. c CPC

art. 319 let. c CPC

art. 85a LEF

Incarto n.

16.2013.42

Lugano

8 ottobre 2013/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire nella causa SE.2013.219

(accertamento dell'inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con istanza (recte: petizione) 28 maggio 2013 da

TERZ 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

RE 1,

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del

26 settembre 2013 presentato da RE 1 nei confronti del

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 13

febbraio 2013 RE 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

2 un'istanza di conciliazione volta ad ottenere dall'TERZ 1 il pagamento di fr.

6722.46 oltre interessi e accessori a titolo di stipendi arretrati, così come

Considerandi

il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'associazione al

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano (inc.

CM.2013.122);

che il 28

marzo 2012 la procedura conciliativa è stata stralciata dai ruoli, avendo le

parti raggiunto un accordo che prevedeva il versamento a RE 1 di fr. 6000., da pagarsi nella misura di fr.

2000.

 entro il 15

aprile 2013 e poi con rate mensili di

fr. 500. cadauna entro il 15 di ogni mese

successivo, così come il ritiro – limitatamente a fr. 6000. – dell'opposizione interposta al

citato PE e l'impegno da parte di RE 1 di non chiedere il proseguimento della

procedura esecutiva prima di 15 giorni dalla scadenza infruttuosa del termine

per il pagamento di una rata;

che, non avendo ricevuto alcun pagamento da parte dell'associazione, il 10

maggio 2013 RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima la comminatoria di

fallimento;

che una

domanda di revisione presentata il 27 maggio 2013 TERZ 1 contro la decisione di stralcio dell'autorità di conciliazione è

stata respinta il 30 luglio 2013;

che, nel

frattempo, con istanza (recte: petizione) del 28 maggio 2013 l'TERZ 1 ha introdotto un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85a LEF), nella

quale ha chiesto l'annullamento della procedura esecutiva a suo carico, contestando

la validità dell'accordo conciliativo (inc. SE.2013.219);

che con decisione inaudita parte del 31 maggio 2013 il Pretore ha provvisoriamente

sospeso la procedura esecutiva;

che all'udienza

del 21 agosto 2013 l'attrice ha confermato la propria domanda, mentre la

convenuta non è comparsa;

che con

reclamo per ritardata giustizia del 26 settembre 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la decisione finale;

che con

decisione del 24 settembre 2013, notificata il 3 ottobre 2013, il Pretore ha

respinto la petizione e revocato la sospensione provvisoria della procedura

esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano;

che nelle

circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC)

è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

che nella

fattispecie il tempo impiegato per emanare la decisione non appare eccessivo

sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia

avrebbe quindi dovuto essere respinto;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107

cpv. 1 lett. f CPC);

che in

concreto non si giustifica pertanto riconoscere alla reclamante un'indennità di

inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si

prelevano spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–;

– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster