16.2013.42
Reclamo per denegata giustizia
8 ottobre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2013.42
Data decisione, Autorità:
08.10.2013, CCR
Titolo:
Reclamo per denegata giustizia
DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 319 let. c CPC
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2013.42
Lugano
8 ottobre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire nella causa SE.2013.219
(accertamento dell'inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con istanza (recte: petizione) 28 maggio 2013 da
TERZ 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
RE 1,
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del
26 settembre 2013 presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 13
febbraio 2013 RE 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2 un'istanza di conciliazione volta ad ottenere dall'TERZ 1 il pagamento di fr.
6722.46 oltre interessi e accessori a titolo di stipendi arretrati, così come
Considerandi
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'associazione al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano (inc.
CM.2013.122);
che il 28
marzo 2012 la procedura conciliativa è stata stralciata dai ruoli, avendo le
parti raggiunto un accordo che prevedeva il versamento a RE 1 di fr. 6000., da pagarsi nella misura di fr.
2000.
entro il 15
aprile 2013 e poi con rate mensili di
fr. 500. cadauna entro il 15 di ogni mese
successivo, così come il ritiro – limitatamente a fr. 6000. – dell'opposizione interposta al
citato PE e l'impegno da parte di RE 1 di non chiedere il proseguimento della
procedura esecutiva prima di 15 giorni dalla scadenza infruttuosa del termine
per il pagamento di una rata;
che, non avendo ricevuto alcun pagamento da parte dell'associazione, il 10
maggio 2013 RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima la comminatoria di
fallimento;
che una
domanda di revisione presentata il 27 maggio 2013 TERZ 1 contro la decisione di stralcio dell'autorità di conciliazione è
stata respinta il 30 luglio 2013;
che, nel
frattempo, con istanza (recte: petizione) del 28 maggio 2013 l'TERZ 1 ha introdotto un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85a LEF), nella
quale ha chiesto l'annullamento della procedura esecutiva a suo carico, contestando
la validità dell'accordo conciliativo (inc. SE.2013.219);
che con decisione inaudita parte del 31 maggio 2013 il Pretore ha provvisoriamente
sospeso la procedura esecutiva;
che all'udienza
del 21 agosto 2013 l'attrice ha confermato la propria domanda, mentre la
convenuta non è comparsa;
che con
reclamo per ritardata giustizia del 26 settembre 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la decisione finale;
che con
decisione del 24 settembre 2013, notificata il 3 ottobre 2013, il Pretore ha
respinto la petizione e revocato la sospensione provvisoria della procedura
esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano;
che nelle
circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC)
è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
che nella
fattispecie il tempo impiegato per emanare la decisione non appare eccessivo
sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia
avrebbe quindi dovuto essere respinto;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107
cpv. 1 lett. f CPC);
che in
concreto non si giustifica pertanto riconoscere alla reclamante un'indennità di
inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si
prelevano spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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