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Decisione

16.2013.43

Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

21 ottobre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera l'11 ottobre 2013 (cfr.

busta di intimazione) è tempestivo;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata

contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve

dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità

inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed

equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

che il

Giudice di pace, richiamati gli articoli 8 CC e 157 CPC, ha accolto la petizione,

considerando che il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2013 “porta

a dover ritenere in fatto e in diritto quale unico responsabile del

Considerandi

riconoscimento del dovuto il convenuto il quale e semmai per altro iter

giudiziario potrà agire”;

che nel

suo scritto del 9 ottobre 2013 il reclamante si limita a chiedere una revisione

del mio caso asserendo “una decisione assurda essendo non colpevole, vedi incarto”;

che, per

tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza

non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 4 ad art. 321), il reclamante non formula una sola critica nei confronti della

decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe

accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo

errato il diritto;

che di

conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i

presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro

neppure richiesto dal reclamante (Trezzini,

op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: op. cit., n. 5 ad art 321),

donde l'irricevibilità del reclamo;

che, in

circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48

lett. a n. 2 LOG;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non

si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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