16.2013.43
Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
21 ottobre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2013.43
Data decisione, Autorità:
21.10.2013, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 48b let. a LOG
Incarto n.
16.2013.43
Lugano
21 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 ottobre 2013
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 19 settembre 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Riviera nella causa n. 52C/13 (contratto di
appalto) promossa con petizione 17 gennaio 2013 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nell'aprile del 2012 RE 1 si è rivolto alla CO 1 per la riparazione del proprio
veicolo danneggiato in seguito di un tamponamento causato da una manovra di
retromarcia effettuata l'11 agosto 2012 da __________;
che il 30 luglio 2012 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 662.65;
che il 22
ottobre 2012 RE 1 ha comunicato al carrozziere di rifiutarsi di saldare la citata
fattura poiché in sintesi, il danno era stato causato da __________ e
l'incarico di procedere alla riparazione conferito da quest'ultimo;
che visto
il mancato pagamento, il 12 novembre 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Riviera, per l'incasso di fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012 e
delle spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che ottenuta
dal Giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, il 17
gennaio 2013 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice, per
ottenere il pagamento del citato importo e delle spese esecutive, così come il
rigetto definitivo dell'opposizione;
che all'udienza
del 12 marzo 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che
l'11 aprile 2013 __________, sentito come testimone, ha dichiarato di non aver
mai affermato “che avrebbe saldato la fattura” emessa dall'attrice;
che in
esito a una segnalazione del Giudice di pace, con decisione del 13 agosto 2013 il
Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti
di __________;
che all'udienza finale del
17 ottobre 2013 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande;
che con decisione 19
settembre 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il
convenuto a pagare fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012, fr.
53.– di spese esecutive e fr. 5.– di tassa d'incasso, rigettando per tale
importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo a
carico del convenuto fr. 125.– di spese giudiziarie;
che l'11 ottobre 2013 RE 1
è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
Fatti
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera l'11 ottobre 2013 (cfr.
busta di intimazione) è tempestivo;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata
contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed
equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il
Giudice di pace, richiamati gli articoli 8 CC e 157 CPC, ha accolto la petizione,
considerando che il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2013 “porta
a dover ritenere in fatto e in diritto quale unico responsabile del
Considerandi
riconoscimento del dovuto il convenuto il quale e semmai per altro iter
giudiziario potrà agire”;
che nel
suo scritto del 9 ottobre 2013 il reclamante si limita a chiedere una revisione
del mio caso asserendo “una decisione assurda essendo non colpevole, vedi incarto”;
che, per
tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza
non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 4 ad art. 321), il reclamante non formula una sola critica nei confronti della
decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe
accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo
errato il diritto;
che di
conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i
presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro
neppure richiesto dal reclamante (Trezzini,
op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: op. cit., n. 5 ad art 321),
donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in
circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48
lett. a n. 2 LOG;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non
si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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