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Decisione

16.2013.44

Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di

18 settembre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 6 maggio 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al dal Giudice di

pace del circolo delle Isole per ottenere il pagamento di fr. 4589.90 oltre

interessi al 5% dall'8 gennaio 2013 (fr. 4202.90 quale risarcimento del danno e

fr. 396.– trattenuti dai convenuti sulla locazione versata da un ospite). Nelle

loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere

la petizione. All'udienza del 17 giugno 2013 le parti hanno confermato le

rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 16 settembre

2013 i convenuti hanno riconosciuto la pretesa di fr. 396.– limitatamente a fr.

271.–, mentre l'attore ha ribadito le sue domande accettando la proposta dei

convenuti a condizione che l'importo fosse versato entro il giorno seguente.

C. Statuendo il 23 settembre

2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando i

convenuti in solido al pagamento di fr. 4473.90 (fr. 4202.90 + fr. 271.–) oltre

interessi al 5% dall'8 gennaio 2013. Le spese processuali di complessivi fr.

500.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore

fr. 700.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre

2013 postulandone l'annullamento. Nella sua risposta del 27 novembre 2013 CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata invece di essere notificata mediante invio postale

raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) è stata

inviata ai convenuti il 23 settembre 2013 tramite “posta A”. L'irrita

notificazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per i convenuti, il

cui reclamo, introdotto il 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando

l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nel giudizio impugnato il

Giudice di pace ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come

contratto d'appalto, e non come contratto di lavoro come sostenuto dai

convenuti, ha stabilito che RE 1 fosse responsabile del danno sulla base

dell'art. 364 cpv. 1 CO. Egli ha rimproverato a quest'ultimo di

avere pulito la piscina con l'aspirapolvere ancorché fosse al corrente

che il tappo, consumato dall'usura, non fosse stato sostituito. Egli si è così

assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto. Per

il primo giudice anche RE 2 doveva essere considerata responsabile con il

convenuto in solido del danno poiché costoro avevano prestato la loro attività

congiuntamente come una società semplice. Relativamente alla pretesa di

restituzione di fr. 396.–, egli l'ha ammessa in ragione di fr. 271.–, la differenza

spettando a RE 2.

4.

I reclamanti contestano che

le prestazioni da loro effettuate rientrino nell'ambito di un contratto d'appalto,

asserendo “di avere intrattenuto un vero e proprio rapporto di lavoro tanto è

vero che fra le medesime parti è pendente un contenzioso vertente al pagamento

dello stipendio”.

a) Così

argomentando, essi, però, non si confrontano con le motivazioni del Giudice di

pace secondo cui “nella fattispecie, (…) non vi è nessun

documento né dichiarazione di testimoni che possano dimostrare che tra il

signor CO 1 e i convenuti vi fosse una relazione contrattuale di lavoro (…).

Non esiste un contratto di assunzione firmato dalla parti e, inoltre, il fatto

che i convenuti abbiano ammesso che nel corso della primavera 2012 è stato

sottoposto loro un contratto di lavoro ma che non l'hanno firmato perché non erano d'accordo con le sue condizioni, prova che al momento del danno non erano

dei dipendenti del signor CO 1.”

Per

di più, gli interessati nemmeno spiegano per quale motivo sarebbe errata la

conclusione alla quale è giunto il primo giudice, secondo il quale i convenuti

“vanno considerati degli indipendenti legati a mandati d'appalto con il signor CO 1, che potevano variare a dipendenza dei

compiti affidati e per i quali emettevano delle fatture una volta i lavori

terminati”, situazione che “corrisponde dunque pienamente alla definizione del

contratto d'appalto data dell'articolo 363 del codice delle obbligazioni”.

E il solo fatto che essi abbiano introdotto il 27 dicembre 2012 un'istanza

presso l'Ufficio di conciliazione in materia di lavoro di __________ (cfr. doc.

K. 7 nella mappetta celeste) non dimostra, per ciò solo, l'esistenza

di un contratto di lavoro. La censura dei reclamanti è di conseguenza irricevibile.

b) Sulla

base dei fatti accertati dal primo giudice, senza che i ricorrenti siano stati

in grado di dimostrarne la manifesta erroneità, va così verificato se la

qualifica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice sia corretta. Determinante è, al riguardo, il contenuto delle pattuizioni, che

prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti (DTF 136 III 519, consid. 3; 131 III 219, consid.

3; 129 III 667, consid. 3.1). Ora, gli elementi caratteristici

del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, l'impiego

duraturo e remunerato di un lavoratore, e soprattutto il rapporto di subordinazione,

che obbliga il lavoratore a ossequiare le direttive del datore di lavoro e gli

impone vincoli di tipo organizzativo ed economico che lo limitano nella sua

autonomia e lo astringono a rendere conto regolarmente del lavoro svolto

(sentenza del Tribunale federale 4C.76/2006 del 30 giugno 2006, consid. 6.1). Per definizione, un lavoratore può essere unicamente una persona

fisica, mentre un datore di lavoro può essere anche una persona giuridica (Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione,

n. 26 ad art. 319).

c) Nella

fattispecie, la mancanza di qualsiasi elemento sulla subordinazione dall'attore

e l'ampia autonomia dei convenuti nell'organizzazione della loro attività esclude

la pattuizione di un contratto di lavoro. Per di più i reclamanti, che hanno dichiarato

di formare una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo), non percepivano ciascuno un proprio salario, ma emettevano congiuntamente, a nome di

entrambi, fatture per le loro prestazioni (cfr. doc. K 2 nella mappetta

celeste). Tutto lascia supporre, quindi, che l'attività svolta dai convenuti

non soggiacesse alle norme sul contratto di lavoro ma fosse effettuata a titolo

indipendente.

d) Visto

quanto precede, ci si può chiedere se la qualifica come appalto effettuata dal

Giudice di pace sia nondimeno corretta tanto più che le prestazioni svolte dai

convenuti non si limitavano alla pulizia e alla

riparazione – che soggiacciono alle norme dell'appalto (sentenza del Tribunale federale 4C.231/2004 dell'8 ottobre 2004, consid. 2 con riferimenti; Chaix in: Commentaire romand, CO I, op.

cit., n. 46 ad art. 363) – ma anche all'accoglienza degli

ospiti, alla consegnare le chiavi, alla percezione delle tasse di soggiorno che

rientrano nelle caratteristiche del contratto di mandato. In

realtà, in concreto, le parti hanno pattuito un contratto innominato di natura

mista, che combina le prestazioni di entrambi i contratti citati. Quanto alla

responsabilità, ci si può chiedere se essa soggiace alle norme generali del

Codice delle obbligazioni o alle norme speciali dei singoli contratti. La

questione può rimanere indecisa per le ragioni in appresso.

e) Ora,

sia l'art. 364 cpv. 1 CO, che regge la responsabilità dell'appaltatore, sia

l'art. 398 cpv. 1 CO, che disciplina la responsabilità del mandatario, rinviano

agli art. 321a ed e CO relativa alla responsabilità del

lavoratore nel rapporto di lavoro (Chaix, op. cit., n. 2 e n. 12 ad art.

364; Werro in: Commentaire romand,

CO I, op. cit., n. 1 ad art. 398). A sua volta l'art. 321e CO, secondo

cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per

negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità

contrattuale sancito dall'art. 97 cpv. 1 CO. Questa norma presuppone la prova

del danno, della violazione di obblighi contrattuali come pure dell'esistenza

di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa

è presunta. Tocca al creditore dimostrare la sussistenza dei primi tre

requisiti, mentre al debitore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni

colpa (RtiD I-2005 pag. 820; Tercier/ Favre,

Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 3398 e segg). Una volta ammessa la

responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un

ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto

a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 349, consid. 6b; sentenza del

Tribunale federale 4C.195/2004 del 7 settembre 2004, consid. 2.1).

f) I

reclamanti, che non contestano la sussistenza dei primi tre requisiti dell'art.

97.

cpv. 1 CO, sostengono che nessuna colpa può essere ascritta a RE 1. Il Giudice

di pace, soggiungono, ha erroneamente accertato che il convenuto sapeva che procedendo

alla pulizia della piscina con l'aspirapolvere vi era il rischio che il tappo consumato

fosse aspirato all'interno dello scarico. Ora, all'udienza di discussione del

17.

giugno 2013 i convenuti hanno dichiarato di avere avvisato l'attore nel mese

di ottobre 2011 “che il tappo della piscina era consumato e occorreva sostituirlo”

e che “nella primavera del 2012 sia il signor RE 1 che il

signor CO 1 si sono dati da fare per sostituire il tappo difettato. Purtroppo

la ditta L__________ non è stata in grado di fornire un nuovo tappo. Visto il

ritardo nella consegna del tappo nuovo il signor RE 1 ha fatto presente il

rischio a cui si andava incontro utilizzando l'aspirapolvere e [ha proposto]

una possibile soluzione alternativa, tuttavia non accettata dal signor CO 1”

(cfr. verbale, pag. 2). Dal canto suo l'attore ha affermato che “considerata la

segnalazione del signor RE 1”, “è partito dal presupposto che egli non avrebbe,

quindi, utilizzato l'aspirapolvere per pulire la piscina prima di sostituire il

tappo difettato” e ha negato di avergli ordinato “di utilizzare l'aspirapolvere

nonostante il rischio, bensì di avergli ordinato di cambiare il tappo (cfr.

verbale, pag. 2). In circostanze del genere l'accertamento del primo giudice,

secondo cui il convenuto era a conoscenza del rischio che correva pulendo

la piscina, non appare manifestamente errato. Su questo punto il reclamo si

rivela perciò infondato.

g) I

reclamanti asseriscono, che il convenuto, “poco importa se in qualità di

dipendente o appaltatore, ha avvisato il proprietario della necessità di

sostituire il tappo (…). Toccava quindi chiaramente a quest'ultimo attivarsi

per fare intervenire una ditta competente e non limitarsi ad addossare la

responsabilità al convenuto affermando che era suo compito procedere all'intervento”.

Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo

giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), dal fascicolo

processuale risulta che RE 1 non ha mai negato di essere stato incaricato

dall'attore di cambiare il tappo, né ha mai asserito di avere rifiutato tale

incombenza. Che poi egli non fosse in grado di provvedere personalmente a tale

mansione ma si sarebbe perciò reso necessario l'intervento di una ditta

specializzata per effettuare la sostituzione, potrà anche essere vero, ma poco

sussidia. Quanto rimproveratogli dall'attore, in effetti, non consiste nella

mancata sostituzione del tappo, ma nel fatto che, pur essendo a conoscenza dei

difetti e della mancata sostituzione, l'interessato ha pulito la piscina con

l'aspirapolvere. In tali circostanze, una qualsiasi persona diligente non si

sarebbe assunta il rischio di eseguire tale incarico, o quanto meno, avrebbe

adottato i necessari accorgimenti per evitare l'occlusione del tubo di scarico.

Sotto questo aspetto non si può ritenere errata la conclusione del primo giudice,

che ha ritenuto il convenuto negligente. Su questo punto quindi il reclamo è

destinato all'insuccesso.

5.

I

reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi

responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla

piscina. Così argomentando essi, una volta di più, non si confrontano con la

conclusione del primo giudice che li ha considerati solidalmente responsabili

del danno, poiché hanno agito congiuntamente, legati da un rapporto di società

semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO. Tale censura, non sufficientemente

motivata, è pertanto anch'essa irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

Sia

come sia, come si è detto, RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di volere essere

trattati alla stregua di una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag.

2.

in fondo). Ora, l'art. 544 cpv. 3 CO prevede che ove i soci abbiano

collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme o

per mezzo di un rappresentante, sono responsabili in solido salvo patto

contrario. In concreto, entrambi i convenuti si sono assunti impegni

contrattuali verso l'attore, nessuno di loro sostenendo l'esistenza di una

deroga né pretendendo che RE 1 abbia agito da solo. E siccome la pretesa di

risarcimento dovuta a una violazione contrattuale fonda la solidarietà passiva

dei soci (cfr. SJ 1997 pag. 400, consid. 3a; Fellmann/Müller

in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun in: Zürcher Kommentar, 2009, n. 46 ad art.

544.

CO; Pestalozzi/Hettich in:

Basler Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 544), anche sotto

questo profilo la decisione del primo giudice resiste alla critica.

6.

I

reclamanti sostengono infine di avere contestato l'importo di fr. 396.–

rivendicato dalla controparte e si dolgono che il Giudice di pace le abbia

riconosciuto fr. 271.–, nonostante non abbia provato la sua pretesa. Ora, è

vero che nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno contestato

di dovere all'attore fr. 396.–, asserendo che tale importo sarebbe già stato detratto

dal loro stipendio. È indubbio inoltre che spettava a CO 1 dimostrare il fondamento

della propria pretesa (art. 8 CC). Sennonché, all'udienza del 16 settembre

2013, i convenuti hanno riconosciuto di dovergli fr. 271.–. Ne segue che su

questo punto il giudizio impugnato va pienamente condiviso. Ciò posto il reclamo,

che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

7.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste in solido a carico dei reclamanti,

che rifonderanno alla controparte, con il medesimo vincolo, fr. 600.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.