16.2013.44
Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di
18 settembre 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.44
Lugano
18 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2013 presentato da
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 23 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo
delle Isole nella causa SE 21/13 (risarcimento danni) promossa con petizione del
6 maggio 2013 da
CO
1 (SG)
(patrocinato
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario della
particella n. 1413 RFD di __________ sulla quale sorge un'abitazione (“__________”),
che concede in locazione a terze persone per le vacanze. Alla fine del mese di
maggio 2011 CO 1 ha conferito a RE 1 e RE 2 il compito di provvedere alla
pulizia e al riordino della casa di vacanza, di occuparsi del giardino e della
piscina, così come di accogliere gli ospiti per mostrare l'abitazione e
consegnare le chiavi. Per tali prestazioni le parti hanno pattuito un compenso
orario di fr. 30.– per una media di 16 ore mensili. RE 1 e RE 2 avevano inoltre
il compito di provvedere al cambio della biancheria da letto per un compenso forfettario
di fr. 25.–. Nel mese di giugno 2012 durante la pulizia della piscina, un tappo
dello scarico è finito nel tubo medesimo, causandone l'ostruzione. L'intervento
di riparazione, affidato alla ditta C__________, è costato fr. 4202.90.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 6 maggio 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al dal Giudice di
pace del circolo delle Isole per ottenere il pagamento di fr. 4589.90 oltre
interessi al 5% dall'8 gennaio 2013 (fr. 4202.90 quale risarcimento del danno e
fr. 396.– trattenuti dai convenuti sulla locazione versata da un ospite). Nelle
loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere
la petizione. All'udienza del 17 giugno 2013 le parti hanno confermato le
rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 16 settembre
2013 i convenuti hanno riconosciuto la pretesa di fr. 396.– limitatamente a fr.
271.–, mentre l'attore ha ribadito le sue domande accettando la proposta dei
convenuti a condizione che l'importo fosse versato entro il giorno seguente.
C. Statuendo il 23 settembre
2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando i
convenuti in solido al pagamento di fr. 4473.90 (fr. 4202.90 + fr. 271.–) oltre
interessi al 5% dall'8 gennaio 2013. Le spese processuali di complessivi fr.
500.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore
fr. 700.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre
2013 postulandone l'annullamento. Nella sua risposta del 27 novembre 2013 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata invece di essere notificata mediante invio postale
raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) è stata
inviata ai convenuti il 23 settembre 2013 tramite “posta A”. L'irrita
notificazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per i convenuti, il
cui reclamo, introdotto il 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nel giudizio impugnato il
Giudice di pace ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come
contratto d'appalto, e non come contratto di lavoro come sostenuto dai
convenuti, ha stabilito che RE 1 fosse responsabile del danno sulla base
dell'art. 364 cpv. 1 CO. Egli ha rimproverato a quest'ultimo di
avere pulito la piscina con l'aspirapolvere ancorché fosse al corrente
che il tappo, consumato dall'usura, non fosse stato sostituito. Egli si è così
assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto. Per
il primo giudice anche RE 2 doveva essere considerata responsabile con il
convenuto in solido del danno poiché costoro avevano prestato la loro attività
congiuntamente come una società semplice. Relativamente alla pretesa di
restituzione di fr. 396.–, egli l'ha ammessa in ragione di fr. 271.–, la differenza
spettando a RE 2.
4.
I reclamanti contestano che
le prestazioni da loro effettuate rientrino nell'ambito di un contratto d'appalto,
asserendo “di avere intrattenuto un vero e proprio rapporto di lavoro tanto è
vero che fra le medesime parti è pendente un contenzioso vertente al pagamento
dello stipendio”.
a) Così
argomentando, essi, però, non si confrontano con le motivazioni del Giudice di
pace secondo cui “nella fattispecie, (…) non vi è nessun
documento né dichiarazione di testimoni che possano dimostrare che tra il
signor CO 1 e i convenuti vi fosse una relazione contrattuale di lavoro (…).
Non esiste un contratto di assunzione firmato dalla parti e, inoltre, il fatto
che i convenuti abbiano ammesso che nel corso della primavera 2012 è stato
sottoposto loro un contratto di lavoro ma che non l'hanno firmato perché non erano d'accordo con le sue condizioni, prova che al momento del danno non erano
dei dipendenti del signor CO 1.”
Per
di più, gli interessati nemmeno spiegano per quale motivo sarebbe errata la
conclusione alla quale è giunto il primo giudice, secondo il quale i convenuti
“vanno considerati degli indipendenti legati a mandati d'appalto con il signor CO 1, che potevano variare a dipendenza dei
compiti affidati e per i quali emettevano delle fatture una volta i lavori
terminati”, situazione che “corrisponde dunque pienamente alla definizione del
contratto d'appalto data dell'articolo 363 del codice delle obbligazioni”.
E il solo fatto che essi abbiano introdotto il 27 dicembre 2012 un'istanza
presso l'Ufficio di conciliazione in materia di lavoro di __________ (cfr. doc.
K. 7 nella mappetta celeste) non dimostra, per ciò solo, l'esistenza
di un contratto di lavoro. La censura dei reclamanti è di conseguenza irricevibile.
b) Sulla
base dei fatti accertati dal primo giudice, senza che i ricorrenti siano stati
in grado di dimostrarne la manifesta erroneità, va così verificato se la
qualifica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice sia corretta. Determinante è, al riguardo, il contenuto delle pattuizioni, che
prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti (DTF 136 III 519, consid. 3; 131 III 219, consid.
3; 129 III 667, consid. 3.1). Ora, gli elementi caratteristici
del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, l'impiego
duraturo e remunerato di un lavoratore, e soprattutto il rapporto di subordinazione,
che obbliga il lavoratore a ossequiare le direttive del datore di lavoro e gli
impone vincoli di tipo organizzativo ed economico che lo limitano nella sua
autonomia e lo astringono a rendere conto regolarmente del lavoro svolto
(sentenza del Tribunale federale 4C.76/2006 del 30 giugno 2006, consid. 6.1). Per definizione, un lavoratore può essere unicamente una persona
fisica, mentre un datore di lavoro può essere anche una persona giuridica (Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione,
n. 26 ad art. 319).
c) Nella
fattispecie, la mancanza di qualsiasi elemento sulla subordinazione dall'attore
e l'ampia autonomia dei convenuti nell'organizzazione della loro attività esclude
la pattuizione di un contratto di lavoro. Per di più i reclamanti, che hanno dichiarato
di formare una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo), non percepivano ciascuno un proprio salario, ma emettevano congiuntamente, a nome di
entrambi, fatture per le loro prestazioni (cfr. doc. K 2 nella mappetta
celeste). Tutto lascia supporre, quindi, che l'attività svolta dai convenuti
non soggiacesse alle norme sul contratto di lavoro ma fosse effettuata a titolo
indipendente.
d) Visto
quanto precede, ci si può chiedere se la qualifica come appalto effettuata dal
Giudice di pace sia nondimeno corretta tanto più che le prestazioni svolte dai
convenuti non si limitavano alla pulizia e alla
riparazione – che soggiacciono alle norme dell'appalto (sentenza del Tribunale federale 4C.231/2004 dell'8 ottobre 2004, consid. 2 con riferimenti; Chaix in: Commentaire romand, CO I, op.
cit., n. 46 ad art. 363) – ma anche all'accoglienza degli
ospiti, alla consegnare le chiavi, alla percezione delle tasse di soggiorno che
rientrano nelle caratteristiche del contratto di mandato. In
realtà, in concreto, le parti hanno pattuito un contratto innominato di natura
mista, che combina le prestazioni di entrambi i contratti citati. Quanto alla
responsabilità, ci si può chiedere se essa soggiace alle norme generali del
Codice delle obbligazioni o alle norme speciali dei singoli contratti. La
questione può rimanere indecisa per le ragioni in appresso.
e) Ora,
sia l'art. 364 cpv. 1 CO, che regge la responsabilità dell'appaltatore, sia
l'art. 398 cpv. 1 CO, che disciplina la responsabilità del mandatario, rinviano
agli art. 321a ed e CO relativa alla responsabilità del
lavoratore nel rapporto di lavoro (Chaix, op. cit., n. 2 e n. 12 ad art.
364; Werro in: Commentaire romand,
CO I, op. cit., n. 1 ad art. 398). A sua volta l'art. 321e CO, secondo
cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità
contrattuale sancito dall'art. 97 cpv. 1 CO. Questa norma presuppone la prova
del danno, della violazione di obblighi contrattuali come pure dell'esistenza
di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa
è presunta. Tocca al creditore dimostrare la sussistenza dei primi tre
requisiti, mentre al debitore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni
colpa (RtiD I-2005 pag. 820; Tercier/ Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 3398 e segg). Una volta ammessa la
responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto
a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 349, consid. 6b; sentenza del
Tribunale federale 4C.195/2004 del 7 settembre 2004, consid. 2.1).
f) I
reclamanti, che non contestano la sussistenza dei primi tre requisiti dell'art.
97.
cpv. 1 CO, sostengono che nessuna colpa può essere ascritta a RE 1. Il Giudice
di pace, soggiungono, ha erroneamente accertato che il convenuto sapeva che procedendo
alla pulizia della piscina con l'aspirapolvere vi era il rischio che il tappo consumato
fosse aspirato all'interno dello scarico. Ora, all'udienza di discussione del
17.
giugno 2013 i convenuti hanno dichiarato di avere avvisato l'attore nel mese
di ottobre 2011 “che il tappo della piscina era consumato e occorreva sostituirlo”
e che “nella primavera del 2012 sia il signor RE 1 che il
signor CO 1 si sono dati da fare per sostituire il tappo difettato. Purtroppo
la ditta L__________ non è stata in grado di fornire un nuovo tappo. Visto il
ritardo nella consegna del tappo nuovo il signor RE 1 ha fatto presente il
rischio a cui si andava incontro utilizzando l'aspirapolvere e [ha proposto]
una possibile soluzione alternativa, tuttavia non accettata dal signor CO 1”
(cfr. verbale, pag. 2). Dal canto suo l'attore ha affermato che “considerata la
segnalazione del signor RE 1”, “è partito dal presupposto che egli non avrebbe,
quindi, utilizzato l'aspirapolvere per pulire la piscina prima di sostituire il
tappo difettato” e ha negato di avergli ordinato “di utilizzare l'aspirapolvere
nonostante il rischio, bensì di avergli ordinato di cambiare il tappo (cfr.
verbale, pag. 2). In circostanze del genere l'accertamento del primo giudice,
secondo cui il convenuto era a conoscenza del rischio che correva pulendo
la piscina, non appare manifestamente errato. Su questo punto il reclamo si
rivela perciò infondato.
g) I
reclamanti asseriscono, che il convenuto, “poco importa se in qualità di
dipendente o appaltatore, ha avvisato il proprietario della necessità di
sostituire il tappo (…). Toccava quindi chiaramente a quest'ultimo attivarsi
per fare intervenire una ditta competente e non limitarsi ad addossare la
responsabilità al convenuto affermando che era suo compito procedere all'intervento”.
Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo
giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), dal fascicolo
processuale risulta che RE 1 non ha mai negato di essere stato incaricato
dall'attore di cambiare il tappo, né ha mai asserito di avere rifiutato tale
incombenza. Che poi egli non fosse in grado di provvedere personalmente a tale
mansione ma si sarebbe perciò reso necessario l'intervento di una ditta
specializzata per effettuare la sostituzione, potrà anche essere vero, ma poco
sussidia. Quanto rimproveratogli dall'attore, in effetti, non consiste nella
mancata sostituzione del tappo, ma nel fatto che, pur essendo a conoscenza dei
difetti e della mancata sostituzione, l'interessato ha pulito la piscina con
l'aspirapolvere. In tali circostanze, una qualsiasi persona diligente non si
sarebbe assunta il rischio di eseguire tale incarico, o quanto meno, avrebbe
adottato i necessari accorgimenti per evitare l'occlusione del tubo di scarico.
Sotto questo aspetto non si può ritenere errata la conclusione del primo giudice,
che ha ritenuto il convenuto negligente. Su questo punto quindi il reclamo è
destinato all'insuccesso.
5.
I
reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi
responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla
piscina. Così argomentando essi, una volta di più, non si confrontano con la
conclusione del primo giudice che li ha considerati solidalmente responsabili
del danno, poiché hanno agito congiuntamente, legati da un rapporto di società
semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO. Tale censura, non sufficientemente
motivata, è pertanto anch'essa irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
Sia
come sia, come si è detto, RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di volere essere
trattati alla stregua di una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag.
2.
in fondo). Ora, l'art. 544 cpv. 3 CO prevede che ove i soci abbiano
collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme o
per mezzo di un rappresentante, sono responsabili in solido salvo patto
contrario. In concreto, entrambi i convenuti si sono assunti impegni
contrattuali verso l'attore, nessuno di loro sostenendo l'esistenza di una
deroga né pretendendo che RE 1 abbia agito da solo. E siccome la pretesa di
risarcimento dovuta a una violazione contrattuale fonda la solidarietà passiva
dei soci (cfr. SJ 1997 pag. 400, consid. 3a; Fellmann/Müller
in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun in: Zürcher Kommentar, 2009, n. 46 ad art.
544.
CO; Pestalozzi/Hettich in:
Basler Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 544), anche sotto
questo profilo la decisione del primo giudice resiste alla critica.
6.
I
reclamanti sostengono infine di avere contestato l'importo di fr. 396.–
rivendicato dalla controparte e si dolgono che il Giudice di pace le abbia
riconosciuto fr. 271.–, nonostante non abbia provato la sua pretesa. Ora, è
vero che nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno contestato
di dovere all'attore fr. 396.–, asserendo che tale importo sarebbe già stato detratto
dal loro stipendio. È indubbio inoltre che spettava a CO 1 dimostrare il fondamento
della propria pretesa (art. 8 CC). Sennonché, all'udienza del 16 settembre
2013, i convenuti hanno riconosciuto di dovergli fr. 271.–. Ne segue che su
questo punto il giudizio impugnato va pienamente condiviso. Ciò posto il reclamo,
che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
7.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste in solido a carico dei reclamanti,
che rifonderanno alla controparte, con il medesimo vincolo, fr. 600.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.