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Decisione

16.2013.46

Contratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi

14 gennaio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi e altrettanto correttamente il Pretore li ha considerati parti al

procedimento. Su tali questioni non occorre perciò dilungarsi.

5. Il

reclamante asserisce che “se la polizia mi ha consegnato lo sfratto il 15

ottobre 2013”, il Pretore “ha emanato la sentenza il 14 ottobre ignorando gli

accordi presi tra me e il signor CO 1 dove dovevo consegnare i soldi per il 15

ottobre 2013, dandomi lo sfratto immediato” e si duole del fatto che il primo

giudice, contrariamente a quanto stabilito all'udienza, ha emanato la decisione

senza che il locatore gli abbia chiesto di farlo. Il reclamante asserisce

inoltre di essere tuttora in trattative per l'acquisto dell'appartamento.

Ora,

è vero che all'udienza di discussione del 26 settembre 2013 il Pretore aveva

proposto alle parti un accordo di pagamento rateale, il quale prevedeva in

particolare il pagamento di una prima rata di fr. 5000.– entro il 15 ottobre

Considerandi

2013.

e che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata, egli avrebbe

pronunciato lo sfratto su richiesta dell'istante. Sennonché, tale accordo non

si è mai perfezionato giacché TERZ 1, anch'essa parte al procedimento, ha

dichiarato di non accettare la proposta del Pretore (lettera del 10 ottobre

2013). E come figura chiaramente sul verbale d'udienza, in caso di mancata

conclusione dell'accordo e non in caso di mancato pagamento di una rata, l'istante

aveva espressamente chiesto che i convenuti fossero espulsi dal suo appartamento

(pag. 2). Ciò posto, nulla può essere rimproverato al Pretore, il quale in

mancanza di contestazioni sulla mora della pigione e sulla validità della

disdetta, ha pronunciato l'espulsione dall'ente locato. Di

conseguenza il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del

primo giudice, deve essere respinto.

6.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, che ha agito da solo, non si

giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza, peraltro non richiesta, le

osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo per di più causato costi

apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 350.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione a:

– Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna;

–.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.