16.2013.46
Contratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi
14 gennaio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.46
Lugano
14 gennaio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 ottobre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 15 ottobre 2013 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa SO.2013.711 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza del 19 agosto 2013 da
CO
1
anche
nei confronti di
TERZ
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 24 aprile 2001 CO 1 ha
sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
di sua proprietà a __________. Il contratto, sul quale è menzionata anche TERZ
1, prevedeva una pigione di fr. 950.– mensili oltre a fr. 50.– mensili quale
acconto per le spese accessorie. Il 10 maggio 2013 il locatore ha inviato a RE
1 e ad TERZ 1, nel frattempo diventata moglie del conduttore, una diffida di
pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 17 maggio
2013 le pigioni e le spese arretrate di complessivi fr. 15 859.75. Non avendo ricevuto
alcun pagamento, il 28 giugno 2013 egli ha notificato separatamente al
conduttore e a sua moglie, mediante l'apposito formulario ufficiale, la
disdetta del contratto per il successivo 31 luglio. I coniugi __________, che
non hanno contestato la disdetta, hanno continuato a occupare l'ente locato,
senza saldare l'importo scoperto.
B. Con istanza 19 agosto 2013 CO
1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse
ai coniugi __________ la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle sue osservazioni
6 settembre 2013 TERZ 1 ha rilevato di non aver mai firmato il contratto di
locazione e di non essere intenzionata ad assumersi il debito del marito. RE 1,
nelle sue osservazioni del 9 settembre 2013, ha dichiarato di essere in
trattative con il locatore per l'acquisto dell'ente locato e che avrebbe pagato
l'importo scoperto unitamente al prezzo della compravendita. All'udienza del 26
settembre 2013, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua richiesta
di sfratto, mentre RE 1 ha proposto di respingere l'istanza, “poiché intenzionato
a pagare gli arretrati ed a onorare l'accordo proposto dal Pretore e da lui accettato”.
C. Statuendo il 15 ottobre 2013
il Pretore ha ordinato lo sfratto immediato dei convenuti dall'appartamento di
proprietà dell'istante. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr.
200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili.
D. Con reclamo 23 ottobre 2013 RE
1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previa concessione dell'effetto
sospensivo, l'annullamento. Con decreto del 24 ottobre 2010 il presidente di
questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 7 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato
la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui
decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il valore litigioso è stato accertato in
fr. 3000.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del
rimedio, la decisione impugnata è pervenuta
al
reclamante il 16 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione è
cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 26 ottobre 2013,
salvo protrarsi al lunedì successivo 28 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto
il 23 ottobre 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente
all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio
contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento
dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta
segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3. Secondo il Pretore il fatto che il termine
di pagamento della pigione arretrata impartito ai convenuti con diffida unica del
10 maggio 2013 fosse inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 257d CO era
privo di conseguenze pratiche giacché la disdetta era stata pronunciata dall'istante
solo il 28 giugno 2013, ovvero dopo 30 giorni dalla diffida. Egli ha poi
ritenuto che il prevalersi da parte della convenuta del mancato invio separato
della diffida di pagamento costituiva un abuso di diritto, poiché in uno scritto
del 6 settembre 2013 la stessa aveva dichiarato di non volere versare alcunché
al locatore “così che pure la ricezione separata della diffida nulla avrebbe
mutato”. Considerato che il convenuto non aveva contestato la mora né si era
opposto all'istanza, il Pretore ha accolto quest’ultima, ordinando l'espulsione
immediata dei convenuti dall'appartamento dell'istante.
4. Il reclamante, riassunte le vicissitudini
relative alle lungaggini burocratiche che ostano al perfezionamento della compravendita
dell'ente locato, ribadisce che il contratto di locazione è stato sottoscritto
da lui solo e non dalla moglie. Egli rimprovera così il Pretore di avere
ignorato la lettera 6 settembre 2013, con cui sua moglie gli comunicava appunto
di non avere sottoscritto il contratto, e di averla inserita “come parte
debitrice nella citazione del 9 settembre 2013 convocandola per il 26 settembre
2013”, nonché di averle assegnato “un termine di 10 giorni per impugnare il
verbale di udienza avuto il 26 settembre 2013”. A torto.
Nella
fattispecie è vero che il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo reclamante.
Tuttavia, nella misura in cui l'appartamento in questione serve da domicilio ai
coniugi con la figlia e costituisce il luogo ove si svolge la vita comune dei
coniugi, ci si trova confrontati con un'abitazione familiare (art. 169 CC). E
un'abitazione è familiare anche
se un solo coniuge è titolare del contratto di locazione (lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2°
ed., n. 2 ad art. 273a CO). In tali circostanze, la disdetta data dal
locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta
(art. 257d CO) devono essere notificate separatamente al conduttore e al
coniuge (art. 266n CO), così come la richiesta di sfratto deve essere
promossa contro il locatario e il coniuge, anche se quest'ultimo non è titolare
del contratto di locazione (Lachat, op.
cit., n. 6 ad art. 273a CO). A ragione quindi CO 1 ha convenuto entrambi
Fatti
i coniugi e altrettanto correttamente il Pretore li ha considerati parti al
procedimento. Su tali questioni non occorre perciò dilungarsi.
5. Il
reclamante asserisce che “se la polizia mi ha consegnato lo sfratto il 15
ottobre 2013”, il Pretore “ha emanato la sentenza il 14 ottobre ignorando gli
accordi presi tra me e il signor CO 1 dove dovevo consegnare i soldi per il 15
ottobre 2013, dandomi lo sfratto immediato” e si duole del fatto che il primo
giudice, contrariamente a quanto stabilito all'udienza, ha emanato la decisione
senza che il locatore gli abbia chiesto di farlo. Il reclamante asserisce
inoltre di essere tuttora in trattative per l'acquisto dell'appartamento.
Ora,
è vero che all'udienza di discussione del 26 settembre 2013 il Pretore aveva
proposto alle parti un accordo di pagamento rateale, il quale prevedeva in
particolare il pagamento di una prima rata di fr. 5000.– entro il 15 ottobre
Considerandi
2013.
e che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata, egli avrebbe
pronunciato lo sfratto su richiesta dell'istante. Sennonché, tale accordo non
si è mai perfezionato giacché TERZ 1, anch'essa parte al procedimento, ha
dichiarato di non accettare la proposta del Pretore (lettera del 10 ottobre
2013). E come figura chiaramente sul verbale d'udienza, in caso di mancata
conclusione dell'accordo e non in caso di mancato pagamento di una rata, l'istante
aveva espressamente chiesto che i convenuti fossero espulsi dal suo appartamento
(pag. 2). Ciò posto, nulla può essere rimproverato al Pretore, il quale in
mancanza di contestazioni sulla mora della pigione e sulla validità della
disdetta, ha pronunciato l'espulsione dall'ente locato. Di
conseguenza il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle
risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del
primo giudice, deve essere respinto.
6.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, che ha agito da solo, non si
giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza, peraltro non richiesta, le
osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo per di più causato costi
apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 350.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–;
Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna;
–.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.