16.2013.47
Mancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito
28 novembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.47
Lugano
28 novembre 2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile
dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 25 ottobre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 30 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C13-001c (creditoria) promossa con petizione 25 giugno 2013 nei
confronti di
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di giugno 2012 CO
1 ha commissionato alla __________ la creazione di una calza di compressione medica
su misura per il braccio e di un guanto per la mano. Il 10 settembre 2012 __________
ha emesso una fattura di fr. 388.30. Visto il mancato pagamento da parte della
cliente, il credito è stato ceduto, l'8 febbraio 2013, a RE 1, la quale ha fatto notificare il 25 febbraio 2013 a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, a cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 25 giugno 2013 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del
circolo di Paradiso di condannare CO 1 a pagare fr. 388.30 oltre interessi al
5% dal 10 ottobre 2012, fr. 60.– per le spese del suo intervento, fr. 33.– per
le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura
di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al menzionato
PE. Il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni in cui ha chiesto
di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande.
C. Statuendo il 30 settembre
2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio
esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha
posto a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr. 120.–.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2013 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la
petizione. Nelle sue osservazioni 12 novembre 2013 CO 1 ha ribadito la sua
posizione. Così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 18 novembre 2013 le
sue osservazioni al reclamo.
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 1° ottobre 2013.
Introdotto il 25 ottobre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo il
Giudice di pace, la richiesta dell'attrice è infondata, considerato in
particolare “che le osservazioni inoltrate dalla parte convenuta in data
30.07.2013 contestano una volta in più questa fattura poiché il supporto
medico confezionato su misura doveva essere consegnato in tempi brevissimi vista
l'urgenza medica, (…); che il supporto fornito era talmente stretto che era
impossibile da indossare (…); che il supporto è stato immediatamente riportato
alla ditta __________ e questo materiale è tuttora in loro possesso dopo essere
stato spedito in Germania e rientrato due mese dopo sempre inutilizzabile; (…)
che le misure prese erano completamente sbagliate, dovute ad un più che evidente
loro errore; che pur non risultando scritti nei quali si contesta immediatamente
la fattura, rispettivamente si sollevano e notificano i difetti del prodotto
richiesto è evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato
fornito in tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a
comprova le due spedizioni in Germania”.
3. La
reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di aver respinto la
petizione fondando il suo giudizio sulle osservazioni della convenuta.
Sennonché, soggiunge, tale memoriale non le è stato trasmesso, ciò che le ha
impedito di prendere conoscenza delle contestazioni di quest'ultima e di
chiedere l'assunzione delle prove atte a confermare la propria posizione. A suo
parere, quindi, vi è stata una violazione dei suoi diritti di essere sentita e
di assumere le prove.
a) Questa
censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere
sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel
merito (DTF 137 I 197, consid. 2.2; 135 I 279, consid. 2.6.1 con
rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto
di prendere conoscenza delle osservazioni sottoposte dalle altre parti al
tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla loro
rilevanza per il giudizio (DTF 138 I 485, consid. 2.1; 138
Fatti
I 156 consid. 2.3). Spetta infatti alle
parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento
versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni.
Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare
alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF
137 I 197, consid. 2.3.1).
b) In
concreto, è indubbio che il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato un
proprio memoriale di osservazioni in cui ha proposto di respingere la petizione.
E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata.
Ora, l'affermazione della ricorrente secondo cui non ha mai visto le
osservazioni della convenuta è stata finanche ammessa dal Giudice di pace, il
quale “per svista” non le ha trasmesse all'attrice tanto che nella citazione al
Considerandi
dibattimento è stato indicato come la convenuta non avesse presentato osservazioni.
Ciò posto, l'invocata garanzia costituzionale è quindi stata disattesa di modo
che vi è stata una lesione del diritto di essere sentito dell'attrice. Tale
violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente
procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone
dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2).
c) Da
quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia
necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione
impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emani
un nuovo giudizio, previa notificazione all'attrice delle osservazioni della
convenuta, riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv.
2.
CPC) ed eventuale assunzione di nuove prove e istruttoria.
4.
Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato,
soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle all'opponente,
che si è in sostanza rimessa al giudizio di questa Camera e non può essere considerata
soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate
spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.