Lexipedia

Decisione

16.2013.47

Mancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito

28 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 156 consid. 2.3). Spetta infatti alle

parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento

versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni.

Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare

alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF

137 I 197, consid. 2.3.1).

b) In

concreto, è indubbio che il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato un

proprio memoriale di osservazioni in cui ha proposto di respingere la petizione.

E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata.

Ora, l'affermazione della ricorrente secondo cui non ha mai visto le

osservazioni della convenuta è stata finanche ammessa dal Giudice di pace, il

quale “per svista” non le ha trasmesse all'attrice tanto che nella citazione al

Considerandi

dibattimento è stato indicato come la convenuta non avesse presentato osservazioni.

Ciò posto, l'invocata garanzia costituzionale è quindi stata disattesa di modo

che vi è stata una lesione del diritto di essere sentito dell'attrice. Tale

violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente

procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone

dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2).

c) Da

quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia

necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione

impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emani

un nuovo giudizio, previa notificazione all'attrice delle osservazioni della

convenuta, riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv.

2.

CPC) ed eventuale assunzione di nuove prove e istruttoria.

4.

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato,

soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle all'opponente,

che si è in sostanza rimessa al giudizio di questa Camera e non può essere considerata

soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate

spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.