16.2013.48
Contratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
11 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.48
Lugano
11 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 novembre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 16 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 3 nella causa SE.2012.457 (contratto d'appalto)
promossa con petizione 20 novembre 2012
da
CO
1
(patrocinata
dall'avv.);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Tra fine marzo e
inizio aprile 2011 CO 1 ha eseguito alcuni lavori di riparazione al motore
della ventilazione e alla pompa della piscina posta sulla particella n. 875 RFD
di __________ appartenente a RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha trasmesso
alla proprietaria, il 12 aprile 2011, una fattura di
fr. 5653.80. Preso
atto del mancato pagamento, il 16 aprile 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE
1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr.
5653.80 oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese esecutive, al quale l'escussa
ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 20 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5653.80
oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese di esecuzione, così come il
rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni
del 10 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 14 febbraio 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 agosto 2013 l'attrice ha ridotto
la sua pretesa a fr. 3653.80, L__________, marito della convenuta, avendo nel
frattempo versato fr. 2000.–. Nel suo allegato del 29 agosto 2013 la convenuta
ha ribadito il suo punto di vista, precisando che il marito non aveva pagato
interamente la mercede poiché contestava i lavori e il loro ammontare.
C. Statuendo il 16
ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato
la convenuta a versare all'attrice
fr. 3653.80 oltre
interessi al 5% dal 10 agosto 2011 su
fr. 5653.80 e dal 25
maggio 2013 su fr. 3653.80 e ha rigettato entro tali limiti in via definitiva l'opposizione
interposta al citato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.– e le
spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 300.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice
fr. 1400.– per ripetibili.
D. Contro il giudizio
appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre
2013 per ottenere il rigetto della petizione. Il memoriale non è stato oggetto
di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata alla convenuta il 18 ottobre 2013, sicché il reclamo
introdotto il 12 novembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla
busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato dapprima che la convenuta non aveva assunto
il ruolo di committente delle opere eseguite dalla CO 1, escludendo quindi che fosse
diventata la controparte contrattuale dell'attrice . Egli ha però appurato che la
stessa doveva essere nondimeno considerata debitrice in virtù della solidarietà
fra coniugi fondata sul diritto matrimoniale. A suo parere, le condizioni poste
dall'art. 166 cpv. 2 e 3 CC erano adempiute, gli atti dimostrando che la moglie
aveva autorizzato il marito ad appaltare il lavoro alla ditta attrice in rappresentanza
dell'unione coniugale. Donde in sintesi l'accoglimento della petizione.
4.
In ripetuti passaggi
del suo memoriale la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non averle
dato la possibilità di produrre la documentazione a comprova dei motivi per i
quali la fattura non è stata saldata, il primo giudice avendole fatto intendere
che la procedura vertesse semplicemente sulla questione del suo coinvolgimento
o meno nella controversia. In realtà, l'azione promossa dall'attrice aveva
chiaramente quale oggetto l'accertamento del suo credito nei confronti della
convenuta con conseguente sua condanna al pagamento e rigetto in via definitiva
dell'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo fattole notificare.
Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante
non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che
l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte
contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre
prove. Per di più con ordinanza 26 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha ammesso
tutte le prove indicate dalla convenuta (audizioni del coniuge e di S__________).
Sulla questione non occorre dunque soffermarsi oltre, tanto meno se si pensa
che l'interessata nemmeno specifica quali prove avrebbe voluto far assumere,
ciò che rende persino impossibile determinarne la rilevanza ai fini del
giudizio.
5.
La reclamante
ribadisce di non essere debitrice nei confronti di CO 1, poiché gli accordi con
la ditta attrice sono stati presi da suo marito, essendosi lei limitata ad
aprire il cancello a un suo operaio in una sola occasione. Per il resto si
limita ad asserire che “l'impianto risulta ancora non funzionante” e a citare l'art.
368.
cpv. 2 CO, senza peraltro trarne alcuna conseguenza. Sennonché, in
concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è
stato conferito dalla convenuta, ma dal marito. Premesso ciò, la reclamante non
si confronta minimamente con la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta
aveva per finire autorizzato il marito ad agire verso l'attrice in
rappresentanza dell'unione coniugale in virtù dell'art. 166 cpv. 2 CC, ciò che
comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166
cpv. 3 CC. E ove la decisione impugnata poggi su diverse motivazioni tra loro
indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente
è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il
diritto. Nella fattispecie l'interessata non spiega perché il primo giudice
sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un
arbitrario accertamento dei fatti. Ne discende che il reclamo, non motivato a
sufficienza sotto il profilo dell'art. 321 cpv. 1 CPC, sfugge a ulteriore disamina.
6.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di
ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–
...
–
...
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.