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Decisione

16.2013.48

Contratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

11 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, il 20 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5653.80

oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese di esecuzione, così come il

rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni

del 10 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza

del 14 febbraio 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 agosto 2013 l'attrice ha ridotto

la sua pretesa a fr. 3653.80, L__________, marito della convenuta, avendo nel

frattempo versato fr. 2000.–. Nel suo allegato del 29 agosto 2013 la convenuta

ha ribadito il suo punto di vista, precisando che il marito non aveva pagato

interamente la mercede poiché contestava i lavori e il loro ammontare.

C. Statuendo il 16

ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato

la convenuta a versare all'attrice

fr. 3653.80 oltre

interessi al 5% dal 10 agosto 2011 su

fr. 5653.80 e dal 25

maggio 2013 su fr. 3653.80 e ha rigettato entro tali limiti in via definitiva l'opposizione

interposta al citato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.– e le

spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 300.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice

fr. 1400.– per ripetibili.

D. Contro il giudizio

appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre

2013 per ottenere il rigetto della petizione. Il memoriale non è stato oggetto

di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione

impugnata è stata notificata alla convenuta il 18 ottobre 2013, sicché il reclamo

introdotto il 12 novembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla

busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato dapprima che la convenuta non aveva assunto

il ruolo di committente delle opere eseguite dalla CO 1, escludendo quindi che fosse

diventata la controparte contrattuale dell'attrice . Egli ha però appurato che la

stessa doveva essere nondimeno considerata debitrice in virtù della solidarietà

fra coniugi fondata sul diritto matrimoniale. A suo parere, le condizioni poste

dall'art. 166 cpv. 2 e 3 CC erano adempiute, gli atti dimostrando che la moglie

aveva autorizzato il marito ad appaltare il lavoro alla ditta attrice in rappresentanza

dell'unione coniugale. Donde in sintesi l'accoglimento della petizione.

4.

In ripetuti passaggi

del suo memoriale la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non averle

dato la possibilità di produrre la documentazione a comprova dei motivi per i

quali la fattura non è stata saldata, il primo giudice avendole fatto intendere

che la procedura vertesse semplicemente sulla questione del suo coinvolgimento

o meno nella controversia. In realtà, l'azione promossa dall'attrice aveva

chiaramente quale oggetto l'accertamento del suo credito nei confronti della

convenuta con conseguente sua condanna al pagamento e rigetto in via definitiva

dell'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo fattole notificare.

Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante

non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che

l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte

contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre

prove. Per di più con ordinanza 26 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha ammesso

tutte le prove indicate dalla convenuta (audizioni del coniuge e di S__________).

Sulla questione non occorre dunque soffermarsi oltre, tanto meno se si pensa

che l'interessata nemmeno specifica quali prove avrebbe voluto far assumere,

ciò che rende persino impossibile determinarne la rilevanza ai fini del

giudizio.

5.

La reclamante

ribadisce di non essere debitrice nei confronti di CO 1, poiché gli accordi con

la ditta attrice sono stati presi da suo marito, essendosi lei limitata ad

aprire il cancello a un suo operaio in una sola occasione. Per il resto si

limita ad asserire che “l'impianto risulta ancora non funzionante” e a citare l'art.

368.

cpv. 2 CO, senza peraltro trarne alcuna conseguenza. Sennonché, in

concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è

stato conferito dalla convenuta, ma dal marito. Premesso ciò, la reclamante non

si confronta minimamente con la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta

aveva per finire autorizzato il marito ad agire verso l'attrice in

rappresentanza dell'unione coniugale in virtù dell'art. 166 cpv. 2 CC, ciò che

comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166

cpv. 3 CC. E ove la decisione impugnata poggi su diverse motivazioni tra loro

indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente

è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il

diritto. Nella fattispecie l'interessata non spiega perché il primo giudice

sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un

arbitrario accertamento dei fatti. Ne discende che il reclamo, non motivato a

sufficienza sotto il profilo dell'art. 321 cpv. 1 CPC, sfugge a ulteriore disamina.

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di

ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

...

...

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.