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Decisione

16.2013.49

Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso

22 maggio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 16 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Sessa per ottenere il pagamento di fr. 2657.70 netti oltre

interessi al 5% dal 1° novembre 2012, importo corrispondente alla differenza

tra il salario netto versato da settembre 2011 ad agosto 2012 calcolato al

cambio fisso di € 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile. Nelle

sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. Il Giudice di pace ha congiunto la causa per l'istruttoria con

quelle promosse da altri due ex dipendenti contro la medesima RE 1 (incarti 08-09/2013).

All'udienza del 24 aprile 2013 le parti hanno confermato le rispettive

posizioni. Acquisiti agli atti i verbali relativi all'audizione testimoniale dell'amministratore

della società e di vari dipendenti sentiti nell'ambito di due cause per fatti

analoghi pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, alla successiva

udienza del 16 ottobre 2013 le parti hanno rinunciato alla discussione finale.

C. Statuendo il 23 ottobre 2013

il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato la RE 1 a pagare a CO

1 fr. 2657.70 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012. Le spese, con una tassa

di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

D. Contro la decisione appena

citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2013

chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione. Nella

sua risposta del 2 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 24 ottobre 2013, di modo

che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 25 ottobre 2013 e

sarebbe scaduto sabato 23 novembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 25

novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 novembre 2013, il reclamo

è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace ha accolto la petizione, considerando che: “il cambio medio

Euro - CHF nel corso del 2011 si è situato attorno al 1.2307, con una punta minima

al 01.08.2011 di 1.1165; per contrastare la continua discesa del corso a più

riprese gli ambienti economici e politici, avevano richiesto l'intervento della

Banca Nazionale Svizzera (BNS) a sostegno della nostra valuta, notizia

ampiamente ripresa dai mezzi di comunicazione. In data 06 settembre 2011 la BNS

ha fissato il cambio a 1.20 e nei giorni successivi, la soglia di oscillazione

si è situata tra 1.2074 e 1.2181; il cambio di 1.42, proposto e fatto sottoscrivere

al dipendente è manifestamente sproporzionato rispetto alle quotazioni di quei

giorni e a sfavore del dipendente, anche alla luce delle preannunciate

intenzioni della BNS, tra l'altro indirettamente citate nell'accordo. Ne

consegue in modo evidente che detta sproporzione, si configura come un

riportare sul lavoratore il rischio di impresa ed una sua partecipazione al

risultato negativo, in questo caso di cambio, prassi non ammissibile e per

certi versi discriminatoria rispetto a chi percepiva il salario in CHF; l'aspetto

del rischio cambio (quindi rischio impresa) emerge in modo molto chiaro anche

dalla testimonianza del Sig. L__________, proprietario della RE 1, “questo

lo si desume dal fatto che esportavamo il 70% delle nostre merci nella comunità

Europea con listini a 1.45 di tasso cambio… ciò nonostante ci siamo ritrovati

ad una carenza importante di fondi in franchi Svizzeri. Questione che ci

induceva ad attingere alla provvista di euro perdendo il 35% del valore venduto”

(verbale di udienza Pretura 11.09.2013); il potere di acquisto del dipendente

frontaliero della RE 1, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte

convenuta, è palesemente stato intaccato con l'applicazione del pagamento in

Euro ad un cambio del 1.42. Se fosse rimasto in CHF, agli uffici cambi avrebbe

potuto usufruire di un cambio di conversione molto più favorevole ed alla

quotazione del giorno; dato per scontato che l'accordo sia stato firmato liberamente

dal dipendente, è pur vero che una certa pressione psicologica indiretta ci sia

stata, sotto forma di sudditanza del dipendente rispetto al datore di lavoro (rischio

perdita posto di lavoro), come emerge anche dalle testimonianze rese (verbali

di udienza in pretura 11.09.2013-05.07.2013-29.05.2013)”.

4.

La reclamante censura la

violazione del principio della libertà contrattuale (art. 1 CO) in relazione

alla fissazione del salario (art. 322 CO), asserendo che, contrariamente a

quanto stabilito erroneamente dal primo giudice, l'accordo concernente il pagamento

del salario in Euro, non è stato da lei “proposto e fatto sottoscrivere” al

lavoratore, ma è stato pattuito liberamente di comune accordo. A suo avviso,

“anche se si valutasse la fattispecie dal punto di vista dell'eventuale

legittimità della modalità di pagamento, che in effetti configura una

diminuzione del salario se si considerasse la valuta Euro al corso del mercato,

l'accordo sarebbe pienamente valido” e non violerebbe l'art. 341 cpv. 1 CO,

perché “riguarda solo i versamenti futuri, ovvero successivi al suo perfezionamento”.

5.

a) L'art.

322.

cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro paghi al lavoratore il salario

convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto

collettivo. La remunerazione del lavoratore è retta dal principio della libertà

contrattuale (art. 1 e 19 CO) nel senso che le parti possono liberamente

stabilire l'importo del salario. Questa libertà può tuttavia essere limitata da

prescrizioni di diritto pubblico o da clausole salariali di un contratto

normale di lavoro (CNL) o di un contratto collettivo di lavoro (CCL). In

particolare, se il rapporto di lavoro è assoggettato a un contratto collettivo,

che prevede una retribuzione minima obbligatoria superiore all'importo

figurante nel contratto individuale di lavoro, tale retribuzione sostituisce il

salario pattuito tra le parti (Danthe

in: Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad. art. 322 consid. 12-14;

DTF 122 III 112, consid. 4b). L'art.

357.

cpv. 2 CO prevede infatti la nullità degli accordi fra datori di lavoro e

lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano a disposizioni

imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari minimi – salvo

il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza inc. 16.2002.76

del 7 aprile 2003, consid. 5 con riferimenti; Bruchez

in: Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art. 357 consid. 20).

Giusta l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può inoltre rinunciare validamente

ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto

collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione,

pag. 456 seg.; Streiff/Von Kaenel/Rudolf,

Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 2 ad art. 341 CO). La contravvenzione di questa

norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 7 ad art. 341 CO; II CCA,

sentenza inc. 12.2011.178 del 24 ottobre

2011, consid. 4c).

b) Secondo

l'art. 323b cpv. 1 CO il pagamento del salario deve avvenire in moneta

legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di

derogare al pagamento del salario in franchi svizzeri è stata introdotta in

occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in

moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei

contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio

del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1969 II 177, 267-268). Il

versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i

salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi

di lavoro (cfr. Comunicato del Consiglio federale del 16 settembre 2011

relativo alle mozioni dei consiglieri nazionali Corrado Pardini (11.3534) e

Meinrado Robbiani (11.3608); Hänni

in: Perspectives et risques de nouveautés

juridiques 2011/2012, Droit du travail et de la prévoyance, L'employeur à l'ère

du franc fort, pag. 137 e 138).

c) Per

quanto concerne i lavoratori stranieri in Svizzera, l'art. 22 della legge

federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 141.20) dispone che uno

straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se

sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località,

nella professione e nel settore. Secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno

1999.

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i

suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), in conformità delle

disposizioni degli Allegati I, II e III, i cittadini di una parte contraente

che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono

oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione

fondata sulla nazionalità. L'art. 4 ALC dispone inoltre che il diritto di

soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni

dell'art. 10 ALC e conformemente alle disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art.

7.

cpv. 1 lett. a ALC ribadisce questo concetto che è a sua volta esplicitato

all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell'altra

parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso

da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le

condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione,

licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. Il divieto di discriminazione riguarda sia la discriminazione diretta

che quella indiretta, ossia ogni differenziazione esplicitamente basata sulla

nazionalità così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, a

seguito dell'applicazione di altri criteri di distinzione, porta di fatto al

medesimo risultato senza che ciò sia giustificato da circostanze oggettive (DTF

130.

I 26, consid. 3.2; Borghi, La

libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, n. 61 e

segg. ad art. 2 ALC, con riferimenti; Tribunale cantonale amministrativo,

sentenza inc. 52.2010.436 del 2 luglio 2012, consid. 4.1).

6.

Ora, che la determinazione

del salario sia retta di principio dalla libertà contrattuale è vero (DTF 129

III 281, consid. 3.1). Così come è indubbia la facoltà di pattuire tra datore

di lavoro e dipendente una riduzione di salario (sentenza del Tribunale federale

4A_552/2013 del 4 marzo 2014, consid. 4.1) nel

caso in cui il rapporto di lavoro non sia assoggettato a un contratto normale o

a un contratto collettivo che preveda una retribuzione minima obbligatoria

(cfr. consid. 5a). Nella fattispecie, ancorché la questione

sia controversa, è possibile che i lavoratori abbiano sottoscritto liberamente

e senza imposizioni l'accordo del 30 agosto 2011. Resta il fatto che l'assoggettamento

del rapporto di lavoro tra le parti al contratto collettivo aziendale di lavoro

è pacifica, sicché il versamento del salario in valuta estera non esonerava il

datore di lavoro dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nel

contratto collettivo di lavoro stipulato dalla RE 1 con l'RA 1 (doc. E). E in

concreto, nemmeno la reclamante pretende che con il pagamento del salario in

Euro il lavoratore si vedeva garantito la retribuzione minima prevista dal

contratto collettivo.

D'altronde non è tanto il

pagamento in Euro a essere in discussione, ma il tasso di cambio applicato dal

datore di lavoro. Per tacere del fatto che il pagamento del salario in un altra

moneta andrebbe fatto al corso del giorno della scadenza e non sulla base di

una media decennale, non spetta al lavoratore – ma al datore di lavoro –

sopportare il rischio d'esercizio dell'impresa dovuto alla variazione dei cambi

della moneta (art. 324 CO). Poco importa pertanto che la crisi dell'azienda

fosse dovuta al fatto che a un certo punto essa si è trovata con “una carenza

importante di fondi in franchi svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere

alla provvista di Euro perdendo il 35% del valore del venduto” (deposizione di__________

L__________ dell'11 settembre 2013). Per di più, la reclamante non pretende che

per far fronte alla crisi anche con i lavoratori indigeni si sia proceduto a

una riduzione del salario. Applicata ai soli lavoratori frontalieri italiani,

la misura configura una violazione del principio di non discriminazione sancito

dall'art. 2 ALC ed è pertanto nulla (art. 9 cpv. 4 Annesso I ACL; Danthe

in: op. cit., ad. art. 323b consid. 9). E al riguardo, poco

importa che per la reclamante i lavoratori frontalieri sono stati messi nella

situazione che era la loro alla stipulazione del contratto. Nelle circostanze descritte

il reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto.

7.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un rappresentate, un'adeguata indennità

a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Sessa.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.