16.2013.5
Contratto di lavoro – fine del rapporto di lavoro - rapporti di lavoro di durata indeterminata e di durata determinata
3 marzo 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.5
Lugano
3 marzo 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2013 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa l'11 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 45/C/12/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione
del 25 aprile 2012 nei confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 2010 la CO 1 ha assunto per l'anno scolastico 2010/2011 RE 1 in qualità di insegnante per la scuola elementare
con uno stipendio mensile lordo di fr. 4200.–. La convenzione di lavoro
sottoscritta tra le parti prevedeva quanto segue:
Il
contratto è valido:
–
dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, qualora la maestra – a fine giugno
2011 – intendesse sospendere la propria collaborazione;
–
dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, invece, se conferma la propria
collaborazione almeno per l'anno successivo.
Il 24 giugno 2011 la direzione
dell'CO 1 ha comunicato alla docente la cessazione del rapporto di lavoro
confermando “quanto stabilito nella convenzione di lavoro e cioè che il
rapporto di lavoro terminerà il 30 giugno 2011”. In una lettera del 29 agosto 2011 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha contestato il mancato
rinnovo del contratto di lavoro e ha chiesto se vi fosse la possibilità di
continuare il rapporto di lavoro e ha rivendicato il pagamento dello stipendio per
Fatti
i mesi di luglio e agosto 2011. L'CO 1 le ha riconosciuto lo stipendio fino a
fine luglio 2011, senza però assumerla per il nuovo anno scolastico. RE 1 si è quindi
annunciata alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,
dalla quale ha percepito le relative indennità per il mese di agosto 2011, per
un totale di fr. 3281.90 netti.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire il 16 aprile 2012, con petizione 25 aprile 2012 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il
pagamento di fr. 4200.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2011 (incarto n.
45/C/12/PE). Il 10 maggio 2012 anche la Cassa cantonale di assicurazione contro
la disoccupazione, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29
LADI, si è rivolta al medesimo Giudice di pace per ottenere dalla CO 1 la
rifusione di fr. 3087.90 versati alla dipendente (incarto n. 48/C/12/PE). Il
Giudice di pace ha congiunto le cause per l'istruttoria e per il giudizio.
Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2012, completate il 4 giugno successivo, la
convenuta ha proposto di respingere le petizioni.
C. Statuendo l'11 gennaio 2013 con
un'unica decisione il Giudice di pace ha respinto le istanze, ponendo la tassa
e le spese di giustizia per le due azioni, di complessivi fr. 250.–, a carico
dello Stato del Cantone Ticino e compensando le indennità.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2013 chiedendo
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione. Il
reclamo non è stato oggetto di notificazione. Con osservazioni 18 marzo 2013 la
CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha menzionato gli art. 221 e 223 CPC previsti per
la procedura ordinaria così come l'art. 210 cpv. 2 CPC concernente la procedura
di conciliazione. L'indicazione di tali norme denota una certa confusione
giacché trattandosi di vertenze con un valori litigiosi inferiori a fr. 30
000.
–la procedura è quella semplificata degli art. 243 segg. CPC in esito alla quale
le decisioni sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
a questa Camera (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata
è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 14 gennaio 2013, sicché il
reclamo, introdotto l'11 febbraio 2013, è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Il giudice di pace ha
respinto l'istanza poiché “malgrado si ritiene si trattasse di un contratto a
termine con disponibilità al proseguimento, la signora è stata alle dipendenze
per 9 mesi dove il rapporto di lavoro necessita di un mese di disdetta da ambo
le parti; se le stesse non hanno rispettivamente confermato l'intenzione a
continuare, si ritiene che il rapporto di lavoro cessi; ma poiché è necessario
informare [del]la propria intenzione sia in un senso che nell'altro, ecco che
la lettera dell'CO 1 del 21 [recte 24] giugno 2011 dà corretta disdetta in
ossequio all'art. 335c CO che prevede il mese di preavviso che porta il
rapporto di lavoro a cessare per la fine di luglio 2011, così come è stato poi
riconosciuto”.
4.
La reclamante contesta l'applicazione
dell'art. 335c CO sostenendo che le parti hanno concluso un contratto di
lavoro di durata determinata che prevedeva due possibili termini a dipendenza
della sua sola volontà: se a fine giugno 2011 avesse manifestato la sua volontà
nel sospendere la propria collaborazione con la scuola, il contratto sarebbe
terminato al 30 giugno 2011, in caso contrario al 31 agosto 2011 e, dato che ha
sempre confermato la propria disponibilità a continuare il rapporto di lavoro
anche per l'anno scolastico successivo, il contratto è terminato a fine agosto 2011. L'opponente ribadisce invece che la relazione contrattuale è terminata il 30 giugno 2011, contestando
che la reclamante abbia confermato la propria disponibilità per l'anno successivo
e sostenendo che il salario versato per il mese di luglio 2011 in realtà non era dovuto.
a) In
concreto, la convenzione di lavoro sottoscritta dalle parti prevedeva una
prima validità dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 “qualora la maestra – a
fine giugno 2011 – intendesse sospendere la propria collaborazione” e una seconda
dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 “se conferma la propria collaborazione
almeno per l'anno successivo”. Il Regolamento dell'CO 1, parte integrante del
contratto, prevede invece che “La durata del contratto è annuale (dal 1° settembre
al 30 giugno, data di scadenza) per i docenti di prima assunzione (incaricati),
per i quali è previsto un periodo di prova di tre mesi, durante i quali il
rapporto di lavoro può essere disdetto da una o da entrambe le parti senza
preavviso.” (art. 3.1, doc. B).
b) Ora,
i rapporti di lavoro di durata indeterminata sono quelli la cui durata non è
prestabilita e la cui cessazione – fatte salve la risoluzione immediata per
gravi motivi e la risoluzione convenzionale – è subordinata a disdetta, che può
essere data da ciascuna delle parti (cfr. art. 335 cpv. 1 CO; messaggio del
Consiglio federale del 9 maggio 1984 relativo alla revisione del Codice delle
obbligazioni sull'iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori
dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle
disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle
obbligazioni, FF 1984 II pag. 537 ). Un contratto che non rispetta i criteri
applicabili ai contratti di durata determinata è considerato di durata
indeterminata, anche se le parti, in maniera erronea, lo hanno qualificato un
contratto di durata determinata (Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 8 ad. art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008,
pag. 436; Stahelin, Zürcher
Kommentar, 1996, pag. 478, n. 16 ad art. 334 CO). Per l'art. 335c cpv. 1
CO, dopo il tempo di prova, il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un
mese.
c) I
rapporti di lavoro di durata determinata propriamente detti sono invece quelli
che terminano automaticamente, senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO), la cui
durata può essere prevista dalla legge (come per il contratto di tirocinio) o
risultare dalla natura del contratto o essere convenuta tra le parti. Quando le
parti subordinano la cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro,
la durata del contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento
risolutivo non può dipendere dall'influsso di una sola parte (cfr. messaggio
del Consiglio federale, loc. cit., pag. 534). In effetti, ciò sarebbe contrario
alla regola prevista dall'art. 335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di
disdetta devono essere identici per le due parti. In tal caso, il contratto è considerato come un contratto
di durata indeterminata (Carron,
Commentaire du contrat de travail, Berna, 2013, n. 12 ad art. 334; Wyler, op. cit., pag. 437).
d) Quando
le parti pattuiscono una durata minima (per esempio “il rapporto di lavoro dura
almeno sino alla fine dell'anno” o “il rapporto di lavoro inizia il 1° gennaio
e può essere disdetto per il 31 dicembre, con preavviso di un mese”), non si è
in presenza di un rapporto di lavoro di durata determinata, bensì di un rapporto
di lavoro di durata indeterminata (o di un contratto di durata determinata
impropriamente detto). Infatti, anche se la disdetta è esclusa per un periodo
determinato, il contratto deve nondimeno essere sciolto rispettando il termine
di disdetta contrattuale o legale. Se è pattuita una durata massima (per
esempio “il rapporto di lavoro termina il più tardi il 31 dicembre 2016” o “il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, con preavviso di due mesi;
se nessuna parte lo disdice, termina il 30 giugno 2016”) le parti possono, durante questo periodo, disdire il contratto osservando i termini e le
scadenze contrattuali o legali. Ove nessuna delle parti dia la disdetta, il
rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza della durata massima
pattuita (cfr. messaggio del Consiglio federale, loc. cit., pag. 535).
e) Nella
fattispecie, entrambe le parti ritengono di avere stipulato un contratto a
tempo determinato che prevedeva una durata fino al 30 giugno o fino 31 agosto 2011, a seconda se la maestra confermava o meno la propria disponibilità a lavorare per la scuola per
l'anno seguente. La cessazione del rapporto di lavoro era subordinata perciò
alla sola volontà di RE 1 di proseguire nella collaborazione con l'Istituto
scolastico. Sennonché l'elemento che mette fine a un contratto di durata determinata
non può dipendere dall'influsso di una sola parte. In tali circostanze, il
contratto in esame non è di durata determinata ma indeterminata che prevedeva
una durata minima e una massima. Al termine del periodo minimo, in concreto il
30.
giugno 2011, tale contratto poteva essere disdetto rispettando il termine di
un mese (art. 335c CO), fermo restando che la cessazione del rapporto di
lavoro ha avuto effetto solo con il 31 luglio 2011 (cfr. Aubert, Commentaire Romand, CO I,
Basilea 2006. n. 6 ad art. 335c). Ciò posto il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, deve essere respinto.
5.
La procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace del circolo
di Lugano Ovest;
– Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione, Lugano.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.