16.2013.53
Contratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede proc
5 febbraio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.53
Lugano
5 febbraio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 novembre 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 30 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa E13-016C (contratto di telefonia) promossa con istanza 20 agosto 2013 da
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 5 ottobre 2010 RE 1 ha
concluso con __________ un contratto di telefonia mobile;
che nel corso del 2012 __________,
preso atto del mancato pagamento di quattro fatture, ha comunicato alla cliente
la disdetta anticipata del contratto, applicando la tassa prevista contrattualmente
per i casi di rescissione anticipata;
che il 9 novembre 2012 __________
ha ceduto a CO 1 il proprio credito vantato nei confronti di RE 1;
che il 25 gennaio 2013 CO 1 ha
fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 1__________0 dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1721.95 oltre interessi
al 5% dal 7 gennaio 2013 a titolo di “saldo scoperto …”, così come l'incasso di
fr. 285.– per “morosità”, di fr. 90.– per “spese varie”, di fr. 22.95 per “interessi”
e di fr. 83.55 per le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza 20 agosto 2013 CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di
convocare un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE 1 il pagamento
dell'importo posto in esecuzione oltre a fr. 400.– per le spese legali, così
come il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione,
di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC;
che all'udienza del 9 ottobre
2013 indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha ribadito le
sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione;
che statuendo il 30 ottobre 2010
il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l'istanza, obbligando
la convenuta a pagare all'istante fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7
gennaio 2013 e fr. 83.55 di spese esecutive, rigettando per tale importo in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 140.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 100.–;
che con scritto 18 novembre 2013 RE
1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato, chiedendo la “revisione
dell'istanza del Giudice di pace di Paradiso per poter dimostrare le mie
ragioni con prove chiare e inconfutabili”;
che l'atto non è stato oggetto di
notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 31 ottobre 2013
e pertanto il reclamo, datato 18 novembre ma consegnato alla Posta svizzera il
29 novembre 2013, è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato
(art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.
1411);
che secondo il Giudice di
pace “la documentazione prodotta da parte attrice (contratto, condizioni
generali, estratto conto del 08.04.2013, plico fatture) attesta il ben fondato
della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito principale nei
confronti della parte convenuta”;
che preliminarmente la reclamante
lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita, sostenendo di non
avere ricevuto dal Giudice di pace “copia dei documenti che CO 1 avrebbe mandato
in allegato come da lettera del Giudice di pace datata 30.10.2013”, ma
unicamente la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013, la
quale non conteneva “nessun tipo di informazioni e visto che negli stessi
giorni avevo ricevuto la convocazione per un precetto per la tassa sui cani (…)
non mi sono accorta che faceva riferimento a CO 1 (…);
che per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità
di conciliazione è tenuta a notificare senza indugio l'istanza alla controparte
e nel contempo a citare le parti all'udienza di conciliazione;
che
in concreto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, dagli atti
risulta come il Giudice di pace le abbia notificato mediante invio raccomandato
non solo la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013 (cfr.
tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________), ma anche il
rinvio di udienza del 5 settembre 2013, il quale risulta esserle stato recapitato
il 13 settembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio
__________);
che le menzionate citazioni datate
30 agosto e 5 settembre 2013 facevano chiaramente riferimento a CO 1, così come
all'istanza di conciliazione da lei promossa il 20 agosto 2013 nei confronti di
RE 1 e avvertivano le parti delle conseguenze in caso di mancata comparizione all'udienza
Considerandi
riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC;
che i motivi addotti dalla reclamante
non giustificano la mancata attenzione che avrebbe dovuto prestare agli atti
ricevuti;
che in merito al rimprovero al
primo giudice di non averle inviato copia dell'istanza e dei relativi documenti
annessi, è possibile che malgrado la citazione 30 agosto 2013 li indicasse
quali allegati, non siano poi stati recapitati alla destinataria;
che, in circostanze del genere, ove
il primo giudice avesse effettivamente dimenticato per disattenzione di
accludere alla citazione gli allegati in essa menzionati, incombeva alla convenuta,
in virtù del principio che impone alle parti un comportamento conforme alla
buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100), farsi parte diligente e chiedere al
Giudice di pace di inviarle i documenti mancanti;
che la reclamante sostiene di non
avere “ricevuto nessuna comunicazione del rigetto alla mia opposizione e che CO
1.
avesse chiesto il proseguimento del precetto” e rileva “che la persona a cui
viene fatto il precetto debba ricevere copia del rigetto alla sua opposizione
con copia di tutta la documentazione inviata da chi ha fatto il precetto che
abbia il diritto di rispondere con la sua documentazione e successivamente se
il giudice di pace non riesce a stabilire chi abbia effettivamente ragione si
venga convocati”, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto;
che nella fattispecie l'istante
non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al
precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 25 gennaio 2013 (cfr.
251.
lett. a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di
mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212
cpv. 1 CPC;
che, come risulta dal verbale di
udienza 9 ottobre 2013, il primo giudice, constatata la mancata comparsa della
convenuta, ha accolto la richiesta dell'istante di procedere con la decisione
di merito;
che, in tali circostanze, nulla
può essere rimproverato al Giudice di pace, il quale, accertata l'esistenza e l'esigibilità
della pretesa dell'istante, ha condannato la convenuta al pagamento del credito
posto in esecuzione, rigettando poi l'opposizione al precetto esecutivo interposta
dall'escussa;
che
per il resto la reclamante si limita a esporre, per la prima volta in questa
sede, la propria versione dei fatti e le ragioni per le quali non ha pagato
l'importo richiestole, ciò che però non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC
vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che in definitiva il reclamo, non
avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve
essere respinto;
che in siffatte circostanze, il
reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG, la causa non
ponendo una questione di principio né essendo di rilevante importanza;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.