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Decisione

16.2013.53

Contratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede proc

5 febbraio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 31 ottobre 2013

e pertanto il reclamo, datato 18 novembre ma consegnato alla Posta svizzera il

29 novembre 2013, è tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato

(art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto

palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.

1411);

che secondo il Giudice di

pace “la documentazione prodotta da parte attrice (contratto, condizioni

generali, estratto conto del 08.04.2013, plico fatture) attesta il ben fondato

della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito principale nei

confronti della parte convenuta”;

che preliminarmente la reclamante

lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita, sostenendo di non

avere ricevuto dal Giudice di pace “copia dei documenti che CO 1 avrebbe mandato

in allegato come da lettera del Giudice di pace datata 30.10.2013”, ma

unicamente la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013, la

quale non conteneva “nessun tipo di informazioni e visto che negli stessi

giorni avevo ricevuto la convocazione per un precetto per la tassa sui cani (…)

non mi sono accorta che faceva riferimento a CO 1 (…);

che per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità

di conciliazione è tenuta a notificare senza indugio l'istanza alla controparte

e nel contempo a citare le parti all'udienza di conciliazione;

che

in concreto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, dagli atti

risulta come il Giudice di pace le abbia notificato mediante invio raccomandato

non solo la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013 (cfr.

tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________), ma anche il

rinvio di udienza del 5 settembre 2013, il quale risulta esserle stato recapitato

il 13 settembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio

__________);

che le menzionate citazioni datate

30 agosto e 5 settembre 2013 facevano chiaramente riferimento a CO 1, così come

all'istanza di conciliazione da lei promossa il 20 agosto 2013 nei confronti di

RE 1 e avvertivano le parti delle conseguenze in caso di mancata comparizione all'udienza

Considerandi

riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC;

che i motivi addotti dalla reclamante

non giustificano la mancata attenzione che avrebbe dovuto prestare agli atti

ricevuti;

che in merito al rimprovero al

primo giudice di non averle inviato copia dell'istanza e dei relativi documenti

annessi, è possibile che malgrado la citazione 30 agosto 2013 li indicasse

quali allegati, non siano poi stati recapitati alla destinataria;

che, in circostanze del genere, ove

il primo giudice avesse effettivamente dimenticato per disattenzione di

accludere alla citazione gli allegati in essa menzionati, incombeva alla convenuta,

in virtù del principio che impone alle parti un comportamento conforme alla

buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100), farsi parte diligente e chiedere al

Giudice di pace di inviarle i documenti mancanti;

che la reclamante sostiene di non

avere “ricevuto nessuna comunicazione del rigetto alla mia opposizione e che CO

1.

avesse chiesto il proseguimento del precetto” e rileva “che la persona a cui

viene fatto il precetto debba ricevere copia del rigetto alla sua opposizione

con copia di tutta la documentazione inviata da chi ha fatto il precetto che

abbia il diritto di rispondere con la sua documentazione e successivamente se

il giudice di pace non riesce a stabilire chi abbia effettivamente ragione si

venga convocati”, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto;

che nella fattispecie l'istante

non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al

precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 25 gennaio 2013 (cfr.

251.

lett. a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di

mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC;

che, come risulta dal verbale di

udienza 9 ottobre 2013, il primo giudice, constatata la mancata comparsa della

convenuta, ha accolto la richiesta dell'istante di procedere con la decisione

di merito;

che, in tali circostanze, nulla

può essere rimproverato al Giudice di pace, il quale, accertata l'esistenza e l'esigibilità

della pretesa dell'istante, ha condannato la convenuta al pagamento del credito

posto in esecuzione, rigettando poi l'opposizione al precetto esecutivo interposta

dall'escussa;

che

per il resto la reclamante si limita a esporre, per la prima volta in questa

sede, la propria versione dei fatti e le ragioni per le quali non ha pagato

l'importo richiestole, ciò che però non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC

vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che in definitiva il reclamo, non

avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata

valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve

essere respinto;

che in siffatte circostanze, il

reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG, la causa non

ponendo una questione di principio né essendo di rilevante importanza;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.