16.2013.54
Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo
15 dicembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.54
Lugano
15 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 dicembre 2013 presentato da
RE 1
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 29 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona nella causa n. SE.2013.36 (locazione) promossa con petizione 21 marzo 2013 nei
confronti di
CO
1
(rappresentata
da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 settembre
2011 RE 1 e RE 2, in qualità di conduttori, e la società __________ AG (Zurigo),
quale locatrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione a tempo
indeterminato avente per oggetto un appartamento di 5 ½ locali in uno stabile di
proprietà di quest'ultima a __________ per un canone di locazione di fr. 1340.–
mensili, oltre fr. 250.– mensili di acconto spese accessorie. In seguito
all'acquisto dell'immobile, la società CO 1 è subentrata in qualità di
locatrice nel contratto. Nei mesi di settembre e novembre 2012, i conduttori hanno
segnalato alla locatrice diversi difetti nell'ente locato, in particolare schiamazzi
notturni e danni causati da terzi, così come la violazione del dovere di buon
vicinato da parte di altri inquilini.
B. Nel dicembre 2012 RE 1
e RE 2 hanno iniziato a depositare le pigioni all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Giubiasco e con istanza 11 gennaio 2013 hanno chiesto
allo stesso Ufficio di convocare la CO 1 al fine di ottenere la riduzione della
pigione del 20% per i disagi subiti a seguito della carente manutenzione dell'ente
locato, il rimborso dei costi sostenuti in seguito a lavori di riparazione, il rimborso
del conguaglio degli ultimi due anni e la riduzione della pigione in funzione
della diminuzione del tasso ipotecario. All'udienza del 12 marzo 2013 le parti hanno
unicamente pattuito il deposito delle pigioni dovute per i mesi da dicembre 2012 a marzo 2013, per un totale di fr. 6360.–. L'autorità di conciliazione ha preso atto della
mancata conciliazione e rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 21 marzo 2013 RE 1 e RE 2 hanno convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere il pagamento di complessivi
fr. 9666.– così ripartiti:
a) la
riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un anno, per un
totale di fr. 3816.– per disagi subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento;
b) fr.
800.– per rimborso spese sopportate per la pulizia dell'appartamento;
c) fr.
1000.– per rimborso conguaglio degli ultimi due anni;
d) la
riduzione retroattiva della pigione in funzione della diminuzione del tasso
ipotecario, cifrata in fr. 1200.–;
e) fr.
850.– riconosciuti dal Giudice di pace;
f) fr.
2000.– a titolo di indennità.
Nelle sue osservazioni del 6
maggio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 24 settembre 2013, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le
rispettive posizioni.
D. Statuendo
il 29 ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della
petizione, ha obbligato la convenuta a versare agli attori fr. 188.35. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
100.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 100.–.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 2 dicembre 2013 in cui chiedono – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere integralmente la petizione o quanto meno di accoglierla per fr.
6468.40. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2014 la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione
impugnata è pervenuta agli attori il 31 ottobre 2013. Iniziato a decorrere il
giorno successivo, il termine sarebbe scaduto sabato 30 novembre 2013 salvo poi
prorogarsi a lunedì 2 dicembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo
giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in
esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3. Il Pretore aggiunto ha
respinto le richieste di riduzione della pigione del 20% dall'inizio del
contratto e per un anno, per un totale di fr. 3816.–, per disagi subiti per
mancata corrente manutenzione dell'appartamento (lettera a) e di fr. 800.– per
rimborso spese sopportate per la pulizia dell'appartamento (lettera b), rilevando
che le pretese erano già state sollevate dai conduttori in una lettera del 13
aprile 2011 ma che, salvo la verniciatura del lato interno della porta
d'entrata e un ritocco dello stipite della porta WC ancora da sistemare, RE 1
aveva confermato il 27 maggio 2011 che le altre pendenze evidenziate in quella
lettera era state risolte. E, per il primo giudice, tali pretese non potevano
più essere riproposte poiché in contrasto con il principio della buona fede.
Egli ha poi soggiunto che una riduzione della pigione non entrava in linea
di conto nemmeno per le verniciature non ancora effettuate poiché gli attori
non ne avevano eccepito la mancata esecuzione. Quanto agli schiamazzi notturni e
ai problemi con i vicini, il primo giudice ha ritenuto che gli stessi, non essendo
stati sufficientemente comprovati nella durata, responsabilità e collocazione
nel tempo, non giustificavano una riduzione del canone di locazione.
4. Relativamente alla pretesa
volta alla riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un
anno, di complessivi
fr. 3816.–, per disagi
subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento, dagli atti risulta
che, sulla lettera del 23 maggio 2011 della locatrice in risposta alle
lamentele espresse dagli inquilini il 13 aprile 2011 figura la seguente dichiarazione
(doc. D):
“27 maggio 2011 ore 12:00,
Visti:
Ancora
da sistemare
●
Verniciatura porta entrata lato interno
●
Verniciatura ritocco stipite porta WC
Con
la presente si dichiara evase le pendenze nella raccomandata del 13.04.2011.
In
fede (firma RE 1)”
a) Per
Fatti
i reclamanti, tale annotazione, redatta da __________ B__________,
amministratore di RA 1 non è valida sia perché essa non è stata firmata anche da
RE 2, sia perché RE 1, pur avendola sottoscritta, intendeva riferirsi
unicamente alle “verniciature”, non essendosi accorto dell'ultima frase “con la
presente si dichiara evase le pendenze nella raccomandata del 13.04.2011”. Se
non che, tali obbiezioni non sono state sollevate davanti al primo giudice e
sono pertanto nuove. In tale misura esse risultano quindi inammissibili in questa
sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni. Per di più, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo,
la sola allegazione dei reclamanti non basta a dimostrare che il reclamante abbia
sottoscritto qualcosa di diverso da ciò a cui intendeva acconsentire. Nelle
condizioni illustrate il fatto per il primo giudice di aver ritenuto valida la dichiarazione
in questione non è censurabile.
b) Sostengono
i reclamanti che la predetta dichiarazione, foss'anche valida, varrebbe
soltanto per la richiesta di fr. 800.– per la pulizia dell'appartamento e non
per quella di riduzione della pigione del 20% per i disagi subiti per la mancata
manutenzione dell'appartamento, tra cui rientrano le “verniciature”. Essi ritengono
che il primo giudice avrebbe dovuto spiegare meglio perché nulla può essere
loro riconosciuto per tali opere.
Secondo
l'art. 259a cpv. 1 CO se sopravvengono difetti della cosa che non gli
sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito
della cosa il conduttore può in particolare esigere dal locatore una riduzione
proporzionale del corrispettivo (lett. b). Per ottenere una riduzione proporzionale
della pigione dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto
fino all'eliminazione del medesimo, occorre che questo pregiudichi o diminuisca
l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata (art. 259d CO). Il diritto
a una riduzione della pigione presuppone che i difetti debbano essere almeno di
media importanza, ovvero quando l'uso dell'ente locato è ristretto nella misura
di almeno il 5%, oppure quando, seppur non raggiungendo tale percentuale, il
difetto minore si prolunga su un lungo lasso di tempo senza che il locatore,
informato della sua presenza, prenda misure necessarie per eliminarlo (DTF 135
III 347, consid. 3.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 4A_33/2012 del 2 luglio 2012, consid. 5). Nella fattispecie, nemmeno
i reclamanti pretendono che ricorrano i presupposti della norma. Come potesse
il primo giudice riconoscere la pretesa i reclamanti non spiegano.
c) Per
quanto concerne infine “gli schiamazzi e gli altri problemi intercorsi con i
vicini”, i reclamanti, oltre a far notare che essi non rientrano propriamente
nella definizione di “carente manutenzione”, contestano la conclusione del
primo giudice secondo cui le doglianze non erano sufficientemente comprovate. Ora,
in realtà anche rumori provenienti da vicini possono costituire un difetto
della cosa (sentenza del Tribunale federale 4C.368/2004 del 21 febbraio 2005, consid. 4.1 con riferimenti in: MietRecht Aktuel [MRA] 2005 pag. 196
segg; Aubert in: Bohnet/Montini,
Droit du bail à loyer, Basilea 2010, n. 30 ad art. 258; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 34 ad art.
258 CO) e giustificare quindi la riduzione della
pigione ai sensi dell'art. 259d CO. In concreto, una volta di più, tutto
si ignora sulla loro intensità e durata, ovvero se essi superano quella soglia
di tolleranza che un inquilino deve sopportare in funzione del normale uso
della cosa (sui limiti: Aubert, op. cit., n. 33 ad art. 258). E siccome la prova incombeva agli attori
(Aubert, op. cit., n. 55 ad art.
258), la decisione del Pretore aggiunto sfugge alla critica.
5. a) Per
quanto attiene alla pretesa di fr. 1000.– per il rimborso del conguaglio degli
ultimi due anni (lettera c), per il primo giudice gli attori non avevano
prodotto alcun documento che provasse la richiesta né avevano specificato come fosse
composta la somma rivendicata. Egli, tuttavia, sulla base di due conteggi per
riscaldamento e costi aziendali del 4 settembre 2012 riferiti all'anno 2011
prodotti dalla convenuta, uno relativo al contratto n. 7289.08.0101.04 e
recante un saldo da restituire (recte: da pagare) di fr. 188.35, l'altro
concernente il contratto n. 7289.08.0101.03 e menzionante un saldo da pagare (recte:
da restituire) di fr. 264.05, ha stabilito che agli attori andavano restituiti
fr. 188.35, il contratto di locazione oggetto della vertenza essendo il n. 7289.08.0101.04.
b) I
reclamanti non negano di non avere specificato come si compone l'importo di fr.
1000.– da loro richiesto e riconoscono che dalla documentazione agli atti non
è possibile comprenderlo. Ritengono però che i due conteggi considerati dal
Pretore aggiunto, pur riportando due diversi numeri di riferimento del
contratto, si riferiscano ambedue allo stesso rapporto di locazione e chiedono
il riconoscimento di entrambi i saldi riportati nei due conteggi, per un totale
di fr. 452.40.
c)
Ora, è vero che i due conteggi si riferiscono entrambi all'appartamento
locato dai reclamanti. Il motivo per cui essi indichino due diversi numeri di
riferimento è dovuto al fatto che, fino al settembre 2011 era in vigore un contratto,
indicato con il n. 7289.08.0101.03, poi sostituito dal 1° ottobre 2011 da
quello contrassegnato con il n. 7289.08.0101.04. I saldi riportati nei due
conteggi, di segno contrapposto, non indicano tuttavia entrambi degli importi
da restituire agli attori e non possono pertanto essere sommati. Il conteggio relativo
al primo contratto, che concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2011,
riporta infatti un saldo negativo, vale a dire in favore degli attori, di fr.
264.05 (doc. G, 2° foglio), mentre quello relativo al secondo, che concerne il
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011, riporta un saldo positivo, ossia in
favore della convenuta, di fr. 188.35 (doc. G, 4° foglio). Ciò comporta che il
saldo in favore degli attori ammonterebbe a fr. 75.70. Di per sé l'importo di
fr. 188.35 stabilito dal Pretore aggiunto è finanche favorevole agli attori e
Considerandi
non si giustifica una riduzione a loro scapito ostandovi il divieto della reformatio
in peius (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, art. 310 pag. 1363).
6.
Il Pretore aggiunto ha
respinto la richiesta di riduzione retroattiva della pigione in funzione della
diminuzione del tasso ipotecario, cifrata in fr. 1200.– (lettera d), ritenendo
in sintesi che tale domanda, formulata dagli attori con l'istanza di conciliazione
davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non rispettava le
formalità previste dall'art. 270a cpv. 2 CO. I reclamanti lamentano il
fatto che il primo giudice è incorso in formalismo eccessivo esigendo il rispetto
delle formalità di tale norma, poiché il conduttore, in quanto parte debole del
contratto di locazione, le può ignorare. Essi soggiungono che, nel caso
concreto, è ipotizzabile che la locatrice avrebbe contestato la loro richiesta
e che quindi le parti si sarebbero comunque ritrovate, generando ulteriori
spese, davanti all'Ufficio di conciliazione.
a) Vi
è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta
applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse
degno di protezione e diviene pertanto un fine a sè stante, complicando in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai
tribunali (DTF 135 I 9, consid. 2.1 con riferimenti). Esso non intende negare
l'opportunità di regole formali, anche rigorose, volte a canalizzare lo
svolgimento delle procedure giudiziarie, bensì soltanto un'applicazione delle
stesse con un rigore che nessun interesse degno di protezione possa
giustificare, sì da rendere la procedura fine a sè stessa e impedire o complicare
eccessivamente l'applicazione della legge (sentenza del Tribunale federale 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010, consid. 7.2.3).
b) Ora,
per l'art. 270a cpv. 2 CO il conduttore che voglia domandare una
riduzione della pigione, deve dapprima presentare per scritto la richiesta di
riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni; se il locatore
non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro
il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di
conciliazione. In concreto, per tacere del fatto che nemmeno i reclamanti pretendono
che il rispetto della procedura preventiva interna non sia giustificata da un interesse
degno di protezione, la disposizione serve essenzialmente a evitare la procedura
giudiziaria offrendo al locatore la possibilità di diminuire la pigione prima di
adire l'autorità di conciliazione e poi, in caso di mancato
accordo, il giudice (art. 274f CO). Essa è pertanto un
presupposto processuale per la successiva azione in riduzione della pigione, a
cui è possibile rinunciare soltanto se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente
alla contestazione della liceità di un aumento (art. 270a cpv. 3 CO), o qualora
nell'ambito di un procedimento in riduzione già pendente il conduttore invochi
ulteriori motivi di riduzione oppure se il locatore manifesta chiaramente sin
dall'inizio la volontà di rifiutare una diminuzione della pigione (DTF 132 III
702, consid. 4.2 e 4.3).
Nella
fattispecie gli attori non hanno invocato la riduzione in sede di contestazione
dell'aumento, né allegato e tantomeno dimostrato che la proprietaria avesse
comunque già escluso la riduzione. Il Pretore aggiunto, stabilendo che le
condizioni formali per l'introduzione di un'azione di riduzione della pigione
non erano adempiute, ha correttamente applicato il diritto. Non si ravvisa
perciò alcun formalismo eccessivo.
c) Quanto
al rimprovero mosso al primo giudice di essersi limitato a indicare nei
considerandi della decisione impugnata che la convenuta ha dichiarato nelle sue
osservazioni che “darà seguito, per la prossima scadenza contrattuale ovvero al
1° ottobre 2013 alla richiesta di controparte, attualizzando: il tasso
ipotecario, l'indice nazionale dei prezzi al consumo e lo stato dei costi di
manutenzione”, senza riportarlo nel dispositivo, si osserva che tale richiesta
non era stata formulata dagli attori giacché essi avevano chiesto la riduzione
retroattiva della pigione. E in virtù dell'art. 58 CPC il giudice non poteva aggiudicare
agli attori più o altro rispetto a quanto chiesto, né meno di quanto sia stato
riconosciuto. La critica dei reclamanti è del tutto infondata.
7.
Il primo giudice ha
respinto altresì la pretesa di fr. 850.– (lettera e) perché la decisione cui gli
attori si riferivano “vede come parte debitrice la RA 1 e non già la qui
convenuta”. I reclamanti sostengono di avere comprensibilmente confuso la
convenuta con la RA 1 poiché quest'ultima è la sua rappresentante e asseriscono
che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della decisione del
Giudice di pace, perché vi era res iudicata. In concreto, con decisione
del 6 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha parzialmente
accolto un'istanza del 10 dicembre 2012 presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti
della RA 1, dando ordine all'Ufficio esecuzione di Bellinzona di annullare i PE
n. __________, __________, __________ e __________ e condannando la RA 1 al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dagli attori, e
di un'indennità di fr. 700.–. Contrariamente a quanto asserito dai reclamanti,
il Pretore aggiunto non si è espresso nel merito di quella decisione alla stregua
di un'autorità di ricorso, ma ha unicamente constatato come dalla citata
decisione debitrice nei confronti degli attori di fr. 850.– era la RA 1 e non
la CO 1. E perché questa società debba rifondere l'importo rivendicato i reclamanti
non dicono, non bastando manifestamente il fatto che in questa procedura la
prima sia rappresentante processuale della seconda.
8.
Il Pretore aggiunto ha infine
respinto la richiesta di fr. 2000.– a titolo di indennità (lettera f), perché
ingiustificata ed esorbitante – gli attori non avendo prodotto o sostenuto
alcunché per giustificarla – e perché nell'ambito della causa essi sono risultati
soccombenti in maniera pressoché totale. Con tale motivazione i reclamanti, che
si limitano a contestare il mancato accoglimento della loro richiesta, non si
confrontano neppure di scorcio, donde l'inammissibilità della censura per
carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò posto il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione
del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
9.
Davanti a questa Camera, i
reclamanti postulano il gratuito patrocinio, sostenendo che dalla
documentazione prodotta risultano adempiuti i requisiti per ottenerlo. A
prescindere dal fatto che per finire la richiesta riguarda il solo RE 1, e che
lo stesso al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento può anche
ritenersi indigente (art. 117 lett. a CPC), nel caso concreto il rimedio
giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117
lett. b CPC). Il beneficio richiesto non può entrare in linea di conto.
10.
Le spese della decisione
odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche difficili in cui versano i reclamanti inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. I reclamanti, nondimeno,
rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di
un rappresentante, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv.
1.
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. RE 1 e RE 2 rifonderanno in solido alla controparte un'indennità
fr. 100.–.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.