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Decisione

16.2013.54

Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo

15 dicembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti, tale annotazione, redatta da __________ B__________,

amministratore di RA 1 non è valida sia perché essa non è stata firmata anche da

RE 2, sia perché RE 1, pur avendola sottoscritta, intendeva riferirsi

unicamente alle “verniciature”, non essendosi accorto dell'ultima frase “con la

presente si dichiara evase le pendenze nella raccomandata del 13.04.2011”. Se

non che, tali obbiezioni non sono state sollevate davanti al primo giudice e

sono pertanto nuove. In tale misura esse risultano quindi inammissibili in questa

sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni. Per di più, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo,

la sola allegazione dei reclamanti non basta a dimostrare che il reclamante abbia

sottoscritto qualcosa di diverso da ciò a cui intendeva acconsentire. Nelle

condizioni illustrate il fatto per il primo giudice di aver ritenuto valida la dichiarazione

in questione non è censurabile.

b) Sostengono

i reclamanti che la predetta dichiarazione, foss'anche valida, varrebbe

soltanto per la richiesta di fr. 800.– per la pulizia dell'appartamento e non

per quella di riduzione della pigione del 20% per i disagi subiti per la mancata

manutenzione dell'appartamento, tra cui rientrano le “verniciature”. Essi ritengono

che il primo giudice avrebbe dovuto spiegare meglio perché nulla può essere

loro riconosciuto per tali opere.

Secondo

l'art. 259a cpv. 1 CO se sopravvengono difetti della cosa che non gli

sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito

della cosa il conduttore può in particolare esigere dal locatore una riduzione

proporzionale del corrispettivo (lett. b). Per ottenere una riduzione proporzionale

della pigione dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto

fino all'eliminazione del medesimo, occorre che questo pregiudichi o diminuisca

l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata (art. 259d CO). Il diritto

a una riduzione della pigione presuppone che i difetti debbano essere almeno di

media importanza, ovvero quando l'uso dell'ente locato è ristretto nella misura

di almeno il 5%, oppure quando, seppur non raggiungendo tale percentuale, il

difetto minore si prolunga su un lungo lasso di tempo senza che il locatore,

informato della sua presenza, prenda misure necessarie per eliminarlo (DTF 135

III 347, consid. 3.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 4A_33/2012 del 2 luglio 2012, consid. 5). Nella fattispecie, nemmeno

i reclamanti pretendono che ricorrano i presupposti della norma. Come potesse

il primo giudice riconoscere la pretesa i reclamanti non spiegano.

c) Per

quanto concerne infine “gli schiamazzi e gli altri problemi intercorsi con i

vicini”, i reclamanti, oltre a far notare che essi non rientrano propriamente

nella definizione di “carente manutenzione”, contestano la conclusione del

primo giudice secondo cui le doglianze non erano sufficientemente comprovate. Ora,

in realtà anche rumori provenienti da vicini possono costituire un difetto

della cosa (sentenza del Tribunale federale 4C.368/2004 del 21 febbraio 2005, consid. 4.1 con riferimenti in: MietRecht Aktuel [MRA] 2005 pag. 196

segg; Aubert in: Bohnet/Montini,

Droit du bail à loyer, Basilea 2010, n. 30 ad art. 258; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 34 ad art.

258 CO) e giustificare quindi la riduzione della

pigione ai sensi dell'art. 259d CO. In concreto, una volta di più, tutto

si ignora sulla loro intensità e durata, ovvero se essi superano quella soglia

di tolleranza che un inquilino deve sopportare in funzione del normale uso

della cosa (sui limiti: Aubert, op. cit., n. 33 ad art. 258). E siccome la prova incombeva agli attori

(Aubert, op. cit., n. 55 ad art.

258), la decisione del Pretore aggiunto sfugge alla critica.

5. a) Per

quanto attiene alla pretesa di fr. 1000.– per il rimborso del conguaglio degli

ultimi due anni (lettera c), per il primo giudice gli attori non avevano

prodotto alcun documento che provasse la richiesta né avevano specificato come fosse

composta la somma rivendicata. Egli, tuttavia, sulla base di due conteggi per

riscaldamento e costi aziendali del 4 settembre 2012 riferiti all'anno 2011

prodotti dalla convenuta, uno relativo al contratto n. 7289.08.0101.04 e

recante un saldo da restituire (recte: da pagare) di fr. 188.35, l'altro

concernente il contratto n. 7289.08.0101.03 e menzionante un saldo da pagare (recte:

da restituire) di fr. 264.05, ha stabilito che agli attori andavano restituiti

fr. 188.35, il contratto di locazione oggetto della vertenza essendo il n. 7289.08.0101.04.

b) I

reclamanti non negano di non avere specificato come si compone l'importo di fr.

1000.­– da loro richiesto e riconoscono che dalla documentazione agli atti non

è possibile comprenderlo. Ritengono però che i due conteggi considerati dal

Pretore aggiunto, pur riportando due diversi numeri di riferimento del

contratto, si riferiscano ambedue allo stesso rapporto di locazione e chiedono

il riconoscimento di entrambi i saldi riportati nei due conteggi, per un totale

di fr. 452.40.

c)

Ora, è vero che i due conteggi si riferiscono entrambi all'appartamento

locato dai reclamanti. Il motivo per cui essi indichino due diversi numeri di

riferimento è dovuto al fatto che, fino al settembre 2011 era in vigore un contratto,

indicato con il n. 7289.08.0101.03, poi sostituito dal 1° ottobre 2011 da

quello contrassegnato con il n. 7289.08.0101.04. I saldi riportati nei due

conteggi, di segno contrapposto, non indicano tuttavia entrambi degli importi

da restituire agli attori e non possono pertanto essere sommati. Il conteggio relativo

al primo contratto, che concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2011,

riporta infatti un saldo negativo, vale a dire in favore degli attori, di fr.

264.05 (doc. G, 2° foglio), mentre quello relativo al secondo, che concerne il

periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011, riporta un saldo positivo, ossia in

favore della convenuta, di fr. 188.35 (doc. G, 4° foglio). Ciò comporta che il

saldo in favore degli attori ammonterebbe a fr. 75.70. Di per sé l'importo di

fr. 188.35 stabilito dal Pretore aggiunto è finanche favorevole agli attori e

Considerandi

non si giustifica una riduzione a loro scapito ostandovi il divieto della reformatio

in peius (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, art. 310 pag. 1363).

6.

Il Pretore aggiunto ha

respinto la richiesta di riduzione retroattiva della pigione in funzione della

diminuzione del tasso ipotecario, cifrata in fr. 1200.– (lettera d), ritenendo

in sintesi che tale domanda, formulata dagli attori con l'istanza di conciliazione

davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non rispettava le

formalità previste dall'art. 270a cpv. 2 CO. I reclamanti lamentano il

fatto che il primo giudice è incorso in formalismo eccessivo esigendo il rispetto

delle formalità di tale norma, poiché il conduttore, in quanto parte debole del

contratto di locazione, le può ignorare. Essi soggiungono che, nel caso

concreto, è ipotizzabile che la locatrice avrebbe contestato la loro richiesta

e che quindi le parti si sarebbero comunque ritrovate, generando ulteriori

spese, davanti all'Ufficio di conciliazione.

a) Vi

è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta

applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse

degno di protezione e diviene pertanto un fine a sè stante, complicando in

maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai

tribunali (DTF 135 I 9, consid. 2.1 con riferimenti). Esso non intende negare

l'opportunità di regole formali, anche rigorose, volte a canalizzare lo

svolgimento delle procedure giudiziarie, bensì soltanto un'applicazione delle

stesse con un rigore che nessun interesse degno di protezione possa

giustificare, sì da rendere la procedura fine a sè stessa e impedire o complicare

eccessivamente l'applicazione della legge (sentenza del Tribunale federale 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010, consid. 7.2.3).

b) Ora,

per l'art. 270a cpv. 2 CO il conduttore che voglia domandare una

riduzione della pigione, deve dapprima presentare per scritto la richiesta di

riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni; se il locatore

non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro

il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di

conciliazione. In concreto, per tacere del fatto che nemmeno i reclamanti pretendono

che il rispetto della procedura preventiva interna non sia giustificata da un interesse

degno di protezione, la disposizione serve essenzialmente a evitare la procedura

giudiziaria offrendo al locatore la possibilità di diminuire la pigione prima di

adire l'autorità di conciliazione e poi, in caso di mancato

accordo, il giudice (art. 274f CO). Essa è pertanto un

presupposto processuale per la successiva azione in riduzione della pigione, a

cui è possibile rinunciare soltanto se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente

alla contestazione della liceità di un aumento (art. 270a cpv. 3 CO), o qualora

nell'ambito di un procedimento in riduzione già pendente il conduttore invochi

ulteriori motivi di riduzione oppure se il locatore manifesta chiaramente sin

dall'inizio la volontà di rifiutare una diminuzione della pigione (DTF 132 III

702, consid. 4.2 e 4.3).

Nella

fattispecie gli attori non hanno invocato la riduzione in sede di contestazione

dell'aumento, né allegato e tantomeno dimostrato che la proprietaria avesse

comunque già escluso la riduzione. Il Pretore aggiunto, stabilendo che le

condizioni formali per l'introduzione di un'azione di riduzione della pigione

non erano adempiute, ha correttamente applicato il diritto. Non si ravvisa

perciò alcun formalismo eccessivo.

c) Quanto

al rimprovero mosso al primo giudice di essersi limitato a indicare nei

considerandi della decisione impugnata che la convenuta ha dichiarato nelle sue

osservazioni che “darà seguito, per la prossima scadenza contrattuale ovvero al

1° ottobre 2013 alla richiesta di controparte, attualizzando: il tasso

ipotecario, l'indice nazionale dei prezzi al consumo e lo stato dei costi di

manutenzione”, senza riportarlo nel dispositivo, si osserva che tale richiesta

non era stata formulata dagli attori giacché essi avevano chiesto la riduzione

retroattiva della pigione. E in virtù dell'art. 58 CPC il giudice non poteva aggiudicare

agli attori più o altro rispetto a quanto chiesto, né meno di quanto sia stato

riconosciuto. La critica dei reclamanti è del tutto infondata.

7.

Il primo giudice ha

respinto altresì la pretesa di fr. 850.– (lettera e) perché la decisione cui gli

attori si riferivano “vede come parte debitrice la RA 1 e non già la qui

convenuta”. I reclamanti sostengono di avere comprensibilmente confuso la

convenuta con la RA 1 poiché quest'ultima è la sua rappresentante e asseriscono

che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della decisione del

Giudice di pace, perché vi era res iudicata. In concreto, con decisione

del 6 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha parzialmente

accolto un'istanza del 10 dicembre 2012 presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti

della RA 1, dando ordine all'Ufficio esecuzione di Bellinzona di annullare i PE

n. __________, __________, __________ e __________ e condannando la RA 1 al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dagli attori, e

di un'indennità di fr. 700.–. Contrariamente a quanto asserito dai reclamanti,

il Pretore aggiunto non si è espresso nel merito di quella decisione alla stregua

di un'autorità di ricorso, ma ha unicamente constatato come dalla citata

decisione debitrice nei confronti degli attori di fr. 850.– era la RA 1 e non

la CO 1. E perché questa società debba rifondere l'importo rivendicato i reclamanti

non dicono, non bastando manifestamente il fatto che in questa procedura la

prima sia rappresentante processuale della seconda.

8.

Il Pretore aggiunto ha infine

respinto la richiesta di fr. 2000.– a titolo di indennità (lettera f), perché

ingiustificata ed esorbitante – gli attori non avendo prodotto o sostenuto

alcunché per giustificarla – e perché nell'ambito della causa essi sono risultati

soccombenti in maniera pressoché totale. Con tale motivazione i reclamanti, che

si limitano a contestare il mancato accoglimento della loro richiesta, non si

confrontano neppure di scorcio, donde l'inammissibilità della censura per

carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò posto il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione

del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

9.

Davanti a questa Camera, i

reclamanti postulano il gratuito patrocinio, sostenendo che dalla

documentazione prodotta risultano adempiuti i requisiti per ottenerlo. A

prescindere dal fatto che per finire la richiesta riguarda il solo RE 1, e che

lo stesso al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento può anche

ritenersi indigente (art. 117 lett. a CPC), nel caso concreto il rimedio

giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117

lett. b CPC). Il beneficio richiesto non può entrare in linea di conto.

10.

Le spese della decisione

odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche difficili in cui versano i reclamanti inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. I reclamanti, nondimeno,

rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di

un rappresentante, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv.

1.

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. RE 1 e RE 2 rifonderanno in solido alla controparte un'indennità

fr. 100.–.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.