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Decisione

16.2013.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 4 dicembre 2012 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di

fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno 2012. Nelle sue osservazioni

del 21 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Statuendo

il 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato la

convenuta a versare all'attrice fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno

2012, oltre a fr. 200.– per la tassa di giustizia della procedura di

conciliazione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico della

convenuta.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18

febbraio 2013 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato

con il rinvio della causa al Giudice di pace per una nuova decisione e in via subordinata

la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Il memoriale non è stato

oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 18 gennaio

2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 19 gennaio

2013.

e sarebbe scaduto domenica 17 febbraio 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì

18.

febbraio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr.

timbro sulla busta d'intimazione), il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo

conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio

contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio

non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di

prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF

137.

III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Il

Giudice di pace ha accolto l'istanza accertando che al momento del sinistro la

vettura guidata da V__________ B__________ “procedeva in normale retromarcia

lungo la strada privata”, mentre quella appartenente alla convenuta “lasciava

il posteggio in retromarcia per immettersi sulla strada privata”. Egli ha così

dedotto che “l'autista della vettura della RE 1 avrebbe dovuto accertarsi che

la strada fosse libera”, tanto più che “la vettura della signora B__________

circolava alla destra del veicolo della controparte”.

4.

La reclamante contesta che al momento del sinistro V__________ B__________

stesse procedendo in normale retromarcia lungo la strada privata, mentre R__________

C__________ stesse lasciando il posteggio in retromarcia per immettersi sulla

medesima. A suo avviso, l'accertamento della dinamica dell'incidente operato

dal Giudice di pace sarebbe manifestamente errato, perché compiuto completamente

in favore dell'attrice, non tenendo conto dei riscontri documentali e del fatto

che le allegazioni dall'attrice erano contestate. Per di più, soggiunge, l'attrice,

a cui spettava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 8 CC, non ha provato la

propria versione dei fatti. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere

accertato in maniera manifestamente errata le responsabilità delle parti nel

sinistro. A suo avviso “la collisione è da imputare alla colpa esclusiva

dell'assicurata della resistente, giacché ha agito in violazione degli art. 31

cpv. 1 e 34 LCStr, 17 cpv. 1 e 7 ONC.” A titolo sussidiario, asserisce “che le

colpe dei due protagonisti si equivalgono, ragione per la quale in presenza di

colpe concomitanti si opera la riduzione a metà del risarcimento dei danni materiali.”

5.

Secondo

l'art. 61 cpv. 2 LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione

ha causato solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni

materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla

colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o

di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo

del convenuto. Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa

deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale

questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer

Teil, vol. II/2, 4ª edizione, pag. 291 n. 677; Bussy/Rusconi,

Code Suisse de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In caso di

concorso di colpe dei detentori si applica per analogia l'art. 44 cpv. 1 CO

(Werro, La responsabilité civile,

Berna 2005, n. 1258) e pertanto il detentore che intende prevalersi di una

colpa concomitante della controparte deve provarla (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ª edizione,

pag. 346 n. 895). Ciò premesso, in concreto, spettava quindi all'attrice

dimostrare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta

in atto dal conducente del veicolo della convenuta, ovvero nel fatto per

quest'ultimo di essersi immesso in Via L__________ uscendo da un parcheggio

senza dare la precedenza alla vettura guidata da V__________ B__________,

mentre era compito della convenuta dimostrare la colpa (concomitante o

esclusiva) della controparte.

6.

a) Nel reclamo la convenuta afferma che “entrambi i veicoli circolavano

in retromarcia, il proprio sulla strada privata dopo essere uscito da un

parcheggio, quello della signora B__________ mentre usciva dal proprio

posteggio e andava ad urtare il veicolo della RE 1” (reclamo pag. 4) e asserisce di avere sempre sostenuto che il proprio veicolo “già si trovava

sulla strada privata, per quanto proveniente precedentemente da un parcheggio,

circostanza tuttavia priva di significato ai fini di causa essendo la manovra

di uscita dal parcheggio già conclusa”. A suo dire la sua versione sarebbe

dimostrata dalla conformazione dei danni al paraurti e alla fiancata della

vettura __________ (reclamo pag. 6). La reclamante asserisce inoltre che V__________

B__________ “ha eseguito la retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo

un altro utente della strada (art. 17 cpv. 1 ONC) e non ha saputo costantemente

padroneggiare il proprio veicolo come invece imposto dall'art. 31 cpv. 1

LCStr”, “ha effettuato la manovra di retromarcia senza tenere la destra, senza

prestare sufficiente attenzione al traffico proveniente in senso inverso e

senza l'aiuto di nessuno” (reclamo pag. 8).

b) Sennonché,

davanti al primo giudice, l'interessata non ha mai contestato che il sinistro

fosse avvenuto mentre la __________ guidata dal suo dipendente stava uscendo da

un posteggio. Nella petizione l'attrice aveva infatti asserito che al momento

del sinistro, V__________ B__________ “percorreva in retromarcia una strada

privata che serve 5 case d'abitazione di Via L__________ a __________, tra la

quale quella in cui abita (Via L__________ 142). Improvvisamente da uno stallo

di posteggio della casa di Via L__________ 136 usciva, pure in retromarcia, il

veicolo de “RE 1” targato TI __________ guidato dal signor R__________ C__________,

che andava a collidere con il veicolo della nostra assicurata”. A suo dire V__________

B__________ beneficiava della precedenza ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 ONC. Dal

canto suo la convenuta si era limitata a sostenere nelle sue osservazioni che

la sua “decisione di ripartizione al 50% (…) teneva correttamente conto delle

circostanze e delle colpe dei due automobilisti, che uscivano entrambi in

retromarcia dal loro posteggio”. A suo avviso nessuno dei due conducenti

beneficiava della precedenza.

c) In

tali circostanze, le allegazioni secondo cui al momento del sinistro la manovra

di uscita dal parcheggio fosse già conclusa e che sarebbe stata la vettura assicurata

dall'attrice a entrare in collisione con il proprio veicolo sono nuove e come

tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Anche le

affermazioni secondo cui V__________ B__________ avrebbe eseguito la

retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo un altro utente della

strada, non abbia saputo costantemente padroneggiare il proprio veicolo, non

circolasse a destra e non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico in

senso inverso, sono nuove e pertanto irricevibili.

d) Sia

come sia, secondo la descrizione del sinistro, figurante nell'avviso del 14

aprile 2012, fornita dal dipendente della reclamante, risulta che quest'ultimo

“dopo aver servito la bucalettere in Via L__________ (strada Privata)”, ha

“eseguito la manovra di retromarcia per riprendere il giro di distribuzione” e

“proprio in quel mentre giungeva, anch'essa in retromarcia, la vettura TI __________

guidata dalla signora V__________ B__________ (inquilina di Via V__________

142) prima di accorgerci reciprocamente uno dell'arrivo dell'altro ci siamo speronati”

(doc. 6, pag. 2). Lo schizzo della dinamica dell'incidente annesso al menzionato

avviso di sinistro, illustra che la vettura di V__________ B__________ già si

trovava sulla carreggiata, circolava in retromarcia in direzione dell'uscita

della strada privata e proveniva da destra rispetto al veicolo della RE 1, il

quale, procedendo in senso inverso, stava uscendo a marcia indietro da un posteggio

perpendicolare alla strada (doc. 6, pag. 2).

Dalla

perizia eseguita sulla __________, commissionata dall'attrice a R__________ G__________, emerge che il sinistro ne ha

comportato un “impatto sul posteriore lato destro con ammaccatura parafango

posteriore, fascione e rottura posteriore”, ciò che è confermato dalla

documentazione fotografica allegata (doc. 1). In concreto, il fatto che

l'autovettura sia stata danneggiata all'angolo destro posteriore e al parafango

posteriore destro, ovvero nella parte che avvolge la ruota posteriore destra,

non è un elemento che avvalora la versione della reclamante, ma anzi comprova

il fatto che al momento del sinistro il conducente del veicolo della RE 1 non

aveva ultimato la manovra di uscita dal posteggio e che era disposto di

traverso verso sinistra rispetto all'altra. Ne consegue che la ricostruzione

della dinamica dell'incidente operata dal primo giudice, il quale ha stabilito

che la collisione è avvenuta mentre la vettura assicurata dall'attrice

circolava in normale retromarcia lungo la strada privata e il veicolo della

convenuta stava uscendo a marcia indietro da un posteggio, non appare arbitraria,

ovvero in urto manifesto con il materiale probatorio, considerato nel suo

complesso, ed è quindi vincolante per questa Corte.

7.

a) L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente che vuole immettersi

nella circolazione di accordare la precedenza ad ogni veicolo (poco importa che

giunga da destra o da sinistra) e questo su tutta la superficie della

carreggiata (DTF 116 IV 158, consid. 1 con riferimenti). L'art. 15 cpv.

3.

ONC precisa che chi s'immette in una strada principale o secondaria uscendo

da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da

ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un

marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade

(prima frase); se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi

e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase). In altre parole, incombe al conducente che vuole immettersi nella

circolazione l'obbligo di assumere tutte le precauzioni imposte dalle circostanze

e dalla visibilità per evitare di ostacolare o mettere in pericolo i veicoli

prioritari che si stanno avvicinando.

b) Ancorché

il diritto di precedenza non sia assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor

più quella della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe

alle regole sulla precedenza (DTF 93 IV 32; 91 IV 12, consid.1; Bussy/Rus-coni, op. cit., n. 3.4.2 ad art. 36 LCStr). Secondo il principio

dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente

della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel

corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano

indizi per ritenere il contrario (DTF 129 IV 285, consid. 2.2.1; 125 IV 87, consid.

2b). Di conseguenza, riservato quest'ultimo caso, chi beneficia della

precedenza non è tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA,

sentenza inc. 11.1999.13 del 6 settembre 1999, consid. 2.1). Da parte sua, il

conducente senza precedenza, oltre a poter supporre che, in difetto di segni

contrari, l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della

circolazione, è tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Egli

deve così, in primo luogo dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni

dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir

meno a quest'accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra

d'immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146; cfr. CCC, sentenze inc. 16.1995.154

del 29 agosto 1996, consid. 6; 16.1995.123 del 21 maggio 1996, consid. 6).

c) Nella

fattispecie, tenuto conto dei fatti accertati senza arbitrio dal primo giudice,

il conducente del veicolo della RE 1, non accertandosi che la strada fosse

libera, non ha rispettato l'obbligo per chi s'immette su una strada principale

o secondaria uscendo da un posteggio di dare precedenza a tutti i veicoli che

circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC). In tali circostanze, la conclusione

del primo giudice, secondo cui la causa esclusiva della collisione era

addebitabile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta, ovvero che

l'attrice aveva apportato la prova della colpevolezza della convenuta, non può

ritenersi errata. La stessa conclusione si impone per l'assenza di

responsabilità da parte della conducente della vettura assicurata, la convenuta

non avendo dimostrato un comportamento scorretto da parte di quest'ultima. Ciò

posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, deve essere respinto.

8.

Le

spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone il problema d'indennità a CO 1, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

- avv. ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto

del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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