16.2013.9
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace
24 aprile 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2013.9
Data decisione, Autorità:
24.04.2013, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace
COMPETENZA PER MATERIA
GIUDICE DI PACE
LOCAZIONE
art. 59 CPC
art. 60 CPC
art. 202 CPC
Incarto n.
16.2013.9
Lugano
24 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 21 febbraio 2013
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2013.2 (locazione)
promossa con istanza 3 gennaio 2013 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
CO 1 ha concluso con la società RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto
un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;
che essendo
sorte contestazioni in merito ai conteggi spese accessorie 2010 e 2011, la
conduttrice si è rivolta a un terzo per loro verifica, sopportando una spesa di
fr. 2780.–;
che CO 1 ha chiesto invano alla RE 1 il pagamento di tale importo;
che in esito
a una istanza per il tentativo di conciliazione introdotta il 15 novembre 2012 da
CO 1 nei confronti della RE 1, il 13 dicembre 2012 il Giudice di pace del
circolo di Balerna ha rilasciato l'autorizzazione ad agire addebitando gli
oneri processuali di fr. 200.– all'istante;
che il 3 gennaio
2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere
il pagamento di fr. 2780.– a titolo di risarcimento danni;
che all'udienza
del 5 febbraio 2013, indetta per la discussione, l'istante ha rivendicato
altresì la rifusione delle spese processuali della procedura di conciliazione per
l'autorizzazione ad agire, mentre la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza;
che con
decisione 8 febbraio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la
convenuta al pagamento di fr. 2900.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.–
a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 50.–;
che con
reclamo 21 febbraio 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che la
reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di
pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, e lamenta
la violazione da parte del primo giudice dell'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC;
che con
osservazioni 28 marzo 2013 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo;
che il 4
aprile 2013 RE 1 ha presentato una replica spontanea alla quale ha fatto seguito,
il 12 aprile 2013, una duplica spontanea di CO 1;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che per l'art.
Fatti
60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i
presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.
2 lett. b CPC; Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);
che
trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo
deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea
2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª
edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);
che la
competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione
giudiziaria (Bohnet, op. cit., n.
29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit.,
n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op.
cit., n. 17 ad art. 59 CPC);
che l'art.
31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause
riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e
commerciali e di affitto;
che per
tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c
Considerandi
pag. 604; cfr. Lachat in:
Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si
intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v.
Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,
Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);
che in
concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di una
pretesa derivante dalla verifica dei conteggi delle spese accessorie, chiaramente
derivanti da un rapporto di locazione sicché la pretesa vantata in causa
concerne l'uso della cosa locata;
che
dunque la vertenza, diretta verso la convenuta in qualità di locatrice, va
qualificata come lite in materia di locazione o affitto;
che in
tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,
ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op.
cit., n. 19 e 20 ad art. 202);
che la
sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale,
deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale
violazione del presupposto della res giudicata;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie,
mentre l'istante rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 108 CPC), commisurata al dispendio dedicato per
far valere l'incompetenza del Giudice di pace;
che l'esito
del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle
ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione 8 febbraio 2013 del Giudice di pace del
circolo di Balerna è così riformata:
1. L'istanza è irricevibile per carenza
di competenza del giudice adito.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dall'istante, rimane a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 50.–.
II. Non si
riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto
del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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