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Decisione

16.2013.9

Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace

24 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i

presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.

2 lett. b CPC; Trezzini in:

Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);

che

trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo

deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea

2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª

edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);

che la

competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione

giudiziaria (Bohnet, op. cit., n.

29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit.,

n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op.

cit., n. 17 ad art. 59 CPC);

che l'art.

31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause

riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e

commerciali e di affitto;

che per

tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c

Considerandi

pag. 604; cfr. Lachat in:

Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si

intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v.

Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

che in

concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di una

pretesa derivante dalla verifica dei conteggi delle spese accessorie, chiaramente

derivanti da un rapporto di locazione sicché la pretesa vantata in causa

concerne l'uso della cosa locata;

che

dunque la vertenza, diretta verso la convenuta in qualità di locatrice, va

qualificata come lite in materia di locazione o affitto;

che in

tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,

ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op.

cit., n. 19 e 20 ad art. 202);

che la

sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale,

deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale

violazione del presupposto della res giudicata;

che

vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie,

mentre l'istante rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili (art. 108 CPC), commisurata al dispendio dedicato per

far valere l'incompetenza del Giudice di pace;

che l'esito

del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle

ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione 8 febbraio 2013 del Giudice di pace del

circolo di Balerna è così riformata:

1. L'istanza è irricevibile per carenza

di competenza del giudice adito.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata dall'istante, rimane a suo

carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 50.–.

II. Non si

riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.

III. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto

del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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