16.2014.10
Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
17 marzo 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2014.10
Data decisione, Autorità:
17.03.2014, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
MOTIVAZIONE DEL MEZZO DI RICORSO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 257d CO
art. 148 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
Incarto n.
16.2014.10
Lugano
17 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2014
presentato da
RE 1
contro la decisione del 3 febbraio 2014 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2013.867 (espulsione del
conduttore) promossa con istanza 9 dicembre 2013 dall'
CO 1
(rappresentato dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 17 novembre 2009 i coniugi V__________ e RE 1 hanno sottoscritto con la __________
(ora CO 1) un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto
un appartamento sussidiato a __________ per una pigione di fr. 844.– mensili (già
tenuto conto del sussidio), oltre a fr. 180.– mensili di acconto spese accessorie,
importo aumentato a partire dal 1°dicembre 2011 a fr. 300.– mensili;
che la
locazione è iniziata il 1° dicembre 2009 e poteva essere disdetta con preavviso
di tre mesi, la prima volta il 30 novembre 2010;
che V__________
è deceduto il 29 dicembre 2010;
che il 14
agosto 2013 la locatrice, constatati continui ritardi nel versamento della pigione,
ha inviato a RE 1 una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandola
a pagare entro un termine di 30 giorni le pigioni dei mesi di luglio e agosto
2013 per complessivi fr. 2532.–;
che non
avendo ricevuto alcun versamento, il 23 settembre 2013 la locatrice ha notificato
alla conduttrice su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per
il 31 ottobre 2013;
che RE 1
non ha contestato la disdetta ma ha continuato a occupare l'ente locato senza
saldare le pigioni scadute;
che con
istanza 9 dicembre 2013 l'CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'appartamento di sua
proprietà, il versamento di fr. 4824.– “per le pigioni e conguagli spese non pagati
fino ad oggi”, così come il “pagamento delle pigioni lorde dalla disdetta del
contratto (31.10.2013) fino alla definitiva espulsione per occupazione abusiva”;
che all'udienza
del 3 febbraio 2014, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente,
ha ribadito la sua posizione;
che statuendo
il 3 febbraio 2014 il Pretore, accertata l'esistenza di una regolare diffida di
pagamento e di una valida disdetta straordinaria per mora notificate alla conduttrice,
ha ordinato l'espulsione, disponendone l'immediata
esecuzione, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico della convenuta,
tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 14 febbraio 2014;
che il
memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
Fatti
il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura
sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la competenza
di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in
fr. 9180.65;
che in
merito alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla
convenuta il 4 febbraio 2014 di modo che il reclamo, introdotto il 14 febbraio
2012 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è
tempestivo;
che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata
contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità
(DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);
che in
concreto la reclamante sostiene di essersi “confusa con la data” e soggiunge
Considerandi
che “purtroppo la mia malattia mi porta a mancanze di memoria e da quando è venuto
a mancare mio marito soffro anche di depressione e ansia”;
che
la reclamante non contesta tuttavia di essere stata regolarmente convocata all'udienza
di discussione in Pretura, né ha postulato la restituzione del termine (art. 148 CPC);
che, nel
merito, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa l'esistenza di una
valida disdetta per mora, la reclamante si limita a giustificare il suo stato
di mora con le difficoltà finanziarie dovute al blocco momentaneo del
versamento della rendita invalidità da lei percepita e a esporre le ragioni per
le quali lo “sfratto” la metterebbe in gravi difficoltà;
che tali
argomentazioni non ostano al legittimo diritto conferito alla locatrice di disdire
il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d
CO) e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i
locali;
che
pertanto, confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della
decisione del Pretore sull'accertamento dei fatti o sul'applicazione del
diritto, questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
decisione impugnata;
che, in circostanze siffatte, il reclamo va pertanto dichiarato
inammissibile
e deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2
LOG;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre
non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
– ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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