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Decisione

16.2014.10

Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

17 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura

sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che la competenza

di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in

fr. 9180.65;

che in

merito alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla

convenuta il 4 febbraio 2014 di modo che il reclamo, introdotto il 14 febbraio

2012 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è

tempestivo;

che

giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata

contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve

dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità

inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità

(DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

che in

concreto la reclamante sostiene di essersi “confusa con la data” e soggiunge

Considerandi

che “purtroppo la mia malattia mi porta a mancanze di memoria e da quando è venuto

a mancare mio marito soffro anche di depressione e ansia”;

che

la reclamante non contesta tuttavia di essere stata regolarmente convocata all'udienza

di discussione in Pretura, né ha postulato la restituzione del termine (art. 148 CPC);

che, nel

merito, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa l'esistenza di una

valida disdetta per mora, la reclamante si limita a giustificare il suo stato

di mora con le difficoltà finanziarie dovute al blocco momentaneo del

versamento della rendita invalidità da lei percepita e a esporre le ragioni per

le quali lo “sfratto” la metterebbe in gravi difficoltà;

che tali

argomentazioni non ostano al legittimo diritto conferito alla locatrice di disdire

il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d

CO) e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i

locali;

che

pertanto, confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della

decisione del Pretore sull'accertamento dei fatti o sul'applicazione del

diritto, questa Camera è nell'impossibilità di

individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

decisione impugnata;

che, in circostanze siffatte, il reclamo va pertanto dichiarato

inammissibile

e deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2

LOG;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre

non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

– ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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