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Decisione

16.2014.11

Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio

8 aprile 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

26 novembre 2013 l'arch. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di

Balerna, chiedendo di convocare per un tentativo di conciliazione l'avv. TERZ 1,

M__________ E__________ e l'acquirente dell'immobile RE 1. L'istante, che a

sostegno delle pretese ha prodotto diversa documentazione, tra cui un resoconto

della vertenza, ha descritto l'oggetto litigioso nel “mancato pagamento della

fattura emessa per prestazioni svolte e spese sostenute (nella fattispecie

verifica superficie in base alla LAFE) relativa ad un immobile, in vendita in

territorio di __________” e ha indicato le

seguenti domande:

“Si

chiede al convenuto 1., avv. TERZ 1, il pagamento della nota di onorario

08.01.2013 di fr. 1950.– IVA incl. essendo intestata a suo nome come richiesto.

Aggiunti interessi maturati a partire dal 08.02.2013 sulla base del tasso %

usuale, aggiunte spese di richiamo di fr. 50.–.

La

presenza della convenuta 2., sig. ra M__________ E__________, consente a codesto

giudice un immediato confronto con il convenuto 1 avv. TERZ 1, permettendo da

subito di escludere integralmente, in parte o meno, il ruolo di debitrice nei

confronti del sottoscritto attore.

Annesso

docc. da 1 a 17 e descrittivo 12.09.2013.

La

presenza del convenuto 3. in quanto beneficiario finale della prestazione,

dovuta effettuare in quanto egli straniero, dovendo di conseguenza sottostare

alla LAFE.”

All'udienza dell'8 gennaio 2014 l'arch.

CO 1 e l'avv. TERZ 1, unici comparenti, non hanno raggiunto un accordo e il

Giudice di pace ha verbalizzato la mancata conciliazione.

C. Con decisione dell'8 gennaio

2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell'art.

239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare all'attore

fr. 1950.– oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 2013 e ha posto le spese, con

una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico della parte convenuta. In seguito

alla richiesta del 21 gennaio 2014 di RE 1, il 31 gennaio 2014 il primo giudice

ha emanato una decisione motivata.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2014

postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del

giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 l'arch. CO 1 ha

chiesto in via principale di respingere il reclamo e in via secondaria di

rinviare l'incarto al Giudice di pace “affinché, una volta assunte le prove

notificate, abbia ad emettere una nuova decisione sulla base delle richieste di

giudizio contenute” nell'istanza di conciliazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta a RE 1 il 4 febbraio 2014 e pertanto il reclamo, introdotto

il 20 febbraio 2014, è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata il

Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare la nota d'onorario dell'arch. CO 1

considerando che il lavoro effettuato da quest'ultimo, “richiesto dalla signora

E__________ e necessario a concretizzare l'atto notarile elaborato dall'avv. TERZ

1.

aveva quale beneficiario il signor RE 1”. Il reclamante censura tale conclusione

rimproverando al primo giudice di aver giudicato ultra petita, poiché le

domande formulate dall'arch. CO 1 erano volte ad ottenere la condanna al pagamento

della sua pretesa esclusivamente da parte dell'avv. TERZ 1, mentre nei suoi

confronti e di quelli di M__________ E__________ sarebbe stata richiesta

unicamente la presenza all'udienza di conciliazione. Nel merito egli si duole

di un errato accertamento dei fatti e di una conseguente erronea applicazione

del diritto sostanziale, sostenendo che l'arch. CO 1, con il quale non ha mai

preso accordi, non gli avrebbe mai chiesto alcun pagamento della propria nota d'onorario

e negando di essere “il beneficiario della prestazione dell'architetto o

quantomeno non l'unico né il primario”.

4.

Secondo l'art. 209

cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza

la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La medesima

autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv.

1.

CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso

di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art.

212.

cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima

facoltà.

a) Ora,

come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve

essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio

figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere

a conoscenza di una possibilità del genere (Bohnet in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in:

Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §20 n. 41; Wyss

in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna

2010, n. 4 ad art. 212; Gloor/Umbricht

Lukas in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 3 ad art. 212 CPC). Tale richiesta può anche essere formulata

successivamente, segnatamente all'udienza (Ifanger in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 7 ad art. 212; Alvarez/

Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Vol II; Berna 2012 , n. 4 ad art. 212; Rickli

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 212 CPC), fermo restando che

nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta

della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita

la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte

attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (Honegger, op.

cit., n. 2 ad art. 212).

b) Nella

fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'arch. CO 1 non ha

chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita.

Dal verbale d'udienza dell'8 gennaio 2014 non risulta nemmeno che una richiesta

di giudizio sia stata formulata in tale occasione. In circostanze siffatte il

Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare

una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad

agire (art. 209 CPC; Bohnet, op.

cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Ne segue che la decisione impugnata deve essere

annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante

un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.

Ove opti per la prima soluzione, egli terrà conto delle indicazioni dell'art.

209.

cpv. 2 CPC con particolare riferimento alla specificazione delle domande

dell'attore verso i convenuti (lett. b).

5.

L'emanazione del giudizio

odierno rende priva di oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al

reclamo.

6.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza

in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo

non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione

impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché

proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace

del circolo di Balerna;

–.;

–.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.