16.2014.11
Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio
8 aprile 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.11
Lugano
8 aprile 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 febbraio 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 85 TC 2013 (contratto d'appalto) promossa con istanza 26 novembre 2013 dall'
arch.
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di dicembre
2012 M__________ E__________, gerente della società TERZ 2 di __________
attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare, si è rivolta all'arch.
CO 1 per far eseguire il calcolo della superficie secondo i criteri della Legge
federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) di un
appartamento situato sulla particella n. __________ RFD di __________ (sezione __________)
destinato a un cittadino straniero. L'agente immobiliare ha comunicato all'architetto
che il relativo atto di compravendita sarebbe stato redatto dal notaio avv. TERZ
1, al quale egli avrebbe dovuto intestare la propria nota d'onorario e
trasmettere il proprio rapporto. L'8 gennaio 2013 l'arch. CO 1 ha quindi trasmesso all'avv. TERZ 1 il rapporto da lui allestito con la fattura per
le sue prestazioni di fr. 1950.–. Nonostante vari solleciti la nota
professionale del professionista non è stata onorata.
Fatti
B. Il
26 novembre 2013 l'arch. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di
Balerna, chiedendo di convocare per un tentativo di conciliazione l'avv. TERZ 1,
M__________ E__________ e l'acquirente dell'immobile RE 1. L'istante, che a
sostegno delle pretese ha prodotto diversa documentazione, tra cui un resoconto
della vertenza, ha descritto l'oggetto litigioso nel “mancato pagamento della
fattura emessa per prestazioni svolte e spese sostenute (nella fattispecie
verifica superficie in base alla LAFE) relativa ad un immobile, in vendita in
territorio di __________” e ha indicato le
seguenti domande:
“Si
chiede al convenuto 1., avv. TERZ 1, il pagamento della nota di onorario
08.01.2013 di fr. 1950.– IVA incl. essendo intestata a suo nome come richiesto.
Aggiunti interessi maturati a partire dal 08.02.2013 sulla base del tasso %
usuale, aggiunte spese di richiamo di fr. 50.–.
La
presenza della convenuta 2., sig. ra M__________ E__________, consente a codesto
giudice un immediato confronto con il convenuto 1 avv. TERZ 1, permettendo da
subito di escludere integralmente, in parte o meno, il ruolo di debitrice nei
confronti del sottoscritto attore.
Annesso
docc. da 1 a 17 e descrittivo 12.09.2013.
La
presenza del convenuto 3. in quanto beneficiario finale della prestazione,
dovuta effettuare in quanto egli straniero, dovendo di conseguenza sottostare
alla LAFE.”
All'udienza dell'8 gennaio 2014 l'arch.
CO 1 e l'avv. TERZ 1, unici comparenti, non hanno raggiunto un accordo e il
Giudice di pace ha verbalizzato la mancata conciliazione.
C. Con decisione dell'8 gennaio
2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell'art.
239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare all'attore
fr. 1950.– oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 2013 e ha posto le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico della parte convenuta. In seguito
alla richiesta del 21 gennaio 2014 di RE 1, il 31 gennaio 2014 il primo giudice
ha emanato una decisione motivata.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2014
postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del
giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 l'arch. CO 1 ha
chiesto in via principale di respingere il reclamo e in via secondaria di
rinviare l'incarto al Giudice di pace “affinché, una volta assunte le prove
notificate, abbia ad emettere una nuova decisione sulla base delle richieste di
giudizio contenute” nell'istanza di conciliazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento
a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta a RE 1 il 4 febbraio 2014 e pertanto il reclamo, introdotto
il 20 febbraio 2014, è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il
Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare la nota d'onorario dell'arch. CO 1
considerando che il lavoro effettuato da quest'ultimo, “richiesto dalla signora
E__________ e necessario a concretizzare l'atto notarile elaborato dall'avv. TERZ
1.
aveva quale beneficiario il signor RE 1”. Il reclamante censura tale conclusione
rimproverando al primo giudice di aver giudicato ultra petita, poiché le
domande formulate dall'arch. CO 1 erano volte ad ottenere la condanna al pagamento
della sua pretesa esclusivamente da parte dell'avv. TERZ 1, mentre nei suoi
confronti e di quelli di M__________ E__________ sarebbe stata richiesta
unicamente la presenza all'udienza di conciliazione. Nel merito egli si duole
di un errato accertamento dei fatti e di una conseguente erronea applicazione
del diritto sostanziale, sostenendo che l'arch. CO 1, con il quale non ha mai
preso accordi, non gli avrebbe mai chiesto alcun pagamento della propria nota d'onorario
e negando di essere “il beneficiario della prestazione dell'architetto o
quantomeno non l'unico né il primario”.
4.
Secondo l'art. 209
cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza
la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La medesima
autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv.
1.
CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso
di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art.
212.
cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima
facoltà.
a) Ora,
come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve
essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio
figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere
a conoscenza di una possibilità del genere (Bohnet in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in:
Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §20 n. 41; Wyss
in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna
2010, n. 4 ad art. 212; Gloor/Umbricht
Lukas in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 3 ad art. 212 CPC). Tale richiesta può anche essere formulata
successivamente, segnatamente all'udienza (Ifanger in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 7 ad art. 212; Alvarez/
Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Vol II; Berna 2012 , n. 4 ad art. 212; Rickli
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 212 CPC), fermo restando che
nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta
della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita
la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte
attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (Honegger, op.
cit., n. 2 ad art. 212).
b) Nella
fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'arch. CO 1 non ha
chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita.
Dal verbale d'udienza dell'8 gennaio 2014 non risulta nemmeno che una richiesta
di giudizio sia stata formulata in tale occasione. In circostanze siffatte il
Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare
una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad
agire (art. 209 CPC; Bohnet, op.
cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Ne segue che la decisione impugnata deve essere
annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante
un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.
Ove opti per la prima soluzione, egli terrà conto delle indicazioni dell'art.
209.
cpv. 2 CPC con particolare riferimento alla specificazione delle domande
dell'attore verso i convenuti (lett. b).
5.
L'emanazione del giudizio
odierno rende priva di oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al
reclamo.
6.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza
in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo
non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché
proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace
del circolo di Balerna;
–.;
–.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.