16.2014.12
Responsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale
8 maggio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.12
Lugano
8 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato da
RE 1 (Varese)
contro
la decisione emessa il 7 febbraio 2014 dal Giudice di pace supplente del
circolo della Navegna nella causa CM.2013.47 (responsabilità del detentore di
animali) promossa con istanza del 20 agosto 2013
da
CO 1;
esaminati gli atti
in fatto: A. Il 17 gennaio 2012 RE 1
si è recata a casa di CO 1 per prestarle delle cure infermieristiche. In tale
occasione essa era accompagnata dal proprio cane che, per un breve momento, è
uscito dall'autovettura di lei. Dopo tale visita CO 1 si è recata con il
proprio gatto dal veterinario __________, il quale avendo riscontrato una
lesione al ginocchio (“avulsione ginocchio con ginocchio instabile”) l'ha
operato il giorno successivo e l'ha ospitato fino al 20 gennaio 2012. Il medico
ha poi trasmesso a CO 1 per le sue prestazioni una fattura di
fr. 682.50. Ritenendo il cane responsabile del ferimento del proprio animale, CO
1 si è rivolta a RE 1 chiedendole di rifonderle il danno subìto. Il 2 luglio
2012 la seconda ha chiesto alla prima di fornirle la fattura del veterinario per
poterla mostrare a un altro medico e il 30 agosto 2012 essa ha poi versato al
dott. __________ fr. 200.–. Le successive richieste di saldare l'importo
scoperto di fr. 482.50 rivoltele da CO 1 non hanno avuto esito.
Fatti
B. Il 20 agosto 2013 CO 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo della Navegna, chiedendo la convocazione
di RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di
emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere la condanna
della convenuta al pagamento di
fr. 482.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2012. All'udienza del 17 ottobre
2013, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo.
Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 19 dicembre 2013 l'istante ha ribadito la sua pretesa sulla scorta di un memoriale scritto, mentre la convenuta
ha proposto di rigettare l'azione.
C. Statuendo il 7 febbraio 2014
il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a
versare all'istante
fr. 482.50 oltre interessi al 5%
dal 30 agosto 2012. La tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 224.–
sono state poste a carico della convenuta.
D. Contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014,
chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2014 CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Il Giudice di pace supplente, invitato a
formulare osservazioni, è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'8 febbraio 2014, sicché il
reclamo, introdotto il 5 marzo 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è
senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente
errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole
una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore
abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o
abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti,
essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
3.
Il Giudice di pace
supplente ha accertato che dagli atti emerge “che l'incidente al gatto è
avvenuto nel corso di una visita della signora RE 1 e che in tale occasione il
suo cane non era tenuto al guinzaglio”. Egli, ricordate le norme sulla
responsabilità in generale, ha ritenuto che all'istante non può essere imputata
alcuna corresponsabilità per quanto avvenuto. Per il primo giudice, “non vi
sono elementi oggettivi che permettano di contestare la fattura, la quale,
oltretutto, costituisce un elemento supplementare a comprova di quanto accaduto
(ferimento del gatto)”, donde in definitiva la condanna della convenuta a
risarcire il danno subìto dall'istante.
4.
RE 1
critica il primo giudice per non avere verbalizzato le allegazioni e le
contestazioni da lei espresse all'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013.
Ora, per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e
favorire un'intesa tra le parti, l'art. 205 cpv. 1 CPC prevede che nella
procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti non possano essere
verbalizzate. Per contro nella successiva procedura
decisionale dell'art. 212 CPC, alla quale si applicano le disposizioni relative
alla procedura semplificata, va tenuto un verbale che
deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino
già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno
nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC: CCR, sentenza inc.
16.2014.7
del 22 aprile 2015, consid,. 5a con riferimenti).
Nella fattispecie, a prescindere
dal fatto che contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il verbale dell'udienza
di conciliazione del 17 ottobre 2013 è stato da lei firmato, la posizione delle
parti nella procedura decisionale risulta dal verbale
del 19 dicembre 2013, anch'esso sottoscritto dalla convenuta. Ove quest'ultima
avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, le incombeva segnalarle
al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché
non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 11 ad art. 235; Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art.
235.
pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni della reclamante
non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza
del verbale. Ne segue che sulla questione non occorre dilungarsi.
5.
La reclamante asserisce di non
essere “debitrice di alcunché”, perché la fattura del veterinario __________ non
è indirizzata a lei. Ora, a prescindere dal fatto che questa argomentazione, sollevata
per la prima volta in questa sede è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv.
1.
CPC), è indubbio che la controparte contrattuale del medico è la proprietaria
del gatto, alla quale la citata parcella è intestata (doc. A). Tale circostanza
non giova tuttavia alla reclamante, giacché l'istante ha promosso un'azione di
risarcimento del danno e la citata fattura è stata prodotta a dimostrazione del
danno subìto. La questione non merita quindi ulteriore disamina.
6.
RE 1 rimprovera al Giudice
di pace di avere fondato la sua decisione su dei fatti da lei contestati e non
dimostrati dall'istante. Essa riconosce che nel corso della sua visita del 17
gennaio 2012 il suo cane è bensì uscito dall'autovettura per un breve istante
ma sostiene di averlo subito fatto rientrare nel veicolo senza che l'animale abbia
avuto alcun contatto con persone, altri animali o cose. Il Giudice di pace ha
invero ammesso la responsabilità della convenuta per il danno cagionato dal suo
cane richiamando le norme generali della responsabilità, ovvero quella
delittuale fondata sull'art. 41 CO. In realtà, in caso di danni causati da
animali entra in linea di conto la responsabilità del detentore retta dell'art.
56.
CO quale norma specifica. Ciò non toglie il fatto che il primo giudice ha
accertato come il danno subìto dall'istante, configurato nella fattura del
veterinario, sia stato causato dal cane della convenuta.
a) Premesso
ciò, per l'art. 56 cpv. 1 CO il detentore di un animale è responsabile per
il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza
richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si
sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Si tratta di una responsabilità
oggettiva semplice che sanziona la violazione di un dovere di diligenza nella
sorveglianza (v. DTF 131 III 116 consid. 2.1 con rinvii). In questo senso il
detentore dell'animale è tenuto a risarcire il danno causato dall'animale dal momento
in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente
nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare
l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il medesimo e l'agire
dell'animale, mentre il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del
dovere di diligenza da parte del detentore è presunto. Il detentore, da parte sua,
può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le
misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (CCC
sentenza inc. 16.2005.93 del 10 maggio 2006, consid. 6 con riferimenti). La prova
liberatoria è nondimeno ammessa con un certo riserbo (DTF loc. cit.).
b) Nella
fattispecie, è pacifico che la reclamante si è recata a casa dell'istante
accompagnata dal proprio cane, che questi è uscito dall'autovettura di lei e
che il gatto di CO 1 ha riportato una lesione al ginocchio che ha necessitato
un'operazione chirurgica. Ciò premesso, è vero che nessuno dei testi ha visto
cosa sia successo tra i due animali, ma dagli atti risulta che, dopo
l'accaduto, la convenuta ha chiesto il 2 luglio 2012 all'istante di darle la
fattura del veterinario per mostrarla ad un altro veterinario (cfr. copia SMS
del 2 luglio 2012 allegata al verbale del 19 dicembre 2013), che dopo essersi
invano rivolta al veterinario per visionare le radiografie del gatto (cfr. deposizione
di __________ del 19 dicembre 2013, verbale pag. 2), le ha richieste, il 27
maggio 2013, all'istante (copia SMS del 27 maggio 2013 allegata al verbale del
19.
dicembre 2013), infine, che il 30 agosto 2012 RE 1 ha versato al veterinario
fr. 200.– (deposizione di __________, loc. cit.).
c) In
mancanza di plausibili spiegazioni da parte della reclamante, non è dato di
vedere perché essa si sia interessata alle modalità di cura a cui il gatto è
stato sottoposto, abbia voluto far verificare le prestazioni del veterinario a
un altro medico e abbia pagato una parte delle prestazioni fatturate senza riserve
solo per “liquidare la pendenza”. Certo, a questo proposito, in una e-mail del
13.
agosto 2013 l'interessata ha indicato che “il pagamento da lei effettuato al
dott. __________ non è affatto un riconoscimento di responsabilità, ma ben altro”,
tuttavia davanti al primo giudice, essa nulla ha indicato al riguardo. Quanto
al fatto che essa voleva unicamente aiutare l'istante “viste le sue gravi
difficoltà e per lenire la sua grande agitazione”, tali argomentazioni, mai addotte
in prima sede, sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326
cpv. 1 CPC).
d) Visto
quanto precede, la conclusione del primo giudice secondo cui il gatto dell'istante
era stato ferito a causa del comportamento, foss'anche indiretto, del cane
della convenuta e che RE 1 aveva riconosciuto la propria responsabilità per l'agire
del proprio animale, contestando unicamente l'ammontare della fattura del
veterinario, non appare manifestamente insostenibile. Sulla base delle
circostanze di fatto testé riassunte si può così ammettere il rapporto di
causalità tra l'agire del cane della convenuta e il danno patito dall'istante
anche perché rientra nell'ordinario corso delle cose che un'aggressione
compiuta da un cane a un gatto possa causare il ferimento di quest'ultimo. E
siccome la convenuta non ha dimostrato di avere sorvegliato il suo animale con
tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, ma ha finanche ammesso che
nell'aprire il bagagliaio della propria autovettura il cane le è sfuggito, non
si può ritenere che essa abbia apportato la prova liberatoria. La sua
responsabilità deve pertanto essere ammessa. Ciò posto, il reclamo, che non ha
evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata
applicazione del diritto, deve essere respinto.
7.
Le spese seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità
di inconvenienza, non avendone la stessa fatto richiesta conformemente all'art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.