16.2014.13
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale: reclamo divenuto senza oggetto
20 agosto 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.13
Lugano
20 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato dall'
avv.
RE 1 (ZG)
contro
la decisione emessa il 27 febbraio 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa n. SO.2013.894 (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale) promossa con istanza 20 dicembre 2013
dalla
CO
1
(ora
rappresentata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che in esito a
un'istanza del 20 dicembre 2013 presentata dalla CO 1 con decisione del 27 febbraio
2014 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato l'annotazione
provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 7665.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 sulla proprietà per piani n. 17492 pari a 72/1000
della particella n. 1748 RFD di __________ appartenente a RE 1, ha accolto la
richiesta di quest'ultimo di prestare una garanzia sostitutiva, disponendone le
condizioni per il deposito e la cancellazione dell'ipoteca legale, ha assegnato
all'istante “un termine al 31 maggio 2014 per promuovere l'azione giudiziaria
tendente all'accertamento del suo diritto a prevalersi della garanzia depositata”
con l'avvertimento della liberazione in favore del convenuto in caso di mancato
ossequio del termine, e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 200.–;
che RE 1, dopo avere versato
il 4 marzo 2014 la garanzia sostitutiva fissata dal Pretore, è insorto a questa
Camera con un reclamo del 5 marzo 2014 chiedendo di respingere l'istanza, di ordinare
la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria e di liberare in suo favore la
garanzia nel frattempo versata;
che nelle sue osservazioni del 24
marzo 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo;
che il 22 luglio 2014 il
Pretore, accertato come il termine assegnato all'istante per promuovere l'azione
di merito fosse scaduto infruttuoso, ha invitato l'ufficiale del registro fondiario
a cancellare l'iscrizione provvisoria e ha ordinato la liberazione in favore di
RE 1 della garanzia da lui versata;
che tale decisione è passata in
giudicato;
e considerando
in diritto: che in concreto l'avvenuta
radiazione dell'iscrizione provvisoria, con conseguente liberazione della
garanzia nel frattempo versata in favore del convenuto, hanno reso il reclamo
in esame privo di oggetto;
che in tale misura il reclamo va
tolto dal ruolo (art. 242 CPC);
che, ciò premesso, rimane da
statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto, fermo restando che
le spese giudiziarie di una causa diventata senza oggetto vanno attribuite
“secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella fattispecie la caducità
della procedura si riconduce però al fatto che l'istante ha lasciato decorrere
infruttuosamente il termine impartitogli per promuovere l'azione di merito ciò
che ha provocato l'estinzione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria e
la liberazione della garanzia in favore del convenuto;
che essa deve quindi sopportare
gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte
un'equa indennità per ripetibili (art. 108 CPC; cfr. RtiD I-2004 pag. 616 n.
134c);
che le spese processuali vanno in
ogni modo ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina senza
sentenza (art. 21 LTG);
che relativamente agli oneri
processuali e alle ripetibili di primo grado, posti dal Pretore a carico del
convenuto, tale addebito presupponeva l'inoltro dell'azione volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale, rispettivamente a prevalersi della garanzia
depositata;
che non essendo stato il caso, le
spese e le indennità della procedura di iscrizione provvisoria vanno così poste
a carico dell'istante, indipendentemente dalla questione di sapere se quest'ultima
abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (cfr. analogamente I
CCA sentenza inc. 11.2008.183 del 27 febbraio 2009, consid. 5).
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Fatti
2. Le spese processuali del reclamo di
complessivi fr. 250.– sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 un'indennità
di fr. 250.–.
3. Gli
oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di
fr. 300.– sono posti a carico della CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 un'indennità
di fr. 200.–.
4. Notificazione a:
–
avv. con recapito a;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Considerandi
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.