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Decisione

16.2014.14

Risarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata

21 ottobre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10 gennaio 2014 CO 1 si è

rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno, chiedendogli di

convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento

di fr. 900.– più interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto

esecutivo. All'udienza del 19 febbraio 2014 l'istante, unico comparente, ha

confermato le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia.

Statuendo il 19 febbraio 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza,

obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 900.– oltre accessori e

rigettando in via definitiva l'opposizione al menzionato PE.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2014,

postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza. Invitato

a formulare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.

212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto

il 20 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto l'11 marzo 2014 (cfr. timbro

sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per

quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati

in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre

le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente

errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole

una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in

aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di

un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore

abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o

abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,

idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi

raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266

consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace, tenuto

conto che “i fatti sono avvenuti in luogo pubblico” e del “dispendio di tempo

sopportato dall'attore nella procedura”, ha ritenuto la pretesa legittima e adeguata

alle circostanze “essendo comprensiva di tutto”. Il reclamante giustifica

anzitutto l'assenza all'udienza di conciliazione perché “l'istanza non contiene

allegati né è stata in alcun modo motivata”. Se non che, a prescindere dal

fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua

asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che

l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la

domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 923 seg.). Ciò che in concreto risulta

essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione

dall'autorità (art. 440 cpv. 2 CPC). Eventuali carenze formali avrebbero dovute

essere sollevate davanti al Giudice di pace, il quale se del caso avrebbe poi

potuto accordare all'istante un breve termine per emendare l'atto (art. 132

CPC). I motivi addotti dal reclamante non giustificavano pertanto l'assenza

all'udienza di conciliazione, donde la sua preclusione. E la citazione

conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206

CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la

controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv. 2 CPC). Al riguardo non

giova quindi attardarsi.

4.

Il reclamante

lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non

permettendogli di capire a quale “luogo pubblico” e a quale “procedura” il Giudice

di pace si sia riferito.

a) Il

diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante

l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di

permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i

mezzi di prova e le censure invocati dalle parti; è, infatti, sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una

motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale

2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti.

Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la

comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183

consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del

25.

marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.11 del

31.

luglio 2014, consid. 3a).

b) In

concreto, lo stesso reclamante ammette che “per deduzione […] può considerare

che la rivendicazione dell'istante sia riferita al decreto d'accusa 16 agosto

2011.

del PP __________”. In tali circostanze, egli non può ragionevolmente pretendere

non avere compreso che la “procedura” citata dal Giudice di pace è il

procedimento penale conclusosi con il predetto decreto d'accusa nei suoi

confronti e che il “luogo pubblico” è il ristorante __________, dove sono

avvenuti i fatti posti alla base della condanna per ingiuria. La censura di

difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va

respinta.

5.

Il reclamante sostiene che la pretesa dell'istante

è prescritta, poiché i fatti menzionati nel decreto d'accusa sono

avvenuti il 30 giugno 2009. A suo parere, la richiesta di risarcimento è pure infondata

perché non suffragata da alcuna prova e il Giudice di pace avrebbe potuto al

più riconoscere alla controparte un torto morale simbolico di fr. 1.–. Così argomentando,

l'interessato dimentica di non essersi presentato davanti al primo giudice, ciò

che ha comportato la sua preclusione. E in tal caso i fatti addotti dalla parte attrice, non essendo

contestati, non necessitano di prova e vanno ritenuti assodati (cfr. Tappy in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 9 e n. 11 ad art. 223; Trezzini, op. cit., pag. 998), salvo ove sussistano notevoli

dubbi circa l'esposto fattuale dell'attore (art. 153 cpv. 2 CPC). Ciò che per

il Giudice di pace non era il caso. Ne discende che il reclamo vede la sua sorte

segnata.

6.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità all'istante, il quale ha rinunciato a presentare

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 150.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo del Gambarogno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.