16.2014.14
Risarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata
21 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.14
Lugano
21 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2014 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo del
Gambarogno nella causa n. 9/Conc/14 (risarcimento danni) promossa con istanza
del 10 gennaio 2014 da
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del
16 agosto 2011, passato in giudicato, la Procuratrice pubblica __________ ha
riconosciuto RE 1 colpevole di ingiuria per avere il 30 giugno 2009 presso il ristorante
__________ di __________ offeso l'onore di CO 1, proferendo nei suoi confronti
la frase “l'unica cosa che sai fare è rubare”. Per le pretese di natura civile
l'accusatore privato è stato rinviato al foro civile. CO 1, dopo avere il 2 ottobre
2013 invano sollecitato il pagamento di fr. 500.– per le spese legali e di fr.
400.– per il torto morale, ha fatto notificare a RE 1, l'11 dicembre 2013, il PE
n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di fr. 900.– oltre interessi
del 7% dal 12 ottobre 2013, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il 10 gennaio 2014 CO 1 si è
rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno, chiedendogli di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento
di fr. 900.– più interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo. All'udienza del 19 febbraio 2014 l'istante, unico comparente, ha
confermato le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia.
Statuendo il 19 febbraio 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza,
obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 900.– oltre accessori e
rigettando in via definitiva l'opposizione al menzionato PE.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2014,
postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza. Invitato
a formulare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto
il 20 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto l'11 marzo 2014 (cfr. timbro
sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati
in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre
le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente
errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole
una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore
abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o
abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace, tenuto
conto che “i fatti sono avvenuti in luogo pubblico” e del “dispendio di tempo
sopportato dall'attore nella procedura”, ha ritenuto la pretesa legittima e adeguata
alle circostanze “essendo comprensiva di tutto”. Il reclamante giustifica
anzitutto l'assenza all'udienza di conciliazione perché “l'istanza non contiene
allegati né è stata in alcun modo motivata”. Se non che, a prescindere dal
fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua
asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che
l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la
domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 923 seg.). Ciò che in concreto risulta
essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione
dall'autorità (art. 440 cpv. 2 CPC). Eventuali carenze formali avrebbero dovute
essere sollevate davanti al Giudice di pace, il quale se del caso avrebbe poi
potuto accordare all'istante un breve termine per emendare l'atto (art. 132
CPC). I motivi addotti dal reclamante non giustificavano pertanto l'assenza
all'udienza di conciliazione, donde la sua preclusione. E la citazione
conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206
CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la
controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv. 2 CPC). Al riguardo non
giova quindi attardarsi.
4.
Il reclamante
lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non
permettendogli di capire a quale “luogo pubblico” e a quale “procedura” il Giudice
di pace si sia riferito.
a) Il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante
l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di
permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i
mezzi di prova e le censure invocati dalle parti; è, infatti, sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una
motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale
2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti.
Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la
comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183
consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del
25.
marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.11 del
31.
luglio 2014, consid. 3a).
b) In
concreto, lo stesso reclamante ammette che “per deduzione […] può considerare
che la rivendicazione dell'istante sia riferita al decreto d'accusa 16 agosto
2011.
del PP __________”. In tali circostanze, egli non può ragionevolmente pretendere
non avere compreso che la “procedura” citata dal Giudice di pace è il
procedimento penale conclusosi con il predetto decreto d'accusa nei suoi
confronti e che il “luogo pubblico” è il ristorante __________, dove sono
avvenuti i fatti posti alla base della condanna per ingiuria. La censura di
difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va
respinta.
5.
Il reclamante sostiene che la pretesa dell'istante
è prescritta, poiché i fatti menzionati nel decreto d'accusa sono
avvenuti il 30 giugno 2009. A suo parere, la richiesta di risarcimento è pure infondata
perché non suffragata da alcuna prova e il Giudice di pace avrebbe potuto al
più riconoscere alla controparte un torto morale simbolico di fr. 1.–. Così argomentando,
l'interessato dimentica di non essersi presentato davanti al primo giudice, ciò
che ha comportato la sua preclusione. E in tal caso i fatti addotti dalla parte attrice, non essendo
contestati, non necessitano di prova e vanno ritenuti assodati (cfr. Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 9 e n. 11 ad art. 223; Trezzini, op. cit., pag. 998), salvo ove sussistano notevoli
dubbi circa l'esposto fattuale dell'attore (art. 153 cpv. 2 CPC). Ciò che per
il Giudice di pace non era il caso. Ne discende che il reclamo vede la sua sorte
segnata.
6.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di indennità all'istante, il quale ha rinunciato a presentare
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 150.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo del Gambarogno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.