16.2014.15
Contratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus
7 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.15
Lugano
7 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire sul reclamo del 26 marzo 2014 presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
la decisione del 4 marzo 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano est
nella causa n. 16/2013/A (contratto di appalto) promossa con istanza del 20 febbraio 2013
dalla
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE
1 si è rivolta alla ditta CO 1 per avere un'offerta per l'esecuzione
dell'impermeabilizzazione di due terrazze di uno stabile situato a __________
di sua proprietà. Il 26 gennaio 2011 la ditta ha trasmesso un'offerta per
un totale di fr. 23 436.– che l'istante ha sottoscritto in segno di
accettazione.
B. Terminati
Fatti
i lavori, il 23 maggio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura (n. __________)
per un importo di fr. 28 080.– (IVA compresa), sulla quale la committente
ha versato fr. 23 436.–. Visto il mancato pagamento del saldo, il 2 agosto
2011 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per fr. 4644.–, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire il 21 dicembre 2012, con istanza del 20 febbraio 2013
CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Lugano est di obbligare RE 1
al pagamento di fr. 4644.– oltre interessi, così come di rigettare in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 21 maggio
2013, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. Statuendo il 4 marzo 2014 il
Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza obbligando
la convenuta a versare all'attrice fr. 2700.– oltre interessi al 5% dal 24 giugno
2011 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26
marzo 2014 postulandone l'annullamento con conseguente reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio
2014 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla
convenuta il 10 marzo 2014, sicché il reclamo del 26 marzo 2014 (cfr.
busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i
fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere
i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19.
consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che la convenuta ha
contestato la fattura n. 9111079 del 23 maggio 2011 solo 11 mesi dopo l'invio
della stessa, allorquando in calce essa significava che andava contestata entro
8.
giorni. In ogni caso, ha soggiunto il primo giudice, solo in quattro
posizioni dell'offerta la mercede era stata pattuita a corpo, mentre per le
altre era stata prevista una mercede a regia in base alle misure effettive. A
suo parere, quindi, la fatturazione risultava corretta. Premesso ciò, egli ha
considerato che nell'ambito di trattative amichevoli l'istante aveva ridotto a
fr. 2700.– la pretesa, donde il parziale accoglimento dell'istanza
limitatamente a tale importo.
4.
Il contratto di appalto conosce due tipi di
mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373
CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in
anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi aumenti a
favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar,
OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 373). La mercede a corpo può essere sia a
prezzo forfettario sia a prezzo unitario, una loro combinazione potendo essere
fattibile (Chaix in: Commentaire romand,
CO I, 2a edizione, n. 5 ad art. 373). Il prezzo forfettario fissa
una somma unica per tutto o una parte dell'opera, mentre il prezzo unitario è
fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di
misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della
misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 7 ad art. 373). La
stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può
essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte
che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 9 e
37.
ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l'appaltatore è
retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).
5.
La reclamante ritiene che, contrariamente all'accertamento
del primo giudice, le prestazioni del contratto di appalto erano fatturate a
corpo e non a regia e che quindi nulla è di più dovuto, l'imprenditore essendo
tenuto a compiere l'opera per detta somma e non avendo diritto ad alcun
aumento. Ora, dagli atti risulta che il 26 gennaio 2011 la CO 1 ha
trasmesso a RE 1 un'offerta per fr. 23 436.–, IVA compresa, informandola che
“la fatturazione avverrà in base alle misure effettive”. La destinataria ha
sottoscritto tale documento “per accettazione” (doc. 3). Il documento conteneva i dettagli delle prestazioni, dei
materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. Ne segue
che le parti avevano pattuito una mercede a prezzi unitari con quantitativi
approssimativi, da misurare solo al termine dei lavori. Sotto questo profilo il
reclamo è sprovvisto di buon diritto.
6.
RE 1
sostiene poi che l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di ogni unità
necessaria “né più né meno”. Tuttavia, essa soggiunge, l'attrice non ha
dimostrato che il maggior rivestimento di 52 m2 alla terrazza del
secondo piano fosse necessario. E siccome l'appaltatore ha l'onere di provare
le quantità necessarie da utilizzare, ciò che in concreto ha disatteso, esso
non ha diritto ad alcuna remunerazione. E ciò a maggiore ragione se si pensa
che essa ha chiaramente contestato i maggiori quantitativi.
a) In concreto,
la fattura finale della CO 1 è stata allestita in base alle misure
effettive calcolate alla fine dei lavori (doc. 6). Dalla stessa si evince che i
prezzi e le misure sono sostanzialmente identici a quelli esposti nell'offerta.
Uniche differenze risultano essere la suddivisione della posizione 4.06
(preventivata fr. 8060.– e fatturata fr. 5570.–), l'adeguamento della misura
alla posizione 6.41 (da 23 m2 a 52 m2) e il supplemento
della posa della malta previsto alla posizione n. 6.42. Ora né la prima né la
terza posizione sono contestate. Quanto alla seconda posizione, la reclamante
rimprovera all'appaltatrice di non avere dimostrato la maggior superficie di
rivestimento della terrazza. A prescindere dal fatto che già dall'offerta si
evince come la terrazza al secondo piano abbia una superficie di 52 m2,
giacché alla posizione 4.06 è riportata tale
misura e più specificatamente alla posizione 6.41 si accenna al “supplemento
... da eseguirsi su tutta la superficie della terrazza superficie completa = 52 m2”, davanti al primo giudice la questione non è stata oggetto
di contestazione. Nelle osservazioni del 21 maggio 2013 l'interessata ha contestato
“che vi sia stato un accordo di riconoscimento di maggior costo per i lavori
esecutivi”, per poi soggiungere che “la controparte nulla comprova in merito, e
nemmeno si capisce cosa ha fatto di più rispetto al contratto pattuito”, per poi
concludere nel senso che “la convenuta contesta l'esecuzione di opere supplementari,
così come contesta l'aumento di lavori, costi, spese fantomatiche, fatturate in
più” (osservazioni, pag. 3).
b) Nella
fattispecie la fattura presentata dall'attrice era dettagliata e indicava le
prestazioni, i materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari.
In tali circostanze la convenuta aveva l'obbligo, se non di prendere posizione
su ogni singola voce, almeno di specificare per quale prestazione l'attrice
doveva fornire la prova. La contestazione globale della convenuta poteva fors'anche consentire all'attrice di rendersi conto
che essa metteva in dubbio I'ammontare della pretesa, ma non la poneva
in condizione di capire quale fattore utilizzato per
il calcolo della mercede fosse effettivamente contestato e di reagire
adeguatamente fornendo prove puntuali. E ciò a maggior ragione se si pensa che
la necessità del lavoro era stata giustificata con l'avvallo del direttore dei
lavori (doc. 10). La contestazione sulla maggior superficie di rivestimento
della terrazza, sollevata per la prima volta in questa sede in contrasto con
l'art. 326 cpv. 1 CPC, si rivela pertanto irricevibile.
7.
Il
reclamante rimprovera poi al Giudice di pace di aver accolto la pretesa per fr.
2700.
– “premiando la buona volontà” dell'attrice nel formulare una proposta
transattiva e “castigando” senza motivazione la convenuta facendole pagare dei
supplementi che non ha ordinato. Per di più, soggiunge, non vi è alcun fondamento
giuridico che permetta di ritenere accettata una proposta transattiva “soltanto
perché la convenuta e il suo legale non vi hanno dato seguito”. Di per sé la
censura è fondata, il primo giudice essendo chiamato ad applicare il diritto,
ovvero in concreto determinare la mercede dovuta all'attrice, e non giudicare
in equità sulla base di una proposta transattiva non accettata. Resta il fatto
che dopo avere ammesso la correttezza della fatturazione esposta dall'attrice,
in mancanza di una chiara richiesta di riduzione della pretesa formulata da
quest'ultima, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere interamente la
petizione, e obbligare la convenuta a pagare fr. 4644.– e non solamente fr.
2700.
–. Se non che, in mancanza di un reclamo dell'attrice e non potendo
procedere a una reformatio in pejus del giudizio impugnato (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1362), il reclamo vede
la sua sorte segnata.
8.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare
indennità d'inconvenienza all'opponente le cui osservazioni non hanno con ogni
verosimiglianza causato spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono
poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.