16.2014.16
Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo
15 aprile 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.16
Lugano
15 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 31 marzo 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 4 marzo 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest nella causa inc. 86/A/13/Co (contratto d'appalto) promossa con istanza
del 12 dicembre 2013 da
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2013 RE 1 si
è rivolto a CO 1, titolare della ditta individuale __________, incaricandolo di
eseguire sul suo furgone __________ i lavori necessari per superare il collaudo
di immatricolazione. Il garagista ha preventivato verbalmente un costo di fr.
1300.–/1400.–. Per le sue prestazioni, il 23 maggio 2013 CO 1 ha inviato al
committente una fattura di fr. 2258.40 e il 2 agosto 2013 gli ha chiesto il
pagamento di fr. 70.– per la tassa di collaudo
e di fr. 80.– per il carburante immesso nel veicolo, per un costo totale di fr.
2408.40. RE 1, ritenendo l'ammontare della fattura ingiustificato,
poiché eccedente il prezzo pattuito, ha pagato fr. 1300.–, fr. 150.– per la tassa di collaudo e il carburante,
così come fr. 350.– per sua “buona volontà”. In seguito al rifiuto di pagare il
saldo, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al
quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza del 12 dicembre
2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest,
chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere
il pagamento di fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013, così come
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
All'udienza del 12 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza, mentre l'istante, che ha confermato
le sue domande, ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia.
C. Statuendo il 4 marzo 2014 il
Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante
fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013 e rigettando in via
definitiva l'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo. La tassa di
giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante un'indennità di fr. 100.–.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2014,
chiedendone l'annullamento. Invitato a
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 5 marzo 2014, sicché il
reclamo, introdotto il 31 marzo 2014, è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in odo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertata l'esistenza di un preventivo di fr.
1300.
–/1400.– e di un costo complessivo fatturato di fr. 2408.40 (fattura di
fr. 2258.40 più fr. 150.– di tassa di collaudo e di benzina), ha considerato
che in caso di superamento del preventivo è ammesso un margine di tolleranza
del 10% e che ulteriori sorpassi devono essere sottoposti ad accettazione.
Tuttavia, ha soggiunto, in determinati casi è possibile accordare un margine di
tolleranza superiore al 10%, ad esempio qualora vi sia “una scadenza
improrogabile (un termine dato dal proprietario o una data di collaudo)” oppure
se un intervento basilare, non previsto in fase di preventivo, “risulti
importante ai fini di collaudo e dell'uso del veicolo”. Premesso ciò, il
Giudice di pace ha constatato che nella fattispecie il sorpasso del preventivo era
stato causato dalla sostituzione dell'alternatore (fr. 475.–), senza la quale
il lavoro già eseguito non avrebbe avuto senso e ha ritenuto che avendo l'istante
fatturato la manodopera per soli fr. 360.–, “non si può neanche dedurre che
l'intervento straordinario sia stato fatto per aumentarne le proprie
prestazioni orarie”.
4.
RE
1.
sostiene che il Giudice di pace ha bensì accertato correttamente la
pattuizione di una mercede a corpo, ma ha poi erroneamente considerato che vi
siano state circostanze straordinarie impreviste ai sensi dell'art. 373 cpv. 2
CO che darebbero diritto all'istante di ottenere la totalità della mercede richiesta.
A suo dire, non possano essere considerate “circostanze straordinarie” né la
necessità di sostituire l'alternatore né l'appuntamento per il collaudo per
l'immatricolazione. Il reclamante rimprovera, inoltre, al primo
giudice di non avere considerato che la controparte non ha rispettato l'obbligo
di informarlo del superamento del preventivo e di non avere ritenuto che l'importo
di
fr. 500.– da lui versato all'istante in aggiunta ai fr. 1300.– pattuiti, tiene
già abbondantemente conto di un margine di tolleranza del 10%. Egli rileva infine
che nella fattura del 23 maggio 2013 il costo complessivo fatturato
dall'istante per la mano d'opera non è di soli fr. 360.–, ma di fr. 660.–.
5.
a) Un
contratto concernente interventi di revisione e riparazione di un veicolo a
motore costituisce un contratto d'appalto retto dagli art. 363 e segg. CO (DTF
113.
II 421 consid. 1 con riferimenti). Ora, un contratto del genere conosce due
tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita preventivamente
o che lo è solo in via approssimativa (art.
374.
CO). Secondo l'art. 373 cpv. 1 CO se la mercede dell'opera è stata fissata
a corpo (prezzo fisso o forfetario), l'appaltatore è tenuto a
eseguire l'opera per l'importo previsto. Salvo circostanze straordinarie e
imprevedibili (art. 373 cpv. 2 CO), l'appaltatore sopporta il rischio del
prezzo (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid.
3.
). Per contro, se le parti convengono dei prezzi effettivi (“secondo
il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore”: art. 374 CO), questo rischio
è posto a carico del committente. La stipulazione di una mercede a corpo
non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti
concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal
senso deve recarne la prova (Chaix
in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373; Gauch, Der Werkvertrag, 5a edizione,
n. 1014). In difetto di particolari pattuizioni o in caso di dubbio, la mercede
deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese
dell'appaltatore, l'art. 374 CO avendo carattere suppletivo rispetto all'art.
373.
CO (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid.
3.
; Chaix, op. cit., n. 1 ad art.
374; Gauch, op. cit., n. 1014).
b) Tra
il prezzo forfettario (art. 373 CO) e quello secondo il valore (art. 374 CO)
esiste una categoria intermedia, ovvero quella in cui le parti non si sono
accordate soltanto su una semplice stima sommaria dei costi non vincolante (art.
374.
CO), ma su di una stima dei costi più precisa che comporta effetti
giuridici accresciuti: si tratta segnatamente del preventivo approssimativo
(“computo approssimativo”) previsto dall'art. 375 CO e del prezzo approssimativo
che fissa un importo minimo e uno massimo (Chaix,
op. cit., n. 7 ad art. 374). In entrambi i casi, la mercede va poi determinata
secondo il valore del lavoro, fermo restando che nel primo il committente deve
tollerare un certo superamento del preventivo ma non in maniera eccessiva,
mentre nel secondo, la mercede deve essere comunque compresa entro i limiti fissati.
Sapere se ci si trova confrontati con l'uno o l'altro caso, è una questione di
interpretazione della volontà delle parti, posto che in caso di dubbio va
ammessa la soluzione più favorevole al committente (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374 con rinvio a Gauch, op. cit., n. 941).
6.
In concreto, il Giudice di
pace ha accertato che l'istante aveva “allestito verbalmente un preventivo di
spesa di fr. 1300/1400.–”, ma non ha stabilito il tipo di mercede pattuito le
parti. Per il reclamante si trattava per contro di una “spesa” di fr. 1300/1400.–.
Se non che, per tacere del fatto che la sua affermazione è apodittica, così
argomentando l'interessato si limita a contrapporre la propria versione senza però
dimostrare che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le parti si siano
intese solo su un preventivo approssimativo, è arbitraria ovvero manifestamente
insostenibile. In circostanze del genere, la mercede andava determinata in ultima
analisi secondo il valore del lavoro (art. 374 CO), fermo restando che un sorpasso
del preventivo non superiore al 10% è di regola considerato tollerabile a
condizione che non sia eccessivo (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenze
del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1 e 4A_302/2014
del 6 febbraio 2015 consid. 3.1; Chaix,
op. cit., n. 14 ad art. 375 e Gauch,
op. cit., n. 985). Nella fattispecie, l'ammontare della fattura finale
(di fr. 2258.40) rappresenta un aumento di circa il 60% del preventivo (di fr.
1300.
–/ 1400.–), ciò che configura, a non averne dubbio, un superamento del preventivo
non più tollerabile e senz'altro eccessivo ai sensi dell'art. 375 CO.
7.
Il reclamante rimprovera
all'istante di avere violato il suo dovere d'informazione in caso di sorpasso
eccessivo del preventivo e sembra chiedere a tal titolo un risarcimento danni,
che compenserebbe la pretesa dell'appaltatore che va al di là dell'importo da
lui già versato. A suo dire, il fatto che l'istante non l'ha avvisato della
necessità di sostituire l'alternatore o altri pezzi non inclusi nel preventivo,
non gli ha consentito di cercare dei pezzi “più a buon mercato, magari d'occasione”.
In definitiva, chiede di limitare la pretesa del garagista all'importo del
preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, per complessivi fr. 1650.–.
a) Ora,
che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore ha l'obbligo di informare
senza indugio il committente è indubbio (art. 364 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 8 ad
art. 364). Se viola quest'obbligazione, l'appaltatore deve risarcire il
danno subìto dal committente, che non ha potuto esercitare prima il suo diritto
di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 375 cpv. 1 CO o di prendere altre
disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione
in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenze del Tribunale
federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; Chaix, op. cit., n. 19 ad
art. 375 e Gauch, op. cit., n.
1007.
e 1008). D'altro canto, un superamento del preventivo dovuto a circostanze
straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO non è mai eccessivo ai sensi
dell'art. 375 CO e in tal caso la mercede può essere aumentata in applicazione
analogica dell'art. 373 cpv. 2 CO (sentenze del Tribunale federale 4A_15/2011
del 3 maggio 2011 consid. 3.3; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 375).
b)
Nella fattispecie, CO 1 ha sostenuto di avere “tentato di raggiungere il
cliente telefonicamente ma senza successo” (verbale del 12 febbraio 2014).
L'allegazione, contestata dal convenuto, non è supportata da alcuna prova e non
permette di ritenere che l'appaltatore abbia rispettato il suo dovere di diligenza.
Quanto all'esistenza di circostanze straordinarie ci si può chiedere se la
necessità di eseguire “maggiori interventi” rispetto a quelli preventivati, tra
cui la sostituzione dell'alternatore, fosse davvero imprevedibile per un
meccanico competente e diligente. Il quesito può ad ogni modo rimanere aperto,
poiché un'eventuale applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO per analogia è esclusa
già solo per il fatto che l'istante, venendo meno al proprio obbligo di informazione,
non ha avvisato il committente della necessità di eseguire maggiori lavori
rispetto a quelli preventivati (art. 365 cpv. 3 CO; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 373).
Non
si disconosce che il veicolo doveva essere sottoposto al collaudo, ma
contrariamente all'opinione del primo giudice, la data prevista per il collaudo
non è improrogabile, ma può essere posticipata “via internet o su semplice richiesta, anche
verbale”. Certo, per gli spostamenti richiesti nei tre giorni lavorativi
precedenti la data fissata, viene riscossa l'intera tassa di collaudo (ammontante nel 2013 a fr. 70.–), ma in concreto,
per tacere del fatto che l'istante non ha dimostrato che non avrebbe potuto spostare
la data del collaudo, il pagamento di fr. 70.– non giustificava la violazione
del suo obbligo di informare il cliente della necessità di effettuare maggiori
interventi rispetto a quelli preventivati.
c) RE
1.
non postula un risarcimento dei danni dovuto alla violazione dell'obbligo
di diligenza, ma sostanzialmente una riduzione della mercede. Ora, in caso di
superamento eccessivo del preventivo il committente ha diritto di recedere dal
contratto (art. 375 cpv. 1 CO) oppure di ottenere una riduzione congrua della
mercede se si tratta di costruzioni erette sul suo fondo (art. 375 cpv. 2 CO;
sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1).
Quest'ultima evenienza si applica anche in caso di riparazione di
autovetture (Chaix, op.
cit., n. 28 ad art. 375 e Gauch,
op. cit., n. 993). In concreto, il reclamante chiedendo di pagare solo l'importo
del preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, fa valere una riduzione
della mercede ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO.
d) Ora,
l'ammontare della riduzione della mercede dev'essere stabilito dal giudice
secondo equità (art. 4 CC). Di regola, la mercede va ridotta della metà della
somma eccedente il margine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza
del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3
maggio 2011 consid. 3.1; Chaix,
op. cit., n. 29 ad 375 e Gauch, op. cit., n. 979). In concreto, a fronte di una
fattura finale di fr. 2258.40, il convenuto ha versato all'istante fr. 1650.–
(più ulteriori fr. 150.– per la benzina e la tassa di collaudo anticipate
dall'istante). Tenuto conto di un margine di tolleranza usuale del 10%
(di 1400.–), ossia di fr. 140.–, secondo la sopraccitata proporzione, l'istante
deve prendere a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza
(metà di 2258.40 - [1400.– + 140.–]), ossia fr. 359.20 e il convenuto deve pagare
in totale fr. 1899.20. Considerato, che il reclamante ha già pagato fr. 1650.–,
egli deve pagare all'istante fr. 250.– arrotondati.
8.
Il reclamante rimprovera infine
al Giudice di pace di avere riconosciuto all'istante un'indennità di
inconvenienza, sebbene l'art. 113 cpv. 1 prima frase CPC vieti di assegnare
ripetibili nella procedura di conciliazione. Ora, questo disposto non impedisce
all'autorità di conciliazione che emana una decisione di merito ai sensi
dell'art. 212 CPC, di assegnare ripetibili per la procedura di conciliazione (CCR,
sentenza inc. 16.2014.58 del 16 settembre 2015, consid. 3). Per l'art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC però a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio
può essere assegnata un'adeguata indennità d'inconvenienza solo in casi motivati,
per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato particolari costi
oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò
che non è il caso in concreto.
9.
Accogliendo parzialmente il
reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve
essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 250.–
oltre interessi del 4% dal 20 agosto 2013, data di per sé non contestata dal
reclamante.
10.
Le spese giudiziarie seguono
la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene la
riduzione della mercede, ma non nella misura richiesta, e la soppressione dell'indennità
d'inconvenienza. Gli oneri andrebbero posti così per la maggior parte a carico
di CO 1, il quale, tuttavia, non ha proposto di respingere il reclamo. Non
potendo essere ritenuto soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), egli
non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità. In simili
condizioni, tanto vale rinunciare a prelevare la (ridotta) quota di spese che andrebbe
a carico del reclamante. L'esito del reclamo impone altresì una modifica del pronunciato
di prima sede, nel senso che, visto il vicendevole grado di soccombenza, gli
oneri processuali vanno posti per tre quinti a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo
è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così
riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta. RE 1 è condannato a
pagare a CO 1 fr. 250.– oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013.
Conseguentemente
l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è
respinta in via definitiva limitatamente a fr. 250.– oltre interessi al 4% dal
20 agosto 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico per 3/5, mentre per la rimanenza è a
carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
II. Non si riscuotono spese
processuali né si assegnano indennità.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.