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Decisione

16.2014.17

Azione creditoria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

28 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 2 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro

tempestivo;

che la documentazione prodotta

con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove

conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure

civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che

il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo

la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve

dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità

inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed

equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che il

Giudice di pace ha accolto l'istanza, considerando che “nei mesi seguenti [al

Considerandi

licenziamento] la signora trovandosi senza impiego, era impossibilitata a

partecipare ai corsi; in seguito poi, con il nuovo impiego, non vi era più

interessata in quanto la sua nuova occupazione non ne necessitava; poiché la ex

dipendente non partecipò ai corsi, la RE 1 sospese i pagamenti alla scuola e la

stessa poi si rifece con l'alunna; la RE 1, contrattualmente si era impegnata a

pagare i corsi alla dipendente e in merito avevano sottoscritto l'accordo del

23/10/2009; poiché nello stesso non figura alcun cenno ad una eventuale

disdetta da parte del datore [di lavoro] l'impegno di pagare il corso rimane attivo

e ne consegue che la domanda di rimborso risulta essere giustificata e pertinente”;

che

nella fattispecie la reclamante si limita a esporre la propria versione dei

fatti, osservando in particolare che “il fatto di trovarsi senza impiego non

implicava infatti l'impossibilità di partecipare alle lezioni, il fine ultimo

del corso è la formazione della persona, non l'iscrizione agli esami”, ma non

formula però una sola critica nei confronti della decisione del giudice di

pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente

errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

che di

conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i

presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e

art. 311 pag. 1367; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità

del reclamo;

che,

in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b

lett. a n. 2 LOG;

che le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.