16.2014.17
Azione creditoria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
28 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.17
Lugano
28 gennaio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 3 marzo 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano
ovest nella causa 64/B/13/Co (azione creditoria) promossa con istanza 13 novembre 2013 da
CO
1
(rappresentata
RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nel 2009 la società
RE 1 ha assunto CO 1;
che l'8
aprile 2009 la lavoratrice si è iscritta a un corso “specialista in finanza e
contabilità” organizzato dalla __________ __________ dal costo di fr. 6400.–,
pagabile con rate mensili di fr. 200.–;
che
il 23 ottobre 2009 la datrice di lavoro e la lavoratrice hanno stipulato un
accordo in base al quale la prima si impegnava a pagare il costo del citato
corso e la seconda a frequentarlo e a rimborsare la datrice di lavoro qualora
avesse lasciato il posto di lavoro;
che la
datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 dicembre
2010;
che il 31 gennaio 2013 la __________
__________ ha fatto notificare a CO 1 il PE n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1200.– oltre interessi al 7% dal 27
ottobre 2012, più le spese esecutive (fr. 73.–) e la tassa d'incasso (fr. 6.–),
al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che adito
dalla __________ __________, con decisione 15 maggio 2013 il Giudice di pace
del circolo di Breno ha preso atto del ritiro da parte di CO 1 dell'opposizione
da lei interposta al citato PE e ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 50.– a carico dell'escussa;
che il
12 agosto 2013 CO 1 ha chiesto alla RE 1 il rimborso di fr. 1400.–, senza
esito;
che l'11 novembre 2013 CO 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest, chiedendo di convocare le
parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso di mancata
conciliazione, la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1400.– oltre
interessi dal 27 ottobre 2012;
che
all'udienza del 12 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa;
che statuendo
il 3 marzo 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la
convenuta a pagare all'istante fr. 1400.– oltre interessi al 5% dal 27 ottobre
2012 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 125.– a carico della convenuta, tenuta
a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 75.–;
che
con reclamo 2 aprile 2014 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio,
chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai
sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che
nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta alla convenuta al più presto il 4 marzo 2014 sicché il reclamo, introdotto
Fatti
il 2 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro
tempestivo;
che la documentazione prodotta
con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.
1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove
conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure
civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che
il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo
la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed
equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che il
Giudice di pace ha accolto l'istanza, considerando che “nei mesi seguenti [al
Considerandi
licenziamento] la signora trovandosi senza impiego, era impossibilitata a
partecipare ai corsi; in seguito poi, con il nuovo impiego, non vi era più
interessata in quanto la sua nuova occupazione non ne necessitava; poiché la ex
dipendente non partecipò ai corsi, la RE 1 sospese i pagamenti alla scuola e la
stessa poi si rifece con l'alunna; la RE 1, contrattualmente si era impegnata a
pagare i corsi alla dipendente e in merito avevano sottoscritto l'accordo del
23/10/2009; poiché nello stesso non figura alcun cenno ad una eventuale
disdetta da parte del datore [di lavoro] l'impegno di pagare il corso rimane attivo
e ne consegue che la domanda di rimborso risulta essere giustificata e pertinente”;
che
nella fattispecie la reclamante si limita a esporre la propria versione dei
fatti, osservando in particolare che “il fatto di trovarsi senza impiego non
implicava infatti l'impossibilità di partecipare alle lezioni, il fine ultimo
del corso è la formazione della persona, non l'iscrizione agli esami”, ma non
formula però una sola critica nei confronti della decisione del giudice di
pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente
errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di
conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i
presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e
art. 311 pag. 1367; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità
del reclamo;
che,
in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b
lett. a n. 2 LOG;
che le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.