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Decisione

16.2014.19

Contratto di locazione – liberazione del deposito di garanzia a favore del locatore a copertura di pigioni non pagate

7 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2 aprile 2014, pag. 2 in alto);

che il mancato pagamento della

pigione permette al locatore di chiedere alla fine della locazione la

liberazione della garanzia in suo favore (Lachat,

Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 361 n. 2.3.2);

che relativamente ai danni fatti

valere dai conduttori, foss'anche ammissibile una compensazione con il deposito

di garanzia, per altro nemmeno sollevata dagli interessati, l'assenza di una

qualsivoglia quantificazione precisa della pretesa esclude una compensazione

(sentenza del Tribunale federale 9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8 con

riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2012.38 del 7 ottobre 2013, consid. 6c);

che in tali circostanze la

liberazione della garanzia in favore dell'istante non costituisce un'errata

applicazione del diritto da parte dell'autorità di conciliazione;

Considerandi

che ai convenuti resta la

possibilità di agire direttamente nei confronti del proprietario per il

risarcimento dei danni cagionati da un difetto della cosa;

che visto quanto

precede il reclamo deve essere respinto;

che vista la

relativa semplicità della procedura la designazione di un avvocato d'ufficio

non appariva in concreto necessaria;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare

– eccezionalmente – a qualsiasi prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC);

che non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte,

avendo essa agito per il tramite

del proprio organo (RtiD II-2005 pag. 680, consid. 9 con rinvii), la redazione

delle osservazioni non avendo comportato particolare incomodo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali

né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–e;

avv. dott..

Comunicazione all'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Massagno

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.