16.2014.2
Contratto di locazione - reclamo irricevibile per mancato versamento anticipo - notifica richiesta di anticipo - raccomandata non ritirata
18 febbraio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2014.2
Data decisione, Autorità:
18.02.2014, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - reclamo irricevibile per mancato versamento anticipo - notifica richiesta di anticipo - raccomandata non ritirata
ANTICIPI E CAUZIONE
NOTIFICAZIONE
art. 101 cpv. 3 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
Incarto n.
16.2014.2
Lugano
18 febbraio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 3 gennaio 2014
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa l'11 dicembre 2013 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa n. SE.2013.398 (locazione)
promossa con petizione 22 ottobre 2013 da
CO 1 e
CO 2 ;
premesso che dal 1° dicembre 2011 al 26
gennaio 2013 CO 1 e CO 2 hanno locato a RE 1 un appartamento e un parcheggio a __________
di loro proprietà per fr. 2370.–;
rammentato che con sentenza dell'11
dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la petizione introdotta il 22 ottobre 2013 da CO 1 e CO 2 condannando RE 1 a pagare loro l'importo di fr. 8006.–, corrispondente alle pigioni per i mesi da novembre 2012 a gennaio 2013 (fr. 7110.–) e al conguaglio per le spese accessorie dell'anno 2012 (fr. 896.–);
ricordato che contro il predetto giudizio RE
1 è insorta a questa Camera con reclamo del 3 gennaio 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;
constatato che con ordinanza del 15 gennaio
2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 31 gennaio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 950.– sul conto
corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;
preso atto che la reclamante non ha ritirato
il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento
degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato
entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 3 febbraio 2014 le
è stato impartito un ultimo termine fino al 14 febbraio 2014 per depositare il
citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato
che pure il plico raccomandato contenente quest' ultima ordinanza è stato
ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” (cfr.
tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza
fissata non è intervenuto versamento alcuno;
osservato
che per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non
ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi
una notificazione e che tale disposizione, valida anche quando il destinatario
chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell'
obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano
essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio
della buona fede (DTF 138 III 227, consid. 3.1 con riferimenti);
ritenuto che la reclamante, doveva manifestamente
attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le
precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 134
V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009
in: RtiD II-2009 pag. 132);
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo
per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il
reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che
l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla
reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);
stabilito inoltre che non si giustifica di
attribuire ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e
non ha cagionato costi presumibili;
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster