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Decisione

16.2014.2

Contratto di locazione - reclamo irricevibile per mancato versamento anticipo - notifica richiesta di anticipo - raccomandata non ritirata

18 febbraio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2014.2

Data decisione, Autorità:

18.02.2014, CCR

Titolo:

Contratto di locazione - reclamo irricevibile per mancato versamento anticipo - notifica richiesta di anticipo - raccomandata non ritirata

ANTICIPI E CAUZIONE

NOTIFICAZIONE

art. 101 cpv. 3 CPC

art. 138 cpv. 3 let. a CPC

Incarto n.

16.2014.2

Lugano

18 febbraio

2014/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 gennaio 2014

presentato da

RE 1

contro la decisione emessa l'11 dicembre 2013 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa n. SE.2013.398 (locazione)

promossa con petizione 22 ottobre 2013 da

CO 1 e

CO 2 ;

premesso che dal 1° dicembre 2011 al 26

gennaio 2013 CO 1 e CO 2 hanno locato a RE 1 un appartamento e un parcheggio a __________

di loro proprietà per fr. 2370.–;

rammentato che con sentenza dell'11

dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la petizione introdotta il 22 ottobre 2013 da CO 1 e CO 2 condannando RE 1 a pagare loro l'importo di fr. 8006.–, corrispondente alle pigioni per i mesi da novembre 2012 a gennaio 2013 (fr. 7110.–) e al conguaglio per le spese accessorie dell'anno 2012 (fr. 896.–);

ricordato che contro il predetto giudizio RE

1 è insorta a questa Camera con reclamo del 3 gennaio 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;

constatato che con ordinanza del 15 gennaio

2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 31 gennaio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 950.– sul conto

corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;

preso atto che la reclamante non ha ritirato

il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento

degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato

entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 3 febbraio 2014 le

è stato impartito un ultimo termine fino al 14 febbraio 2014 per depositare il

citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo

sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

considerato

che pure il plico raccomandato contenente quest' ultima ordinanza è stato

ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” (cfr.

tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza

fissata non è intervenuto versamento alcuno;

osservato

che per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non

ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi

una notificazione e che tale disposizione, valida anche quando il destinatario

chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell'

obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano

essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio

della buona fede (DTF 138 III 227, consid. 3.1 con riferimenti);

ritenuto che la reclamante, doveva manifestamente

attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le

precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 134

V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009

in: RtiD II-2009 pag. 132);

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo

per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il

reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che

l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla

reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);

stabilito inoltre che non si giustifica di

attribuire ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e

non ha cagionato costi presumibili;

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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