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Decisione

16.2014.20

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

19 ottobre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, il 1° ottobre 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al

Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere il pagamento di fr.

2835.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, così come il rigetto in via definitiva

per tale importo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Lugano. Nella sua risposta del 3 dicembre 2012 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione. Nella sua replica dell'8 aprile 2013 l'attrice ha confermato il suo punto di vista, così

come la convenuta nella duplica del 28 maggio 2013. Statuendo il

7 aprile 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese

processuali di fr. 200.– a carico dell'attrice, compensate le indennità.

C. Contro il

giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23

aprile 2014 per ottenerne l'annullamento.

Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2014 (cfr. busta d'intimazione) CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta all'attrice al più presto l'8 aprile 2014, sicché il reclamo,

introdotto il 24 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è

senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per

quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto

con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio

giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

3.

Il Giudice di

pace ha accertato che sia nella procedura in esame sia in quella precedente di

conciliazione, l'attrice si era limitata a presentare come prova a sostegno delle

sue domande, la fattura da lei emessa il 30 gennaio 2012 per prestazioni

professionali a favore della convenuta, in cui ha indicato di avere allestito “un

memorandum relativo al progetto immobiliare in Via __________” e di

avere avuto incontri “con il proprietario del terreno per esposizione del progetto”

e “con i legali del venditore”. Tuttavia, ha soggiunto, la convenuta contesta di

averle affidato l'incarico di eseguire

le prestazioni elencate nella fattura e agli atti non vi è alcuna

documentazione che le provi, benché “il memorandum è un documento,

l'esposizione di un progetto lo si fa con un progetto; normalmente incontri con

dei legali sono confermati da scritti e appunti”. Ciò posto, egli ha respinto

la petizione, considerando che l'attrice,

a cui incombeva giusta l'art. 8 CC l'onere della prova, non ha dimostrato la

fondatezza delle sue pretese.

C

4.

Per la reclamante il

Giudice di pace, anziché accertare che la fattura in esame è stata da lei emessa

nei confronti della convenuta, ha indicato erroneamente il contrario. Il che è

vero, ma trattandosi – con ogni evidenza – di una palese svista, essa non ha

avuto nessuna conseguenza sul merito della vertenza. Su questione non occorre

dilungarsi.

5.

La reclamante contesta la

decisione del Pretore, ribadendo di avere concluso con la convenuta un mandato

“consistente nell'analisi degli aspetti fiscali di un'ipotizzata operazione immobiliare”

e che non avrebbe avuto motivo di effettuare tale analisi se non su richiesta

della controparte. A sostegno della sua versione dei fatti, propone l'audizione

di __________ M__________ e __________ R__________, produce una email del 1°

febbraio 2011 inviatale da E__________ M__________, amministratore unico della

società CO 1 e l'estratto del Registro fondiario riguardante la particella n. __________

RFD di __________. Se non che l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di

avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova (Jeandin in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Premesso

ciò, l'assunzione di testimonianze, non formulata davanti al primo giudice, è

inammissibile, così come lo è la nuova documentazione prodotta per la prima

volta con il reclamo.

Quanto al fatto che secondo la

reclamante il memorandum da lei allestito dimostrerebbe l'asserito

incarico affidatole dalla convenuta, contrariamente a quanto da lei affermato, dal

fascicolo processuale risulta che in prima sede nessun memorandum è stato

prodotto, sicché l'allestimento di questo documento si esaurisce

in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata. Per

il resto, la reclamante contrappone la propria opinione a quella del primo

giudice senza nemmeno pretendere che i fatti accertati dal primo giudice siano

manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostenere che egli abbia

erroneamente applicato il diritto. In siffatte circostanze, la decisione del

Giudice di pace resiste alla critica. Ne discende che il

reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può

pertanto essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare

all'opponente un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la

redazione delle osservazioni non avendole causato spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 350.–

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.