16.2014.20
Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
19 ottobre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.20
Lugano
19 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 aprile 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 7 aprile 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano ovest nella causa inc. 114/C/12/PE (mandato) da lei promossa con petizione
del 1° ottobre 2012 nei confronti di
CO
1 ora in liquidazione,;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 gennaio 2012 RE 1
ha inviato a CO 1, ora in liquidazione, una fattura di complessivi fr. 2835.–
(fr. 2500.– per “allestimento memorandum relativo al progetto immobiliare
in Via __________, incontri con il proprietario del terreno per esposizione del
progetto, incontri con i legali del venditore”; fr. 125.– per spese e fr. 210.–
di IVA), non ottenendo alcun pagamento.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 1° ottobre 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al
Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere il pagamento di fr.
2835.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, così come il rigetto in via definitiva
per tale importo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano. Nella sua risposta del 3 dicembre 2012 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Nella sua replica dell'8 aprile 2013 l'attrice ha confermato il suo punto di vista, così
come la convenuta nella duplica del 28 maggio 2013. Statuendo il
7 aprile 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese
processuali di fr. 200.– a carico dell'attrice, compensate le indennità.
C. Contro il
giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23
aprile 2014 per ottenerne l'annullamento.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2014 (cfr. busta d'intimazione) CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta all'attrice al più presto l'8 aprile 2014, sicché il reclamo,
introdotto il 24 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è
senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3.
Il Giudice di
pace ha accertato che sia nella procedura in esame sia in quella precedente di
conciliazione, l'attrice si era limitata a presentare come prova a sostegno delle
sue domande, la fattura da lei emessa il 30 gennaio 2012 per prestazioni
professionali a favore della convenuta, in cui ha indicato di avere allestito “un
memorandum relativo al progetto immobiliare in Via __________” e di
avere avuto incontri “con il proprietario del terreno per esposizione del progetto”
e “con i legali del venditore”. Tuttavia, ha soggiunto, la convenuta contesta di
averle affidato l'incarico di eseguire
le prestazioni elencate nella fattura e agli atti non vi è alcuna
documentazione che le provi, benché “il memorandum è un documento,
l'esposizione di un progetto lo si fa con un progetto; normalmente incontri con
dei legali sono confermati da scritti e appunti”. Ciò posto, egli ha respinto
la petizione, considerando che l'attrice,
a cui incombeva giusta l'art. 8 CC l'onere della prova, non ha dimostrato la
fondatezza delle sue pretese.
C
4.
Per la reclamante il
Giudice di pace, anziché accertare che la fattura in esame è stata da lei emessa
nei confronti della convenuta, ha indicato erroneamente il contrario. Il che è
vero, ma trattandosi – con ogni evidenza – di una palese svista, essa non ha
avuto nessuna conseguenza sul merito della vertenza. Su questione non occorre
dilungarsi.
5.
La reclamante contesta la
decisione del Pretore, ribadendo di avere concluso con la convenuta un mandato
“consistente nell'analisi degli aspetti fiscali di un'ipotizzata operazione immobiliare”
e che non avrebbe avuto motivo di effettuare tale analisi se non su richiesta
della controparte. A sostegno della sua versione dei fatti, propone l'audizione
di __________ M__________ e __________ R__________, produce una email del 1°
febbraio 2011 inviatale da E__________ M__________, amministratore unico della
società CO 1 e l'estratto del Registro fondiario riguardante la particella n. __________
RFD di __________. Se non che l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di
avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova (Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Premesso
ciò, l'assunzione di testimonianze, non formulata davanti al primo giudice, è
inammissibile, così come lo è la nuova documentazione prodotta per la prima
volta con il reclamo.
Quanto al fatto che secondo la
reclamante il memorandum da lei allestito dimostrerebbe l'asserito
incarico affidatole dalla convenuta, contrariamente a quanto da lei affermato, dal
fascicolo processuale risulta che in prima sede nessun memorandum è stato
prodotto, sicché l'allestimento di questo documento si esaurisce
in una mera allegazione di parte, per nulla dimostrata. Per
il resto, la reclamante contrappone la propria opinione a quella del primo
giudice senza nemmeno pretendere che i fatti accertati dal primo giudice siano
manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostenere che egli abbia
erroneamente applicato il diritto. In siffatte circostanze, la decisione del
Giudice di pace resiste alla critica. Ne discende che il
reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può
pertanto essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.
6.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare
all'opponente un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la
redazione delle osservazioni non avendole causato spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 350.–
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.