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Decisione

16.2014.21

Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore - legittimazione passiva, in caso non data per intermediario assicurativo (broker)

3 dicembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova sui quali fondava la sua rivendicazione (art. 247 cpv 1 CPC).

d) Non

si disconosce che l'attore poteva non disporre di altri elementi oltre a quelli

presentati. Egli poteva però pretendere che con pertinenti richieste di prova si

assumesse quanto meno la polizza assicurativa o il contratto d'assicurazione

stipulato da N__________. In assenza di accertamenti sulla legittimazione passiva,

la decisione impugnata andrebbe annullata. Resta il fatto che ciò si

tradurrebbe in un mero esercizio giurisdizionale, giacché quanto avrebbe dovuto

assumere il primo giudice è stato prodotto, ancorché irritualmente in questa

sede (sopra consid. 2). Premesso ciò, dalla proposta di assicurazione

individuale veicoli a motore stipulata il 23 giugno 2008 da N__________ si

evince come l'assicuratore fosse la L__________, rappresentata dalla CO 1 (doc.

5, 3° foglio). Quest'ultima, pertanto, non può ritenersi l'assicuratore ai

sensi dell'art. 65 LCStr. Ne discende che alla convenuta, rappresentante

dell'assicuratore, difetta la legittimazione passiva, ciò che comporta la

Considerandi

reiezione del reclamo.

6.

A titolo abbondanziale

giovi ad ogni modo ricordare a futura memoria che se la determinazione del

danno non è subordinata all'esecuzione della riparazione della cosa danneggiata

da parte del danneggiato (sentenza del Tribunale federale 4A_61/2015 del 25

giugno 2015, consid. 4.2; Brehm,

Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 77d e 77e ad art. 41; Werro, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 291 n.

1026), il riconoscimento dell'IVA in caso di mancata riparazione è controversa

in dottrina (favorevole: Brehm, op.

cit., loc. cit.; contrario: Roberto,

Haftpflichtrecht, Berna 2013, pag. 227). Visto l'esito del reclamo, la

questione può nondimeno continuare a rimanere indecisa.

7.

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

deve nondimeno trascurare che la questione della legittimazione è stata sollevata

dalla convenuta per la prima volta in questa sede. Ove essa si fosse presentata

davanti al Giudice di pace e avesse già allora sollevato la questione, ciò

avrebbe con ogni probabilità evitato la procedura di reclamo. In tali

circostanze soccorrono motivi di equità per porre gli oneri del giudizio

odierno a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di complessivi

fr. 300.– sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.