16.2014.21
Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore - legittimazione passiva, in caso non data per intermediario assicurativo (broker)
3 dicembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.21
Lugano
3 dicembre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 maggio 2014 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 15 aprile 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa 211-1/2011 (responsabilità civile del detentore di un veicolo
a motore) da lui promossa con petizione del 5 maggio 2011 dei
confronti di
CO 1 ora
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2010 N__________,
alla guida del proprio veicolo, ha urtato, danneggiandolo, il paraurti
posteriori dell'automobile __________, di proprietà di RE 1, condotta da sua
moglie G__________. Il 10 agosto 2010 la __________ Sagl ha quantificato i
costi di riparazione del predetto danno in fr. 2442.29 lordi (fr. 2269.79 più
fr. 172.50 di IVA al 7.6%) e ha fissato in tre giorni il tempo necessario per
la riparazione. Il 17 agosto 2010 la CO 1 ha trasmesso a G__________ una
“convenzione d'indennità” per la liquidazione del sinistro. La proposta
prevedeva il pagamento di fr. 2269.80 e la “rinuncia a qualsiasi pretesa e
senza riserva nei confronti della CO 1 e, in modo speciale, nei confronti della
L__________”. Questa proposta non è stata accettata da RE 1, il quale ha chiesto
un indennizzo di fr. 2712.30, ritenendo che oltre al costo della riparazione
del veicolo di fr. 2269.80, l'indennità dovesse comprendere anche fr. 172.50
per l'IVA e fr. 270.– per il costo del noleggio di un'auto durante il periodo
previsto per la riparazione. La CO 1 ha versato al danneggiato fr. 2269.80,
rifiutandosi di pagare l'IVA e il costo di un noleggio di un veicolo sostitutivo.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 29 aprile 2011 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al
Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di complessivi fr.
442.50 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2010, corrispondenti a fr. 172.50
per l'IVA sul costo previsto di riparazione (7.6% x fr. 2269.80) e a fr. 270.–
per il costo di noleggio di un'auto (fr. 90.– al giorno x 3 giorni) o in via
subordinata i costi fissi del veicolo superiori a fr. 60.– al giorno, così come
il pagamento di fr. 1819.90 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2011 (fr.
1769.90 di spese legali e fr. 50.– di spese di giustizia per la procedura di
conciliazione). Invitata il 12 maggio 2011 a formulare osservazioni alla
petizione, la convenuta è rimasta silente. Né essa si è palesata nel termine
assegnatole il 27 giugno 2011 dal Giudice di pace. All'udienza di discussione
del 30 agosto 2011, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua domanda.
Statuendo il 15 aprile 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione e posto
le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico dell'attore.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2014, in cui
chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014 la CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 9 luglio 2014 il
reclamante ha chiesto l'estromissione dei documenti annessi alle osservazioni. La
CO 1 non ha duplicato.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 16 aprile 2014, durante la
sospensione dei termini dal 13 aprile 2014 al 27 aprile 2014 incluso (art. 145
cpv. 1 lett. a CPC), sicché il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 20 maggio
2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.
2. Nella
procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova
(art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, salvo gli
estratti del registro di commercio, che sono notori (DTF 138 II 564 consid.
6.2), il resto della documentazione allegata alle osservazioni
(copia informazioni precontrattuali per l'assicurazione veicoli a motore
dell'assicuratore L__________ e copia proposta assicurazione veicoli a motore),
non presentata davanti al primo giudice non è ricevibile.
3. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
4. Il Giudice di
pace ha accertato che la convenuta, con cui N__________ era assicurato per la
responsabilità civile, aveva versato all'attore fr. 2269.80 per la riparazione
del veicolo come determinato dalla __________ Sagl, non fr. 172.50 per l'IVA e fr. 270.– per il fermo tecnico. Il primo
giudice, ricordato il tenore dell'art. 58 LCStr e la nozione di danno, ha
considerato che “in caso di danneggiamento ad un veicolo, il danno corrisponde
alla somma effettivamente pagata alla persona che effettua la riparazione” e
che “nel caso in cui i lavori sono effettivamente eseguiti, [l'indennità
dovuta] comprende il pagamento dell'IVA”. “Per contro, nel caso in cui la
riparazione non è effettuata, e quindi non è fatturata, l'importo dell'IVA non
è dovuto”, giacché “diversamente, il danneggiato incasserebbe un importo
maggiore del danno subìto”. “Medesimo ragionamento”– egli ha esposto – “per il
fermo tecnico, non essendo possibile riconoscere un risarcimento per un
inconveniente non subìto”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.
5. Nelle
osservazioni al reclamo la resistente contesta la sua legittimazione passiva,
asserendo di essere unicamente un broker della compagnia d'assicurazione L__________
e che N__________ non aveva stipulato un contratto di assicurazione
responsabilità civile con lei, ma con quest'ultima società.
a) La
legittimazione delle parti – attiva dell'attore, passiva del convenuto – è una
premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si
tratta di una questione di diritto materiale che deve essere esaminata
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento. Difettando tale
qualità, l'azione in giudizio è da respingere, indipendentemente dalla realizzazione
degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere. Legittimato passivamente
è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la
pretesa (DTF 136 III 367 consid. 2.1 con
riferimenti). Premesso ciò, in concreto, dandosi responsabilità del
detentore nel senso dell'art. 58 LCStr, la parte lesa può agire direttamente
contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione
(art. 65 cpv. 1 LCStr).
b) In
concreto, l'attore ha promosso causa contro la CO 1 “assicuratore RC” di N__________
(petizione pag. 2). In realtà, in concreto, dall'estratto del registro di commercio,
che è notorio (DTF 138 II 564 consid. 6.2), si evince che
la convenuta ha quale scopo quello di fornire prestazioni assicurative o
riassicurative come mediatore autorizzato della L__________. E un intermediario
assicurativo (broker) è una persona che offre o stipula contratti
d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione (art. 40 della Legge
federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione: Legge federale
sulla sorveglianza. LSA: RS 961.01). Egli, in particolare, si occupa della
gestione delle polizze assicurative stipulate (dalla negoziazione, alla
disdetta, all'eventuale sinistro). Il contratto di assicurazione, che obbliga
l'assicuratore a fornire la copertura assicurativa concordata e lo stipulante a
pagare il premio convenuto, è concluso appunto tra la compagnia d'assicurazione
e il cliente.
c) Premesso
ciò, l'esame della legittimazione passiva, da compiere d'ufficio, andava già
svolto in prima sede, giacché al Giudice di pace doveva sorgere il dubbio sulla
qualità di difendere della convenuta già sulla base della documentazione
presentata dall'attore. Certo, la carta intestata della società riporta “CO 1 Versicherungen” (doc. B). La convenzione di liquidazione, riportava nondimeno che con
la relativa sottoscrizione RE 1 avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa nei
confronti della CO 1 e “in modo
speciale nei confronti della L__________” (doc. B). In calce alle lettere della stessa figura come essa sia “L__________ Brokers __________” (doc. E). È indubbio che la convenuta non si è costituita
in giudizio, ma ciò non dispensava il primo giudice dal verificare se l'azione
fosse stata correttamente orientata. È vero che non incombeva al Giudice di
pace di ricercare di sua iniziative gli elementi per una tale verifica, ma
proprio i dubbi sul fatto che la CO 1 non fosse una compagnia d'assicurazioni, bensì
un intermediario assicurativo, dovevano indurlo a far uso della sua facoltà
d'interpello e sollecitare l'istante a completare le allegazioni fattuali e indicare
Fatti
i mezzi di prova sui quali fondava la sua rivendicazione (art. 247 cpv 1 CPC).
d) Non
si disconosce che l'attore poteva non disporre di altri elementi oltre a quelli
presentati. Egli poteva però pretendere che con pertinenti richieste di prova si
assumesse quanto meno la polizza assicurativa o il contratto d'assicurazione
stipulato da N__________. In assenza di accertamenti sulla legittimazione passiva,
la decisione impugnata andrebbe annullata. Resta il fatto che ciò si
tradurrebbe in un mero esercizio giurisdizionale, giacché quanto avrebbe dovuto
assumere il primo giudice è stato prodotto, ancorché irritualmente in questa
sede (sopra consid. 2). Premesso ciò, dalla proposta di assicurazione
individuale veicoli a motore stipulata il 23 giugno 2008 da N__________ si
evince come l'assicuratore fosse la L__________, rappresentata dalla CO 1 (doc.
5, 3° foglio). Quest'ultima, pertanto, non può ritenersi l'assicuratore ai
sensi dell'art. 65 LCStr. Ne discende che alla convenuta, rappresentante
dell'assicuratore, difetta la legittimazione passiva, ciò che comporta la
Considerandi
reiezione del reclamo.
6.
A titolo abbondanziale
giovi ad ogni modo ricordare a futura memoria che se la determinazione del
danno non è subordinata all'esecuzione della riparazione della cosa danneggiata
da parte del danneggiato (sentenza del Tribunale federale 4A_61/2015 del 25
giugno 2015, consid. 4.2; Brehm,
Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 77d e 77e ad art. 41; Werro, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 291 n.
1026), il riconoscimento dell'IVA in caso di mancata riparazione è controversa
in dottrina (favorevole: Brehm, op.
cit., loc. cit.; contrario: Roberto,
Haftpflichtrecht, Berna 2013, pag. 227). Visto l'esito del reclamo, la
questione può nondimeno continuare a rimanere indecisa.
7.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
deve nondimeno trascurare che la questione della legittimazione è stata sollevata
dalla convenuta per la prima volta in questa sede. Ove essa si fosse presentata
davanti al Giudice di pace e avesse già allora sollevato la questione, ciò
avrebbe con ogni probabilità evitato la procedura di reclamo. In tali
circostanze soccorrono motivi di equità per porre gli oneri del giudizio
odierno a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di complessivi
fr. 300.– sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.