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Decisione

16.2014.22

Compravendita - eccezione di mancata conciliazione - facoltà dell'autorità di conciliazione di giudicare una controversia (in casu non data, perché lite con valore superiore a fr. 2000.-)

2 giugno 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 197 consid. 2.3.2).

4. La reclamante si duole della violazione del principio di celerità,

osservando che tra l'udienza del 10

aprile 2013 e l'emanazione della

decisione avvenuta il 21 marzo 2014 non è stato intrapreso nessun atto procedurale.

Ora, per tacere del fatto che l'interessata non trae alcuna conseguenza da

questa contestazione e che la stessa non ha mai sollecitato il Giudice di pace,

il ritardo dell'autorità non incide sull'esito della decisione (abilita

se mai all'ottenimento di un'indennità per torto morale: v. sentenza del Tribunale

federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 4.3). La questione

non merita quindi ulteriore disamina.

5. La reclamante sostiene che l'attrice non ha allegato alcuna autorizzazione ad agire alla propria

istanza, sicché erroneamente il Giudice di pace ha trattato l'istanza con la

procedura semplificata ai sensi degli art. 243 e segg. CPC, senza esperire

preliminarmente l'obbligatorio

tentativo di conciliazione. A suo dire, in assenza di una valida autorizzazione

ad agire, l'istanza doveva essere

dichiarata irricevibile. L'interessata

soggiunge che all'udienza del 10

aprile 2013 il primo giudice ha agito in veste di autorità giudicante, avendo

indicato di volere procedere all'emanazione

di una decisione, previa richiesta di ulteriore documentazione e eventuale

convocazione di una seconda udienza. A suo parere, infine, il Giudice di pace nemmeno

avrebbe potuto emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC, l'istante avendo promosso un'azione di valore superiore a

fr. 2000.–.

a) Per l'art. 197 CPC la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di

conciliazione davanti ad un'autorità

di conciliazione. L'art. 198 CPC elenca i casi in cui la procedura di conciliazione

non ha luogo. L'elenco delle eccezioni all'obbligo di conciliazione di tale

articolo è esaustivo, ciò che, di principio, limita la possibilità di estendere

per analogia il campo di applicazione della norma (sentenza del Tribunale

federale 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 5 con rinvii). L'autorizzazione

ad agire, rilasciata in seguito al fallimento della conciliazione, poi, rappresentava una condizione di ricevibilità della

petizione, a cui doveva essere allegata (art. 221 cpv. 2 lett. b e 244 cpv. 3 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto procedurale civile svizzero, Lugano 2011, art. 209 pag. 939).

b) Nella fattispecie, con la petizione del 7 febbraio 2013 CO 1 ha

introdotto un'azione creditoria, tendente all'accertamento del suo credito e

alla condanna della convenuta al pagamento di una determinata somma di denaro,

così come, una volta accertato il suo credito, la pronuncia del rigetto

definitivo dell'opposizione. L'azione, nondimeno, non rientrava pacificamente

nel novero dell'eccezioni contemplate all'art. 198 CPC né adempiva le condizioni di esonero previste dagli art. 199 (rinuncia

Considerandi

delle parti) e 213 (mediazione) CPC. Essa doveva essere preceduta obbligatoriamente

da una conciliazione. Nella misura in cui ciò non è avvenuto, la decisione impugnata

deve essere annullata.

c) Premesso

ciò, si pone la questione di sapere se, ad ogni modo, quanto meno l'istanza del

7.

febbraio 2013 possa essere considerata un'istanza di conciliazione e se l'udienza

del 10 aprile 2013 possa essere considerata come udienza di conciliazione. Ora,

non può seriamente essere revocato in dubbio che nell'indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso l'istanza in questione rispecchia le ridotte esigenze poste dall'art. 202

cpv. 1 CPC (Trezzini, op. cit., pag. 923 e seg.). Quanto all'udienza del 10 aprile 2013 il relativo verbale riporta quanto segue:

“Dopo

discussione, preso atto che la proposta formulata dall'istante

di saldare lo scoperto dovuto versando un importo di fr. 2500.– non è stata

accettata dalla controparte che dichiara di versare, a saldo di ogni e qualsiasi

pretesa, il 50% dell'importo richiesto.

Considerato

che le parti non hanno raggiunto un accordo il Giudice di pace, prima di

eventualmente riconvocare una ulteriore udienza, richiederà alle parti la

presentazione di ulteriore documentazione in modo da poter procedere ad una

decisione.”

Ora,

dal citato verbale si può ragionevolmente desumere che in un primo tempo il primo giudice ha tentato una conciliazione per risolvere il

contenzioso. Certo, in un secondo tempo egli ha menzionato l'intenzione di emanare

una decisione, ma trattandosi di una lite con un valore superiore a fr. 2000.–

egli non poteva statuire ai sensi dell'art. 212 CPC. Nelle circostanze

descritte non vi sono ragioni per ritenere che egli non abbia svolto quei

compiti richiesti all'autorità di conciliazione. Ammettere che non si sia

svolto un tentativo di conciliazione costituirebbe un formalismo eccessivo,

tanto più che nemmeno la reclamante pretende che una nuova conciliazione potrebbe

avere un esito positivo. Ciò posto, in

accoglimento del reclamo la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto

ritornato al Giudice di pace, affinché rilasci all'istante l'autorizzazione ad

agire.

6.

La

sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria,

che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere

motivate, ovvero indicare i motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in

un senso piuttosto che in un altro e porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione

di causa, così come all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (cfr.

DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso, il Giudice di

pace non può limitarsi a riassumere i fatti alla base della fattispecie, ma

deve indicare perché una parte deve essere condannata a versare una determinata

somma di denaro all'altra parte.

7.

Le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la

particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato inducono

a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Né si giustifica assegnare ripetibili, la reclamante ottenendo bensì

l'annullamento della decisione impugnata ma non l'irricevibilità della petizione,

mentre l'opponente si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Giudice di

pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali né si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.