16.2014.23
Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - diritto alla prova - annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Giudice di pace per pronunciarsi sulla richiesta di assunzione di u
16 dicembre 2014Italiano10 min
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Incarto n.
16.2014.23
Lugano
16 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 maggio 2014 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 12 maggio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Riva
San Vitale nella causa n. SE 1/2014 (contratto d'appalto) promossa
con petizione 22 gennaio 2014 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2010 CO 1
ha incaricato la ditta RE 1 di effettuare degli interventi necessari per rendere
conforme l'impianto elettrico di una fornace di sua proprietà alle norme di sicurezza vigenti e
ottenere così il rilascio del rapporto di sicurezza (RaSi), così come
previsto dall'Ordinanza
federale concernente gli impianti elettrici a bassa tensione in vigore dal 1° gennaio 2002
(OIBT; RS 734.27). La fattura n. 10569 del 30 dicembre 2010 di complessivi fr.
14 123.35 emessa dalla RE 1 è stata contestata dal committente poiché contemplava
anche lavori eseguiti su ordine della G__________, società sublocatrice della
fornace. RE 1 ha così trasmesso a CO 1 una fattura ridotta a fr. 10 420.85 chiedendo
a G__________ il pagamento di fr. 3703.25. Quest'ultima società ha versato fr.
1000.–, rifiutandosi di pagare la rimanenza. Per il saldo di fr. 2703.25,
rimasto impagato, RE 1 si è rivolta a CO 1, senza esito. Visto il mancato pagamento,
il 15 luglio 2013 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, al quale l'escusso ha interposto
opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 22 gennaio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 2703.25 oltre
interessi al 5% dal 28 febbraio 2011 e spese, così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nella sua risposta 17
febbraio 2014 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 17 marzo 2014 le parti hanno ribadito le loro posizioni, l'attrice offrendo
le prove già indicate nella petizione, tra cui una perizia sulla congruità
delle sue prestazioni. Esperita l'istruttoria il 7 aprile 2014, con decisione del
5 maggio 2014, motivata il 12 maggio successivo,
il Giudice di pace ha respinto la petizione.
C. Contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2014
chiedendone in via principale l'annullamento e il rinvio degli atti al Giudice
di pace per procedere con il completamento dell'istruzione e con un nuovo giudizio
o, in via subordinata, la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle
sue osservazioni del 7 luglio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o
dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la motivazione della decisione è stata notificata al patrocinatore
dell'attrice il 13 maggio 2014. Il reclamo, introdotto il 28 maggio 2014, è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Il Giudice di pace ha
respinto la petizione perché “sulla base della documentazione e di quanto
riferito dai testi, risulta evidente il fatto che l'importo di fr. 2703.35, in
un primo momento richiesto al convenuto CO 1, deve essere richiesto in toto
alla G__________, ritenuta committente unica dei lavori eseguiti e fatturati”. Il
reclamante rimprovera il Giudice di pace di avere applicato il diritto procedurale
in maniera erronea per avere respinto la petizione senza avere amministrato la
prova peritale richiesta e senza nemmeno deciderne il suo rifiuto. Si duole inoltre
del fatto che il primo giudice non abbia fissato alcun termine alle parti per
presentare le proprie conclusioni e censura la violazione del diritto di
ottenere una decisione motivata, asserendo che la motivazione della sentenza
“appare del tutto laconica e si traduce all'evidenza in un mero riassunto
sintetico dei fatti, con la conclusione che risulterebbe evidente il fatto che
l'importo non sia dovuto dal convenuto”. Nel merito, essa ribadisce che l'importo
oggetto della vertenza concerne dei lavori, come il finale della linea telefonica,
il cui costo deve essere assunto dal convenuto in quanto proprietario dell'immobile.
4.
La censura del reclamante
relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella
mancata assunzione della perizia, nell'emanazione della decisione senza aver consentito
alle parti di esprimersi sulle risultanze istruttorie e nella violazione del
diritto di ottenere una decisione motivata, va trattata preliminarmente.
Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l'emanazione di una nuova decisione, e ciò
indipendentemente dalle altre contestazioni e dalla possibilità di successo del
reclamo nel merito (DTF 135 I 190, consid. 2.2 con rinvii).
a) Il
diritto alla prova è un corollario essenziale del diritto di essere sentiti.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima che
sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 136 I 188,
consid. 2.2.1; 135 I 282, consid. 2.3). Il diritto di essere sentito esige altresì
che l'autorità si confronti con le censure dell'interessato e le esamini
seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia
impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è
sufficiente quando l'interessato possa afferrare la portata della decisione ed
impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente
esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini
espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi
limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con
riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a).
b) Nella
fattispecie, all'udienza del 17 marzo 2014 l'attrice ha chiesto l'audizione dei testi citati nella petizione e l'assunzione della perizia, salvo rinuncia. In
calce al verbale figura che “il giudice procede alla convocazione dei testi”, i
quali sono stati sentiti il 7 aprile 2014. Dagli atti risulta che dopo le audizioni
testimoniali, il Giudice di pace ha emanato la decisione. Ciò però è avvenuto
senza avere chiuso l'istruttoria e avere dato alle parti la facoltà di
esprimersi oralmente o con una memoria conclusiva scritta sulle risultanze
probatorie (art. 232 cpv. 1 CPC, applicabile anche alla procedura semplificata
per il rinvio dell'art. 219 CPC; cfr. II CCA sentenza inc. 12.2012.151 del 30
aprile 2013, consid. 4; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 9 ad art. 219). Né risulta che il primo giudice si sia espresso sull'ammissibilità
della perizia, il cui eventuale diniego doveva quanto meno essere motivato nella
decisione finale.
c) In
tali circostanze, la decisione impugnata, frutto di un'errata applicazione del
diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere sentito delle
parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché
si pronunci in merito alla richiesta dell'attrice di assunzione della perizia e
in caso di rifiuto o dopo avere assunto la prova, dichiari l'istruttoria
terminata, citi le parti per il dibattimento finale (art. 232 cpv. 1 CPC) o, in
caso di rinuncia delle parti alle arringhe finali, fissi loro un termine per
presentare una memoria conclusiva scritta (art. 232 cpv. 2 CPC) ed emani una
nuova decisione. Ne discende che il reclamo, fondato, deve essere accolto.
5.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la
particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Il convenuto, che a torto ha postulato la reiezione del reclamo,
rifonderà al reclamante un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace affinché
proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv. dott..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Riva San Vitale.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.