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Decisione

16.2014.23

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - diritto alla prova - annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Giudice di pace per pronunciarsi sulla richiesta di assunzione di u

16 dicembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 22 gennaio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 2703.25 oltre

interessi al 5% dal 28 febbraio 2011 e spese, così come il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nella sua risposta 17

febbraio 2014 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza

del 17 marzo 2014 le parti hanno ribadito le loro posizioni, l'attrice offrendo

le prove già indicate nella petizione, tra cui una perizia sulla congruità

delle sue prestazioni. Esperita l'istruttoria il 7 aprile 2014, con decisione del

5 maggio 2014, motivata il 12 maggio successivo,

il Giudice di pace ha respinto la petizione.

C. Contro il giudizio appena

citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2014

chiedendone in via principale l'annullamento e il rinvio degli atti al Giudice

di pace per procedere con il completamento dell'istruzione e con un nuovo giudizio

o, in via subordinata, la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle

sue osservazioni del 7 luglio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o

dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la motivazione della decisione è stata notificata al patrocinatore

dell'attrice il 13 maggio 2014. Il reclamo, introdotto il 28 maggio 2014, è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Il Giudice di pace ha

respinto la petizione perché “sulla base della documentazione e di quanto

riferito dai testi, risulta evidente il fatto che l'importo di fr. 2703.35, in

un primo momento richiesto al convenuto CO 1, deve essere richiesto in toto

alla G__________, ritenuta committente unica dei lavori eseguiti e fatturati”. Il

reclamante rimprovera il Giudice di pace di avere applicato il diritto procedurale

in maniera erronea per avere respinto la petizione senza avere amministrato la

prova peritale richiesta e senza nemmeno deciderne il suo rifiuto. Si duole inoltre

del fatto che il primo giudice non abbia fissato alcun termine alle parti per

presentare le proprie conclusioni e censura la violazione del diritto di

ottenere una decisione motivata, asserendo che la motivazione della sentenza

“appare del tutto laconica e si traduce all'evidenza in un mero riassunto

sintetico dei fatti, con la conclusione che risulterebbe evidente il fatto che

l'importo non sia dovuto dal convenuto”. Nel merito, essa ribadisce che l'importo

oggetto della vertenza concerne dei lavori, come il finale della linea telefonica,

il cui costo deve essere assunto dal convenuto in quanto proprietario dell'immobile.

4.

La censura del reclamante

relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella

mancata assunzione della perizia, nell'emanazione della decisione senza aver consentito

alle parti di esprimersi sulle risultanze istruttorie e nella violazione del

diritto di ottenere una decisione motivata, va trattata preliminarmente.

Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé l'annullamento

della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la

continuazione della procedura e l'emanazione di una nuova decisione, e ciò

indipendentemente dalle altre contestazioni e dalla possibilità di successo del

reclamo nel merito (DTF 135 I 190, consid. 2.2 con rinvii).

a) Il

diritto alla prova è un corollario essenziale del diritto di essere sentiti.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in

particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima che

sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 136 I 188,

consid. 2.2.1; 135 I 282, consid. 2.3). Il diritto di essere sentito esige altresì

che l'autorità si confronti con le censure dell'interessato e le esamini

seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia

impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è

sufficiente quando l'interessato possa afferrare la portata della decisione ed

impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente

esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini

espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi

limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con

riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a).

b) Nella

fattispecie, all'udienza del 17 marzo 2014 l'attrice ha chiesto l'audizione dei testi citati nella petizione e l'assunzione della perizia, salvo rinuncia. In

calce al verbale figura che “il giudice procede alla convocazione dei testi”, i

quali sono stati sentiti il 7 aprile 2014. Dagli atti risulta che dopo le audizioni

testimoniali, il Giudice di pace ha emanato la decisione. Ciò però è avvenuto

senza avere chiuso l'istruttoria e avere dato alle parti la facoltà di

esprimersi oralmente o con una memoria conclusiva scritta sulle risultanze

probatorie (art. 232 cpv. 1 CPC, applicabile anche alla procedura semplificata

per il rinvio dell'art. 219 CPC; cfr. II CCA sentenza inc. 12.2012.151 del 30

aprile 2013, consid. 4; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 9 ad art. 219). Né risulta che il primo giudice si sia espresso sull'ammissibilità

della perizia, il cui eventuale diniego doveva quanto meno essere motivato nella

decisione finale.

c) In

tali circostanze, la decisione impugnata, frutto di un'errata applicazione del

diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere sentito delle

parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché

si pronunci in merito alla richiesta dell'attrice di assunzione della perizia e

in caso di rifiuto o dopo avere assunto la prova, dichiari l'istruttoria

terminata, citi le parti per il dibattimento finale (art. 232 cpv. 1 CPC) o, in

caso di rinuncia delle parti alle arringhe finali, fissi loro un termine per

presentare una memoria conclusiva scritta (art. 232 cpv. 2 CPC) ed emani una

nuova decisione. Ne discende che il reclamo, fondato, deve essere accolto.

5.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la

particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Il convenuto, che a torto ha postulato la reiezione del reclamo,

rifonderà al reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace affinché

proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv. dott..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Riva San Vitale.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.