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Decisione

16.2014.24

Compravendita e appalto - diritto di essere sentito - diritto all'ottenimento di una decisione motivata

21 gennaio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo

rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140

III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle

prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente

disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza

fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire

sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa

abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con

rinvii).

3. Il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto a una

decisione motivata, ritenendo che il rinvio effettuato dal Giudice di pace alle

considerazioni da lui espresse nella decisione del 18 settembre 2012 non

costituisca una motivazione sufficiente. A suo dire, inoltre, il fatto che la sopraccitata

sentenza è stata annullata rende il rinvio operato dal primo giudice privo di

senso.

a) Il

diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante

l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di tale obbligo è, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di

permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi

espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi

limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 141 III 41 consid. 3.2.4; 138

I 237 consid. 5.1 con rinvii; sentenza 2C_556/2014 del 9 gennaio 2015 consid.

3.2). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato

anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi

componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29

marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti.

b) In

concreto, la formulazione usata nella decisione impugnata per rinviare alla

motivazione della decisione del 18 settembre 2012 non costituisce un esempio di

chiarezza (“[…] dal verbale di cui sopra si apprende che le parti si

rimettono alle proprie posizioni esposte in prima fase; che alle stesse non

sono state apportate altre argomentazioni che si ritengano possano modificare

quanto già espresso con il primo giudizio; per quanto sopra si ritiene considerare

le argomentazioni già apportate a sostegno della domanda che viene conseguentemente

confermata e accettata”). Tuttavia, lo stesso reclamante riconosce di avere

capito che il Giudice di pace ha accolto la petizione, rinviando alle

motivazioni contenute nel suo precedente giudizio. E l'art. 29 Cost. non esige

che i motivi alla base di un giudizio si trovino necessariamente nella decisione

impugnata: basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai

quali la decisione rimanda (DTF 113 II 205 consid. 2; Rep. 1990, pag. 170). In

tali circostanze, il reclamante, che non contesta di avere a disposizione la

decisione del 18 settembre 2012, non può ragionevolmente pretendere che il solo

fatto che il giudizio impugnato rimandi alla motivazione di questa decisione

sia un fattore che non gli permetta di capire le ragioni poste a fondamento

dell'accoglimento della petizione e di presentare, come peraltro ha esperito,

il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto

di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.

4. Il Giudice di pace ha

accolto la petizione, come detto, rinviando alle motivazioni contenute nella decisione

del 18 settembre 2012, rilevando che i

difetti riscontrati dal convenuto nel robot tosaerba da lui acquistato non

giustificano una riduzione del prezzo di compravendita giacché la notifica

degli stessi era tardiva, essendo stati segnalati all'attore cinque mesi dopo l'acquisto.

Inoltre, per il primo giudice, la censura sollevata dal convenuto di

inadempienza del mandato da parte dell'attore era infondata, poiché questi aveva

invano cercato di contattare telefonicamente il convenuto prima di vendere il

trattorino tosaerba a fr. 1200.– e la vendita a questo prezzo era

nell'interesse del convenuto.

5. Il reclamante

rimprovera al Giudice di pace di avere omesso di istruire la causa e di non

avere disposto l'interrogatorio o la deposizione delle parti come da lui

richiesto. Ora, è indubbio che nel suo memoriale del 6 giugno 2012 il convenuto

aveva preannunciato la richiesta di assumere tali prove. Tuttavia non

risulta che all'udienza di discussione del 23 ottobre 2013 egli abbia offerto

definitivamente le stesse, tanto più che sottoscrivendo senza riserve il relativo

Considerandi

verbale, sul quale è espressamente indicata la chiusura dell'istruttoria (“il

giudice emetterà la decisione finale”), si deve ritenere che il reclamante vi

avesse rinunciato. Non può quindi rimproverare al primo giudice,

adesso, di non avere proceduto nel senso da lui auspicato. Né incombeva al Giudice

di pace indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. In

circostanze del genere, egli non può dunque muovere rimostranze senza offendere

il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid.

4.3

).

6.

Quanto alla doglianza sulla

faziosità del Giudice di pace, è vero che il primo giudice, in risposta al

rimprovero mossogli dal convenuto di avere concesso all'attore un termine per

presentare osservazioni alla sua duplica, ha indicato che il secondo scambio di

scritti tra le parti (art. 225 CPC) non ha “portato nulla di nuovo alla causa

che pare chiara in tutti i suoi aspetti già dalla conciliazione” (decisione del

18.

settembre 2012, pag. 3). Questa frase, fors'anche infelice, non significa

ancora che il primo giudice abbia deciso la vertenza sulla base di convinzioni da

lui maturate in sede di conciliazione. Del resto, da questa sua asserzione il reclamante

non trae alcuna conclusione, di modo che sulla questione non occorre dilungarsi.

7.

Il reclamante rimprovera al

Giudice di pace di non avere considerato che la controparte non ha provato di

avergli consegnato le istruzioni del robot tosaerba, di avere ricavato dalla

vendita del trattorino tosaerba fr. 1200.–, di avere effettuato un intervento

sul trattorino tosaerba prima di venderlo, né di essersi trovato in difficoltà

economiche a causa del mancato pagamento della fattura inviatagli. Se non che, non

è dato di capire come queste circostanze possano giustificare il rifiuto del

reclamante di pagare il prezzo pattuito dell'oggetto acquistato. Carente di

motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito al riguardo non

giova quindi attardarsi.

8.

Il reclamante contesta di

avere notificato tardivamente i difetti da lui riscontrati, rilevando di avere già spiegato nella risposta di essersi

lamentato in più occasioni del malfunzionamento dell'apparecchio acquistato.

a) Per

l'art. 201 cpv. 1 CO il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta,

tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre

difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia. Diversamente

la cosa si ritiene accettata purché non si tratti di difetti non riconoscibili

mediante l'ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO), mentre ove tali difetti si

scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti

la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (cpv. 3). Non basta un'indicazione

generica che la cosa è difettosa, ma occorre che ogni singolo difetto che si

intende fare valere sia indicato in modo esatto, così da consentire al

venditore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del compratore di

farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Tercier, Les contrats spéciaux, 4a

edizione, n. 790; Rep. 1979 pag. 312).

b) Nella

fattispecie, il convenuto ha sì asserito di avere “in più occasioni lamentato

all'attore e da ultimo stigmatizzato nella lettera” del 29 settembre 2011 l'inadeguatezza

del robot tosaerba alla tipologia del suo prato (cfr. risposta, pag. 3 in alto).

Resta il fatto che senza riscontri, tale asserzione non basta a provare la

tempestività della notifica dei pretesi difetti. Dagli atti si evince

unicamente che il 29 settembre 2011 il compratore si è rivolto al venditore

lamentandosi che “da giugno l'apparecchio ha avuto costanti malfunzionamenti e

ultimamente si è anche danneggiato in modo grave il disco lame oltre a

consumare ben tre scatole di lame taglia erba” (doc. B). Per tacere del fatto

che nemmeno in questa lettera l'interessato sostiene di avere in precedenza

notificato difetti dell'apparecchio, dalla stessa risulta che la scoperta dei

difetti risale al mese di giugno del 2011. In tali circostanze, ammesso e non

concesso che il danneggiamento e il consumo delle lame possa definirsi un

difetto, l'accertamento del Giudice di pace secondo cui la notifica è stata

intempestiva resiste alla critica.

c) Infine

non consta – né il reclamante ha provato – che il venditore lo abbia

intenzionalmente ingannato sulle capacità tecniche dell'apparecchio e sull'idoneità

dello stesso al suo prato, ciò che gli avrebbe impedito di invocare la

limitazione dell'obbligo di garanzia per omessa o tardiva notificazione (art.

203.

CO). Anche al riguardo il reclamo si rivela infondato.

9.

Il reclamante si duole dell'errata

applicazione dell'art. 397 cpv. 2 CO da parte del Giudice di pace. Egli ribadisce

di avere precisato a CO 1 che il prezzo di vendita del suo trattorino tosaerba

usato avrebbe dovuto aggirarsi attorno ai fr. 1800.–, ma siccome questi l'ha venduto

a fr. 1200.– senza il suo consenso, egli non ha eseguito il mandato secondo le

istruzioni, di modo che il mandatario deve assumersi il pregiudizio che ne è

derivato. Se non che, così argomentando il reclamante non si

confronta, nemmeno di scorcio, con l'accertamento del primo giudice secondo cui

“il trattorino tosaerba, fabbricato nel 1999,

valeva da nuovo fr. 2950.– e quando è stato venduto nel 2011, calcolando un

deprezzamento del 35%, avrebbe potuto valere fr. 1800.– solo se fosse stato completo,

ma siccome il cofano del motore del valore di fr. 748.– mancava, il prezzo di

fr. 1200.– appare giusto e nell'interesse del convenuto”. Anche sotto

questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

10.

Da ultimo, il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di avere riconosciuto al convenuto un'indennità di

inconvenienza di

fr. 300.– da lui neppure richiesta. Ora, per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a una

parte non rappresentata professionalmente in giudizio può essere assegnata un'adeguata

indennità d'inconvenienza in casi motivati. La decisione al riguardo deve poi

essere motivata (sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,

consid. 3.3 pubblicata in: RSPC 2012 pag. 304). Nella fattispecie, l'attore nemmeno

ha formulato una richiesta in tal senso di modo che nulla può essergli

riconosciuto (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Ne segue che su

questo punto il reclamo si rivela fondato e la decisione

impugnata va riformata nel senso che all'attore non è riconosciuta alcuna

indennità d'inconvenienza.

11.

Le spese giudiziarie seguirebbero

la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ritenuto l'esigua

quota di soccombenza di CO 1, si giustifica di rinunciare a prelevare la quota

di oneri processuali a suo carico e di ridurre sensibilmente quella a carico

del reclamante. Non si pone problema di indennità per questa sede, il

resistente non avendo formulato alcuna domanda al proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.

2 della decisione impugnata è annullato e così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, anticipate

dall'attore,

sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

Per

il resto, il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie ridotte di

complessivi fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.