16.2014.25
Locazione - Decisione contenente per sommi capi le ragioni poste a suo fondamento e indicante la possibilità di chiedere una motivazione scritta - Reclamo inoltrato prima della motivazione scritta è p
16 giugno 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.25
Lugano
16 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 giugno 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 giugno 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SE.2014.1 (locazione) promossa con petizione 24 dicembre 2013 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RE 1 ha concesso in
locazione a CO 1 degli spazi in via __________ a __________ (ex __________);
che in esito a una causa promossa
da CO 1 nei confronti di RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud, le parti hanno raggiunto il 4 aprile 2013 un accordo in virtù
del quale il contratto di locazione è stato protratto fino al 31 dicembre 2016 “alle
medesime condizioni attualmente in vigore … le condizioni finanziarie restano
immutate ed CO 1 rinuncia alla richiesta di riduzione del corrispettivo
notificata al locatore il 26 marzo 2013” (inc. SE.2012.80);
che ottenuta l'autorizzazione ad
agire dal competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, il 24
dicembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere dal 1° aprile 2014 la riduzione della pigione di fr.
57.96 mensili, il tasso ipotecario di riferimento essendo diminuito;
che
invitato a presentare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto
silente;
che all'udienza del 2 giugno
2014, indetta per la discussione, l'attore, unico comparente, ha ribadito la
sua richiesta;
che statuendo il medesimo giorno
il Pretore ha accolto la petizione, fissando dal 1° aprile 2014 la pigione in
fr. 1934.05 e ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 200.– a carico
del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 300.– per ripetibili;
che con “reclamo” del 6 giugno
2014 RE 1 si è rivolto al Pretore comunicandogli il suo disaccordo alla
decisione appena citata “perché in contrasto con l'accordo raggiunto all'udienza
del 4 aprile 2013”;
che l'atto è stato trasmesso a
questa Camera per competenza;
che il memoriale non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con un reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che sotto il profilo della
tempestività, il rimedio, proposto il 6 giugno 2014 (cfr. busta di
intimazione), è senz'altro ricevibile;
che giusta l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che in concreto, all'udienza del
Fatti
2 giugno 2014, indetta per la discussione, il Pretore preso atto dell'assenza
del convenuto e deciso di procedere senza ulteriore istruttoria, ha statuito
sulla vertenza accogliendo la petizione;
che il giudizio impugnato
contiene bensì una breve motivazione (“dalla documentazione prodotta, stante l'assenza
di contestazione o valida censura da parte di RE 1 si giustifica l'integrale
accoglimento dell'iniziativa processuale in rassegna”) ma nel suo insieme
corrisponde a una decisione senza motivazione scritta ai sensi dell'art. 239
cpv. 1 CPC;
che, in effetti, il primo giudice
non ha indicato i mezzi di impugnazione, come dispone l'art. 238 lett. f CPC,
ma ha espressamente richiamato la facoltà delle parti di ottenere una motivazione
della sentenza entro dieci giorni come prevede l'art. 239 cpv. 2 CPC (dispositivo
n. 3);
che ancorché non espressamente
contemplata e finanche controversa, la facoltà per il giudice di comunicare
Considerandi
alle parti una decisione illustrando per sommi capi le ragioni poste a
fondamento del giudizio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1061; Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 239
con riferimento) non sopperisce alla motivazione scritta;
che, visto
quanto precede, nel caso in cui una parte introduca appello o reclamo
erroneamente prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha
pronunciato la decisione, il rimedio è da considerarsi come formale richiesta
di motivazione scritta ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC (D.
Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 art. 239; Naegeli in: Oberhammer [curatore], Schweizerische
Zivilprozessodung, n. 16 ad art. 239);
che il “reclamo” deve pertanto essere dichiarato
irricevibile in quanto prematuro e gli atti devono essere ritornati al Pretore affinché
provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che
vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si
assegnano indennità “d'inconvenienza” al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), la redazione del reclamo non avendogli cagionato costi o dispendio di
tempo particolari;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo l'atto è
irricevibile.
2. Gli atti sono ritornati al Pretore
perché tratti l'atto come richiesta di motivazione della decisione.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.