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Decisione

16.2014.25

Locazione - Decisione contenente per sommi capi le ragioni poste a suo fondamento e indicante la possibilità di chiedere una motivazione scritta - Reclamo inoltrato prima della motivazione scritta è p

16 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 giugno 2014, indetta per la discussione, il Pretore preso atto dell'assenza

del convenuto e deciso di procedere senza ulteriore istruttoria, ha statuito

sulla vertenza accogliendo la petizione;

che il giudizio impugnato

contiene bensì una breve motivazione (“dalla documentazione prodotta, stante l'assenza

di contestazione o valida censura da parte di RE 1 si giustifica l'integrale

accoglimento dell'iniziativa processuale in rassegna”) ma nel suo insieme

corrisponde a una decisione senza motivazione scritta ai sensi dell'art. 239

cpv. 1 CPC;

che, in effetti, il primo giudice

non ha indicato i mezzi di impugnazione, come dispone l'art. 238 lett. f CPC,

ma ha espressamente richiamato la facoltà delle parti di ottenere una motivazione

della sentenza entro dieci giorni come prevede l'art. 239 cpv. 2 CPC (dispositivo

n. 3);

che ancorché non espressamente

contemplata e finanche controversa, la facoltà per il giudice di comunicare

Considerandi

alle parti una decisione illustrando per sommi capi le ragioni poste a

fondamento del giudizio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1061; Tappy

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 239

con riferimento) non sopperisce alla motivazione scritta;

che, visto

quanto precede, nel caso in cui una parte introduca appello o reclamo

erroneamente prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha

pronunciato la decisione, il rimedio è da considerarsi come formale richiesta

di motivazione scritta ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC (D.

Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 art. 239; Naegeli in: Oberhammer [curatore], Schweizerische

Zivilprozessodung, n. 16 ad art. 239);

che il “reclamo” deve pertanto essere dichiarato

irricevibile in quanto prematuro e gli atti devono essere ritornati al Pretore affinché

provveda a motivare per scritto la propria decisione;

che

vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si

assegnano indennità “d'inconvenienza” al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC), la redazione del reclamo non avendogli cagionato costi o dispendio di

tempo particolari;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo l'atto è

irricevibile.

2. Gli atti sono ritornati al Pretore

perché tratti l'atto come richiesta di motivazione della decisione.

3. Non si riscuotono spese.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.