16.2014.26
Contratto di locazione - inadempimento - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
11 luglio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.26
Lugano
11 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato dalla
RE
1
contro
la decisione emessa il 15 maggio 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SE.2013.53 (contratto di locazione) promossa con petizione
del 17 settembre 2013 da
CO
1
(rappresentata
dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che ottenuta l'autorizzazione ad
agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, il 17
settembre 2013 CO 1 ha promosso causa contro la società RE 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo in via principale l'adempimento
del contratto da lei sottoscritto il 23 aprile 2013 con la convenuta avente per
oggetto la locazione di un appartamento a __________ e in via subordinata il
pagamento di fr. 4000.– per il risarcimento dei danni patiti per la mancata
messa a disposizione del citato alloggio;
che invitata a presentare
osservazioni, la RE 1 è rimasta silente;
che all'udienza del 9 maggio 2014, l'attrice, unica comparente, ha rinunciato alla domanda principale ma ha ribadito la richiesta
di pagamento di un risarcimento di fr. 4000.–;
che con decisione 15 maggio 2014 il Pretore ha accolto la petizione,
condannando RE 1 a pagare all'attrice fr. 4000.– e ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 100.– a carico
della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 400.–;
che il 13 giugno 2014 la RE 1 si è rivolta al Pretore “scusandosi per
la mancata partecipazione all'udienza” confermando “l'impossibilità di
accettare la decisione”;
che l'atto, trasmesso
a questa Camera per competenza, non è stato oggetto di notificazione alla
controparte;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che sotto il profilo della
tempestività, il “reclamo”, proposto il 13 giugno 2014 (cfr. busta di intimazione),
è senz'altro ricevibile;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.
1411);
che il Pretore, richiamati gli
articoli 223 e 234 CPC, ha accolto la petizione, considerando, vista l'assenza
Fatti
di una valida contestazione da parte della convenuta, i fatti allegati dall'attrice
ammessi e provati, così come le sue domande di giudizio;
che
in concreto, la reclamante si limita a scusarsi della mancata partecipazione all'udienza
del 9 maggio 2014, a comunicare di non accettare la decisione e di inoltrare quindi
“ufficiale reclamo”;
che la reclamante non formula
però una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in particolare non
pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o
avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che
di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i
presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro
neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini,
op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code
Considerandi
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321),
donde l'irricevibilità del reclamo;
che,
in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b
lett. a n. 2 LOG;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni;
che,
infine, nemmeno entra in considerazione un rinvio dell'atto al Pretore affinché
possa eventualmente trattarlo come restituzione del termine per la mancata
partecipazione all'udienza del 9 maggio 2014 (art. 148 cpv. 3 CPC; tappy: in:
Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 5 ad art 148),
la reclamante non alludendo ad alcun motivo;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.