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Decisione

16.2014.26

Contratto di locazione - inadempimento - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

11 luglio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di una valida contestazione da parte della convenuta, i fatti allegati dall'attrice

ammessi e provati, così come le sue domande di giudizio;

che

in concreto, la reclamante si limita a scusarsi della mancata partecipazione all'udienza

del 9 maggio 2014, a comunicare di non accettare la decisione e di inoltrare quindi

“ufficiale reclamo”;

che la reclamante non formula

però una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in particolare non

pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o

avrebbe applicato in modo errato il diritto;

che

di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i

presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro

neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini,

op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code

Considerandi

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321),

donde l'irricevibilità del reclamo;

che,

in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b

lett. a n. 2 LOG;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni;

che,

infine, nemmeno entra in considerazione un rinvio dell'atto al Pretore affinché

possa eventualmente trattarlo come restituzione del termine per la mancata

partecipazione all'udienza del 9 maggio 2014 (art. 148 cpv. 3 CPC; tappy: in:

Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 5 ad art 148),

la reclamante non alludendo ad alcun motivo;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.