16.2014.27
Risarcimento danni - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio
4 agosto 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.27
Lugano
4 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 giugno 2014 presentato da
RE
1 (VA)
contro
la decisione emessa il 28 maggio 2014 dal Giudice di pace supplente del
circolo del Ceresio nella causa n. 15/2013 (risarcimento danni) promossa con petizione
20 dicembre 2013 nei confronti della
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che al termine di una cena
tenutasi il 15 dicembre 2012 all'Hotel __________ a __________, gestito dalla società
CO 1 (ora: in liquidazione), RE 1 ha lamentato la scomparsa di una pelliccia di
visone, che non è più stata ritrovata;
che ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 20 dicembre 2013 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al
Giudice di pace del circolo del Ceresio per ottenere il pagamento di fr. 4400.–
oltre interessi e spese a titolo di risarcimento del danno costituito dai costi
del citato capo d'abbigliamento (fr. 3500.–) e delle spese legali (fr. 900.–);
che all'udienza del 21 maggio
2014 la convenuta ha proposto di respingere l'azione;
che statuendo il 28 maggio 2014
il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione, ponendo gli oneri processuali
a carico dell'attrice;
che contro il predetto giudizio RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere
la petizione;
che con ordinanza del 2 luglio
2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 18 luglio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente
postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;
che il 15 luglio 2007 RE 1 ha
comunicato alla Camera di rettificare il reclamo nel senso di revocarlo;
e considerando
in diritto: che la dichiarazione della
reclamate può solo essere interpretata come ritiro del reclamo;
che il ritiro di un reclamo, ovvero
la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle
proprie richieste di giudizio, configura desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art.
106), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto la reclamante a
recedere dalla lite;
che la desistenza della reclamante
comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC), di modo che la
Camera può statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 1
LOG), senza notificare l'atto alla controparte e senza necessità di esaminare
le argomentazioni esposte dall'istante, non potendo entrare nel merito della
vertenza;
che desistenza equivale a
soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere – in
linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1
CPC);
che le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte, la quale nemmeno è stata chiamata ad esprimersi sul
reclamo;
che non spetta a questa Camera
fornire indicazione su altri “modi più economici per poter essere risarciti”;
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro del
reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Fatti
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo del Ceresio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
Considerandi
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.