16.2014.32
Contratto di telefonia, TV, internet - reclamo irricevibile per carente motivazione
23 febbraio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.32
Lugano
23 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 luglio 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 12 giugno 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano est nella causa n. 26/2014 (contratto di telefonia, TV, internet)
promossa con istanza 10 aprile 2014
da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha concluso con __________
SA dei contratti di abbonamento per una linea telefonica di rete fissa, per la
televisione e per internet. In seguito al mancato pagamento di
fr. 923.10 a saldo di alcune fatture, il 5 febbraio 2013 __________ SA ha attivato un blocco dei servizi
a favore dell'utente, il quale il 21 marzo 2013 ha concordato con l'operatore il pagamento dello scoperto in sei rate mensili. Preso atto che l'utente
non aveva interamente pagato le rate pattuite né le ulteriori fatture
inviategli, il 10 luglio 2013 __________ SA ha disdetto i contratti.
B. Sollecitato senza esito il
pagamento dello scoperto di fr. 560.05 più interessi e spese d'incasso, CO 1,
agendo in base a una cessione di credito sottoscritta con __________ SA, ha fatto
intimare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di
Lugano del 31 ottobre 2013 per l'incasso di complessivi fr. 812.30 (fr. 560.05
oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2013, fr. 21.35 per “interessi di mora dal
23.01.2013 al 28.10.2013”, fr. 5.– per “altre tasse”, fr. 210.90 per “danno di
mora ai sensi dell'art. 106 CO” e fr. 15.– per “costi solvibilità”), al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con istanza 10 aprile 2014 CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano est, chiedendo di
convocare un'udienza di conciliazione volta a ottenere da RE 1 il pagamento di
complessivi fr. 768.90 (fr. 560.05 + 29.85 per “interessi maturati” + fr. 200.–
per “spese incasso/art. 106 CO” +
fr. 79.– per “spese
precetto” già dedotti fr. 100.– versati il 7 novembre 2013 da RE 1), così come
il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione, di
emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC. All'udienza del 21 maggio
2014, indetta per la conciliazione, il convenuto, non avendo ritirato la
citazione intimatagli tramite invio raccomandato, non è comparso, mentre l'istante
ha ribadito le sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione.
D. Statuendo il 12 giugno 2014
il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante
fr. 560.05 “oltre interessi e spese/accessorie”, rigettando per tale importo in
via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 60.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 50.–.
E. Con reclamo 2 luglio 2014 RE
1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato. L'atto non è
stato notificato alla controparte.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 13 giugno 2014 sicché
il reclamo, introdotto il 2 luglio 2014 (cfr. timbro sulla busta di
intimazione), è senz'altro tempestivo.
2. La documentazione prodotta
con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.
1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove
conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure
civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii;
Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 1411).
4. Il Giudice di pace ha
accolto l'istanza, accertando che “la pretesa di parte istante si fonda sul
mancato pagamento delle quote arretrate a seguito dell'utilizzo del numero di
chiamata __________ di cui la parte convenuta era titolare, come risulta dalle
relative fatture prodotte in causa e debitamente cedute da __________ AG all'istante;
che la documentazione prodotta attesta il ben fondato della richiesta di parte
attrice e prova l'esistenza del credito nei confronti della parte convenuta;
che la parte convenuta è rimasta silente anche ai richiami di pagamento; che le
spese di incasso sono debitamente dimostrate; che gli interessi sono debitamente
richiesti”.
5. Nel reclamo RE 1 racconta la
propria versione dei fatti esponendo le ragioni per le quali non ha pagato
l'importo richiestogli. Se non che, a prescindere dal fatto che formulate per la
prima volta in questa sede le sue obiezioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1
CPC; cfr. sopra consid. 2), egli non esprime una sola critica nei confronti
della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che i fatti da
lui accertati siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla
base di tali accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il
diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare
Fatti
i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., pag. 1367 e 1411; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art.
321). In siffatte circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato
in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione
a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG.
Considerandi
6.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di
indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.