16.2014.33
Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale
7 luglio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.33
Lugano
7 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 giugno 2014 presentato da
RE 2 e RE 1
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 17 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa CA.2014.11 (esecuzione: provvedimenti cautelari) promossa con
istanza del 16 giugno 2014 da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura
cautelare promossa il 4 giugno 2014 da CO 1 e CO 2, con
decreto supercautelare del 5 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha ordinato a RE 2 e RE 1 di “asportare immediatamente qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui alla part. n. 6477 RFD di __________, disattivare e
asportare il rilevatore di presenze con allarme sonoro posato all'interno di
detto vano scale, utilizzare tale vano scale coattivo conformemente alle
disposizioni del Codice civile e del “Regolamento d'amministrazione e d'uso
della comproprietà coattiva” approvato dai comproprietari e menzionato a
Registro fondiario come __________, e di astenersi dal depositare qualsiasi
oggetto o materiale nel citato vano scale e in qualsiasi altro modo di astenersi dall'uso inadeguato del fondo part. n. 6477 RFD di __________”;
che il 16 giugno 2014
CO 1 e CO 2, lamentato la mancata esecuzione
dell'ingiunzione predetta, si sono nuovamente rivolti al Pretore con una domanda
di esecuzione;
che con decreto inaudita parte
del 17 giugno 2014 il Pretore ha ordinato a RE 2 e RE 1, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di “eseguire immediatamente la decisione
supercautelare del 5 giugno 2014”, ha autorizzato immediatamente gli istanti “a
titolo di misure coercitive, direttamente o tramite persone da loro incaricate,
di asportare qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui
alla part. n. 6477 RFD di __________, e disattivare e asportare il rilevatore
di presenze con allarme sonoro posato all’interno di detto vano scale”, ha
ingiunto “a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte
per l'esecuzione del presente decreto a semplice richiesta dell'istante e con
la sola assistenza di un municipale” e ha posto gli oneri processuali di fr.
200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 500.– per
ripetibili;
che contro la decisione appena
citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 in cui chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione
impugnata;
che il rimedio non è stato oggetto
di notificazione;
e considerando
in diritto: che nella decisione
impugnata il Pretore, giudice dell'esecuzione, ha ritenuto “dati
Fatti
i presupposti per accogliere le domande 1, 1.1., 1.2. senza contradditorio”;
che vista la natura
dei provvedimenti adottati, la decisione impugnata non può costituire un
provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 340 cpv. 1 CPC, ma una misura
cautelare emanata ai sensi degli art. 261 segg. CPC, possibilità prevista anche
nell'ambito della procedura di esecuzione (cfr. Kellerhals in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012, n. 17 ad art. 340; D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,
n. 5 ad art. 340);
che sebbene l'operato
del primo giudice non manchi di destare perplessità in relazione alla decisione
del 5 giugno 2014 circa l'ossequio degli art. 263 e 265 cpv. 2 CPC, la decisione
impugnata è indiscutibilmente un provvedimento superprovvisionale ai sensi dell'art.
265 cpv. 1 CPC;
che in tale misura essa non è
suscettibile di reclamo (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 418 consid. 1.2;
Considerandi
v. anche Kellerhals, op. cit., n. 27 ad art. 340; D. Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 340);
che in circostanze del genere il
reclamo va pertanto dichiarato inammissibile e deciso nella composizione a
giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che ai reclamanti è data ad ogni
modo la facoltà di rivolgersi al Pretore affinché assegni loro un breve termine
per presentare le loro osservazioni, il procedimento davanti al giudice
dell'esecuzione essendo di principio in contraddittorio (art. 341 cpv. 2
e 3 CPC; Rohner/Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 340; Droese in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 11 ad art. 340 );
che la decisione di non entrare
nel merito del reclamo esime dall'esaminare l'asserita nullità della decisione del
Pretore;
che l'emanazione del giudizio
odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
reclamo;
che le spese giudiziarie seguono la
soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 150.–
sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.
3. Notificazione a:
–
avv.
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.