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Decisione

16.2014.33

Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale

7 luglio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per accogliere le domande 1, 1.1., 1.2. senza contradditorio”;

che vista la natura

dei provvedimenti adottati, la decisione impugnata non può costituire un

provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 340 cpv. 1 CPC, ma una misura

cautelare emanata ai sensi degli art. 261 segg. CPC, possibilità prevista anche

nell'ambito della procedura di esecuzione (cfr. Kellerhals in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012, n. 17 ad art. 340; D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,

n. 5 ad art. 340);

che sebbene l'operato

del primo giudice non manchi di destare perplessità in relazione alla decisione

del 5 giugno 2014 circa l'ossequio degli art. 263 e 265 cpv. 2 CPC, la decisione

impugnata è indiscutibilmente un provvedimento superprovvisionale ai sensi dell'art.

265 cpv. 1 CPC;

che in tale misura essa non è

suscettibile di reclamo (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 418 consid. 1.2;

Considerandi

v. anche Kellerhals, op. cit., n. 27 ad art. 340; D. Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 340);

che in circostanze del genere il

reclamo va pertanto dichiarato inammissibile e deciso nella composizione a

giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

che ai reclamanti è data ad ogni

modo la facoltà di rivolgersi al Pretore affinché assegni loro un breve termine

per presentare le loro osservazioni, il procedimento davanti al giudice

dell'esecuzione essendo di principio in contraddittorio (art. 341 cpv. 2

e 3 CPC; Rohner/Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 340; Droese in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 11 ad art. 340 );

che la decisione di non entrare

nel merito del reclamo esime dall'esaminare l'asserita nullità della decisione del

Pretore;

che l'emanazione del giudizio

odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

reclamo;

che le spese giudiziarie seguono la

soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 150.–

sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.

3. Notificazione a:

avv.

avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.